In questo post spiegheremo tutte tematiche relative alla durata e alla domanda della mobilità nel lavoro. Iniziamo con la durata dell’indennità di mobilità, che varia in relazione all’età del lavoratore:
- fino ai 39° anni di età del lavoratore, l’indennità spetta per un massimo di 12 mesi
- da 40 a 49 anni di età, l’indennità di mobilità arriva a 24 mesi
- oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi
Novità! Dal 1 gennaio 2013 arriva l’indennità di disoccupazione ASpI che andrà a sostituire la mobilità.
Diversi sono invece i limiti della durata della mobilità per i lavoratori che lavorano nelle aziende del Mezzogiorno:
- fino ai 39° anni di età del lavoratore, l’indennità spetta per un massimo di 24 mesi
- da 40 a 49 anni di età, l’indennità di mobilità arriva a 36 mesi
- oltre i 50 anni di età, la durata sale a 48 mesi
L’indennità, seguendo i requisiti di mobilità, decorre dall’ottavo giorno successivo al licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni. Invece decorre dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se questa è stata presentata dopo l’ottavo giorno. Da non dimenticare anche la retribuzione nella mobilità del lavoro.
Per ottenere la mobilità, il lavoratore deve presentare la domanda sull’apposito modulo DS 21 al Centro per l’impiego della sua zona entro 68 giorni dal licenziamento (un pò come la disoccupazione). Il Centro per l’Impiego si occuperà di trasmettere la domanda direttamente all’Inps.
Inoltre, il lavoratore deve presentare unitamente al modello DS 21 la dichiarazione del proprio datore di lavoro contenuta nel modulo DS 22 con i dati identificativi del dipendente e dell’azienda, del rapporto di lavoro intercorso e della retribuzione percepita. Entrambi i moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “moduli”.
[Aggiornamento del 16/02/2017] Dal 1 gennaio 2017 è stata abrogata la mobilità, per i lavoratori disoccupati resta solo la NASpI.
One Reply to “Mobilità lavoro Inps – Durata e domanda”
Salve, sono un lavoratore di 50 anni, sono entrato in mobilità il 5/9/2014 ed il 16/9/2014 ho stipulato un contratto a tempo determinato di 4 mesi con scadenza il 16/1/2015 quindi ho ricevuto l'indennità di mobilità solo per tre giorni (la prima settimana mi è stato detto che la riceverò alla fine della mobilità), alla fine del contratto mi è stato semplicemente comunicato come del resto al centro per l'impiego che mi avevano rinnovato di ulteriori 4 mesi il contratto a tempo determinato con scadenza il 16/5/2015, alla scadenza anche di questo mi è stato comunicato un nuovo rinnovo questa volta di 6 mesi con scadenza 16/11/2015, alla fine anche di questo contratto mi è stato comunicato che mi avrebbero passato ad un contratto a tempo indeterminato ma io non ho firmato nessun contratto cosa vuol dire? Se mi dovessi licenziare ho sempre diritto ai due anni di indennità che mi spettavano all'inizio visto che l'ho intaccata solo per tre giorni? Se mi dovesse assumere una nuova azienda ha gli stessi sgravi fiscali che ha l'attuale azienda che mi ha assunto? Grazie per gli eventuali chirimenti.