La disoccupazione agricola spetta ai lavoratori che prestano la propria attività nell’agricoltura.
I requisiti per avere la disoccupazione agricola sono:
- essere iscritti negli elenchi dei nominativi agricoli
- almeno due anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio (anno in cui si chiede la disoccupazione e l’anno precedente)
Da segnalare che i requisiti riportati sopra sono per la disoccupazione agricola ordinaria. Diversi invece i requisiti per la disoccupazione agricola con requisiti ridotti.
L’indennità che viene versata è uguale al numero di giornate lavorate (per una massimo di 365 giorni). La quota è del 40% dello stipendio percepito nel periodo per il quale si richiede la disoccupazione agricola. Da questo importo poi deve essere detratto il 9% (per massimo 150 giorni). Il calcolo dell’indennità, come appena riportato, è valido sia per l’ordinaria che per quella con requisiti ridotti.
Per informazioni leggi il contratto dell’agricoltura e il rinnovo 2014-2017 del Contratto degli Operai Agricoli e Florovivaisti.
[Aggiornamento del 17/11/2021] Dal 1 gennaio 2022 cambiano i requisiti e gli importi della Naspi, Dis-coll e disoccupazione agricola.
6 Replies to “Disoccupazione agricola: cos’è e a chi spetta”
salve sono un disocupato dopo aver lavorato per 10 anni come operaio a tempo indeterminato e a tempo pieno in una azienda qui produci latte yogurt ext…a l,inps me hanno detto que la mia sara una disocupazioni agricola chiedo gentilmente quanto sara importo che recevo… il mio cud 2009 era di 27000euro sono sposato senza figlie grazie mille
@anonimo 14 maggio: per la disoccupazione agricola puoi leggere qui http://contrattolavoro.blogspot.com/2011/04/disoccupazione-agricola-cose-e-chi.html. se hai dubbio chiedi al call center inps (8803.164)
SONO ASSUNTA A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 30% E PER RECARMI SUL POSTO DI LAVORO PERCORRO CON LA MIA AUTO, 35 CHILOMETRI. VOGLIONO SPOSTARMI, QUINDI TRASFERIRMI IN UN ALTRO LUOGO DI LAVORO, IN UN ALTRO COMUNE E DOVRO' PERCORRERE 60 KM A CUI VANNO AGGIUNTI CIRCA 5 EURO DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE. HO DIRITTO AD UN RIMBORSO SPESE PER IL PEDAGGIO E PER LA BENZINA, ALMENO PER LA DIFFERENZA DEI KM PERCORSI? GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER LA RISPOSTA
@anonimo 9 marzo: dipende dal contratto. Comunque chiedi al tuo datore di lavoro.
Non capisco il significato dell'ultima frase dell'articolo seguente:
Art. 16 – Trasferimenti. (contratto metalmeccanici)
I lavoratori d'età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle RSU.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle OO.SS. dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comprensorio.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali.
Coas significa non si cumula?
Grazie
@anonimo 17 aprile: significa che non si aggiunge ad eventuali regolamentazioni che vengono da accordi aziendali.