Contratto Lavoro

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Le novità della Riforma del Lavoro

I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono individuati dall’articolo 3 L. n.604/66 in quelli determinati da ragioni legate all’organizzazione del lavoro, all’attività produttiva e al suo regolare funzionamento. La novità, di cui parleremo sotto, è relativa alla reintroduzione con la Riforma del Lavoro 2012 del tentativo obbligatorio di conciliazione per questo tipo di licenziamenti.

All’interno del giustificato motivo oggettivo si possono distinguere i licenziamenti per “motivi economici” dalle altre ipotesi e cioè:

  • i licenziamenti per superamento del periodo di comporto, ovvero il lasso temporale nel quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio. Oltre a tali motivi, una sentenza (09/2014) della Cassazione ha affermato che in caso di scarso rendimento dovuto alle eccessive malattie, il datore di lavoro può procedere al licenziamento
  • il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica permanente allo svolgimento delle mansioni: in questo caso il licenziamento avviene solo quando debba escludersi la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori (demansionamento)
  • la risoluzione del rapporto nel caso sul lavoratore pendano provvedimenti di restrizione della libertà personale (carcerazione)
  • il licenziamento per perdita di titolo abilitativo (si pensi alla revoca della patente di guida per gli autisti); situazioni che di fatto non consentono al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa, anche in caso di evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente
Come detto sopra, tra le novità della riforma, c’è l’obbligo del tentativo di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per datori di lavoro con più di 15 dipendenti. Questa nuova procedura prevista dalla riforma, non è prevista per il licenziamento per giusta causa ma deve essere applicata in tutti i casi visti sopra di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economici e non).
Quindi il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro “l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”.

[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.

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9 Replies to “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Le novità della Riforma del Lavoro”

  1. Luc says: Dicembre 7, 2012 at 2:23 pm

    In caso di licenziamento per giustificato motivo, per motivi economici, ecc ecc, bisogna versare all'INPS una sorta di penale che serve a finanziare l'ASPI?

    Se sì, a quanto ammonta? e come si calcola?

  2. Fabio says: Dicembre 7, 2012 at 3:32 pm

    @Luc: no, non devi versare nulla.

  3. Anonimo says: Luglio 1, 2013 at 4:55 pm

    buongiorno, ho da ottobre 2012 un contratto di apprendistato come cameriera V livello a 30 ore settimanali. Circa 20 giorni fa la mia titolare mi aveva accennato che a causa dei pochi incassi (cosa non vera, 120 coperti tutti i giorni) mi avrebbe abbassato le ore a 20 settimanali, cosa che difficilmente avrei accettato, a quel punto (circa un mese fa ho avuto una tragica morte di un parente strettissimo) ha trovato il modo di farmi perdere le staffe dicendomi che purtroppo negli ultimi 15 gg non sorridevo più ai clienti ed era costretta ad abbassarmi le ore, ovviamente mi sono sentita presa in giro e ho usato toni abbastanza accesi. Stamattina mi è arrivata una raccomandata che dice "il predetto comportamento rientra tra le infrazioni disciplinari contemplate dall'art F della sezione licenziamento disciplinare del contratto di categoria Turismo-Confcommercio, e che avevo 5 giorni per rispondere. Che devo fare? Tra l'altro la lettera mi è stata inviata lo stesso giorno in cui io mi mettevo in mutua per depressione. Gli 8 mesi antecedenti al lutto era tutto a posto, salvo il fatto che la titolare aveva saputo che da agosto avrei cercato un bambino con mio marito. Grazie mille….

  4. arianna says: Luglio 1, 2013 at 5:57 pm

    @anonimo 1 luglio: devi rivolgerti ad un sindacato o legale del lavoro per rispondere alla contestazione.

  5. Anonimo says: Aprile 5, 2016 at 11:25 am

    sono dipendente poste italiane ccnl poste italiane , volevo sapere se è un mio diritto chiedere per iscritto il conteggio del computo di malattia raggiunto nei 4 anni onde evitare licenziamento …dato si che mi si dice che loro non posso dare tale informazione per iscritto ..cosa che non comprendo perche dovrebbe essere un mio diritto….. come quando chiedo di sapere quante ferie ho usufruito ciò lo chiedo perche ho propblemi di salute e invalido all 80 % e sono tenuto a tenere i conteggi mmalattia per evitare il licenziamento grazie

  6. Unknown says: Dicembre 7, 2016 at 12:56 am

    Salve, mio padre ha subito delle operazioni,l'ultima 2 mesi fà, e i 6 mesi di mutua stanno per scadere,ma lui ovviamente non si sente in forma, è possibile prolungare la mutua?

    1. arianna says: Dicembre 7, 2016 at 8:36 am

      @anonimo 7 dicembre: no.

  7. Unknown says: Giugno 13, 2018 at 3:03 pm

    I ricoveri ospedalieri…x intervento chirurgico, e il riposo dopo intervento..vengono conteggiati nei 180 giorni dell'anno solare di cui si ha diritto..

    1. Fabio says: Novembre 3, 2018 at 8:09 pm

      @attila: si rientrano in quel conteggio.

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