Contratto Lavoro

Licenziamento per matrimonio – Il divieto, come funziona

In molti si chiedono come funziona il divieto di licenziamento per matrimonio. L’articolo 35 del decreto legislativo n.198 dell’11 aprile 2006 prevede la nullità dei licenziamenti fatti a causa di matrimonio.

Questo divieto opera nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione del matrimonio. Soltanto il licenziamento effettuato durante tale periodo intercorre nel divieto e non è valido nel caso la richiesta di pubblicazioni sia successiva al licenziamento. Per chi fosse interessato, sul blog trova anche come funziona il congedo matrimoniale.

Naturalmente il datore di lavoro può provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo indicato sopra, non sia per il matrimonio, bensì per:

  • colpa grave della lavoratrice (licenziamento per giusta causa)
  • cessazione dell’attività dell’azienda in cui è assunta
  • termine del contratto di lavoro

Il divieto di licenziamento per causa di matrimonio è esteso ad enti pubblici e imprese private. In caso quindi di licenziamento intimato durante tale periodo, deve ritenersi nullo e non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, come anche il licenziamento in maternità.

Per ora questo divieto è esteso solo alle lavoratrici e non ai lavoratori, in quanto c’è, secondo i giudici, la volontà del legislatore di “evitare che il datore di lavoro sia indotto a risolvere il rapporto in considerazione dei costi e delle disfunzioni conseguenti alle assenze per l’eventuale maternità.”

E’ bene ricordare che in base a quanto detto sopra, anche le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo nel quale opera il divieto di licenziamento sono affette da nullità, se non sono confermate entro un mese presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Scopri i termini per il ricorso per licenziamento e il modello della lettera di licenziamento e lettera di dimissioni.

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