Per le lavoratatici con contratto della scuola, in caso di maternità e in particolare nel periodo di astensione obbligatoria, spetta l’intera retribuzione mensile.
Oltre all’intero stipendio, spettano anche le retribuzioni accessorie come nel caso di malattie superiori ai 15 giorni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, si deve considerare anche come servizio per un eventuale proroga della supplenza nella scuola in cui si lavora.
Dopo il periodo di maternità obbligatoria, alle lavoratrici/lavoratori della scuola spettano fino al terzo anno di vita del bambino, 30 giorni per ogni anno di età di assenza retribuita. Successivamente, tra i tre e gli otto anni, i giorni diventano 5 ogni anno per le malattie figlio.
Nel caso di astensione dal lavoro si deve fare la domanda con l’indicazione della durata almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo.
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[Aggiornamento del 15/02/2018] Sul blog è stato pubblicato il rinnovo 2016-2018 del Contratto della Scuola.