La retribuzione durante la maternità per astensione obbligatoria corrisponde, per le lavoratrici con contratti di dipendenza, all‘80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.
Per altre categorie di lavoratrici (colf, autonome, agricole assunte a tempo determinato) l’indennità cambia. Infatti essa corrisponde all’80% delle retribuzioni convenzionali stabilite anno per anno dalla legge. Leggi anche l’indennità di maternità per colf e badanti e la flessibilità nel congedo di maternità.
Ancora diversa è la situazione delle lavoratrici parasubordinate (lavoratrici a progetto, venditrici porta a porta, lavoratrici assunte con contratti occasionali) e delle libere professioniste che non sono iscritte a casse professionali. Queste categorie di lavoratrici hanno diritto all’indennità solo se risulta che abbiano almeno tre mensilità di contribuzione, accreditate nella Gestione Separata, nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
Novità! Sul blog trovate le informazioni complete per calcolare la retribuzione in maternità.