È stata approvata la nuova legge relativa ai riordino in materia di congedi parentali, aspettative e permessi del settore pubblico e privato (in attuazione dell’art.23 della L. n.183/10). Tale schema prevede notevoli variazione al D.Lgs. n.151/01, fra cui si segnalano:
- la possibilità, nel caso di aborto successivo al 180° giorno o nel caso del decesso del bambino alla nascita o nel periodo di congedo, per la madre di riprendere l’attività lavorativa, previo avviso di 10 giorni al datore di lavoro
- la lavoratrice o il lavoratore genitore del bambino affetto da handicap grave, fino al compimento degli otto anni, possono richiedere il prolungamento del congedo fino a tre anni nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno o quando sia richiesta la presenza del genitore da parte dei sanitari
- è data la possibilità di fruire del congedo straordinario per assistenza al disabile anche nel caso in cui lo stesso sia ricoverato a tempo pieno ma ci sia stata richiesta da parte dei sanitari da assistenza da parte del familiare
- il congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR
- in caso di fruizione di aspettativa per dottorato di ricerca, seguita nei successivi due anni da dimissioni, il lavoratore dovrà restituire gli importi percepiti
- gli invalidi che fruiscono del congedo per cure, fuori dal periodo di comporto dovranno documentare le cure a cui si sono sottoposti e percepiranno il trattamento calcolato secondo il regime delle assenze per malattia
- viene ampliata anche al caso dell’adozione e dell’affidamento la possibilità per i dipendenti pubblici di richiedere l’avvicinamento di sede nei primi tre anni d’ingresso del minore nella famiglia