Il periodo di prova nel contratto della scuola, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato è il seguente:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A super
- 4 mesi per i restanti profili
In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 del presente CCNL. Il quale stabilisce che in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si calcola ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione. Se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto. Queste disposizioni si applicano a dipendenti assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Trascorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato concluso, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità se maturati.
[Aggiornamento del 15/02/2018] Sul blog è stato pubblicato il rinnovo 2016-2018 del Contratto della Scuola.