Contratto Lavoro

Contratto di lavoro a chiamata (o intermittente) – Indennità di disponibilità

Nel contratto di lavoro a chiamata o intermittente, l’indennità di disponibilità spetta qualora il lavoratore si impegni a restare a disposizione del datore di lavoro in attesa della chiamata garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità.

In questo caso il datore è tenuto a corrispondergli mensilmente un’indennità di disponibilità che deve essere segnalata nella lettera di assunzione del contratto di lavoro a chiamata.

In questi casi, il contratto deve anche precisare il preavviso per la chiamata e l’importo e le modalità di pagamento dell’indennità di disponibilità.

L’importo minimo dell’indennità è fissato dai contratti collettivi di settore, e non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL di riferimento e su tale importo si calcolano anche i contributi previdenziali.

Il lavoratore che, per malattia o altra causa, si trovi nell’impossibilità di rispondere alla chiamata deve informare tempestivamente il datore di lavoro.

Se è stata assicurata la disponibilità a chiamata, il lavoratore non può rifiutare di fornire la prestazione senza fondato motivo, pena la perdita dell’indennità e il risarcimento del danno eventualmente arrecato al datore di lavoro. I vantaggi, se così possiamo definirli, per il datore di lavoro sono da trovare nell’utilizzo del lavoratore solo se necessario. Per il lavoratore, invece, si ha la possibilità di avere più datori di lavoro, evitando collaborazioni fittizie o il ricorso al lavoro in nero (qui trovate le nuove sanzioni civili per il lavoro in nero).

Scopri i vantaggi e le differenze del contratto di lavoro a chiamata e i cambiamenti della Riforma del Lavoro 2012.

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2 Replies to “Contratto di lavoro a chiamata (o intermittente) – Indennità di disponibilità”

  1. Anonimo says: Settembre 16, 2012 at 3:04 am

    Con la nuova normativa vengono agevolate le assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi, ma se si lavora con contratto a chiamata nn ci si può più proparre alle aziende come disoccupati?

  2. arianna says: Settembre 16, 2012 at 3:43 pm

    @anonimo 16 settembre: no se lavori più di 5 giorni al mese. se hai dubbi però senti un sindacato.

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