Contratto Lavoro

Pensione extracomunitari

Per ottenere la pensione, i lavoratori extracomunitari che lavorano in Italia come dipendenti, lavoratori autonomi, parasubordinati, liberi professionisti e imprenditori, devono versare i contributi.

Naturalmente, in caso di lavoro subordinato è il datore di lavoro che versa i contributivi come previsto dalla legge. In caso di attività autonoma, i contributi devono essere versati direttamente dal libero professionista.

Successivamente all’approvazione della legge Bossi-Fini del 10 settembre 2002, i lavoratori extracomunitari che rientrano nei Paesi di origine cessando l’attività lavorativa in Italia non possono più chiedere la liquidazione dei contributi versati in Italia.

In caso di rimpatrio, comunque, il lavoratore conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociali maturati e può goderne a partire dal 65° anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento.

In precedenza se il lavoratore extracomunitario desiderava tornare nel proprio Paese di origine poteva richiedere il riconoscimento dei contributi già versati in Italia. Ciò era previsto nel caso in cui esisteva una convenzione internazionale tra l’Italia ed il Paese di origine del lavoratore straniero.

Queste particolari convenzioni permettevano ad ogni paese di liquidare la pensione in base alla propria legislazione nazionale. A tal fine il diritto alla pensione si valutava considerando i contributi versati presso tutti gli stati, purché essi non risultavano sovrapposti.

Leggi anche le informazioni sulla pensione minima, pensione di guerra, pensione sociale, assegno sociale.

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