Ci sono importanti novità nella legge n. 78/2014 che porta definitivamente il Jobs Act nel mondo del lavoro. L’approvazione del piano voluto dal Governo Renzi introduce modifiche alla disciplina di tempo determinato e apprendistato. Vediamo con la conversione in legge cosa è cambiato rispetto al DL di cui abbiamo già parlato nel blog (n. 34/2014).
Apprendistato
- Il piano di formazione dovrà essere compilato in forma sintetica
- Il datore di lavoro non deve provvedere alla formazione per l’acquisizione di competenze di base se la Regione non provvedere a comunicare l’offerta formativa pubblica
- Per aziende con più di 50 dipendenti la percentuale di stabilizzazione deve essere del 20%
- La retribuzione con l’apprendistato di 1° livello (professionale) sarà di almeno il 35% del livello di inquadramento
Tempo determinato
- Sale a 36 mesi il limite per i contratti a tempo determinato senza motivazione, anche per la somministrazione
- Il numero massimo di contratti a tempo determinato è del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato
- Le proroghe potranno essere massimo 5 entro il limite dei 36 mesi nel caso si riferiscano alla stessa attività lavorativa
- Per le lavoratrici a tempo determinato che usufruiscono della maternità obbligatoria, gli verrà accreditato tale periodo per il raggiungimento del periodo per il diritto di precedenza per le assunzioni
[Aggiornamento del 10/10/2016] Anche la Corte di Giustizia UE con una recente sentenza ha ribadito il tema dell’abuso dei contratti a tempo determinato negli stati membri, Italia compresa.
[Aggiornamento del 24/05/2016] E’ stato firmato un accordo interconfederale che chiarisce tutte le novità introdotte dal Jobs Act sulla retribuzione dell’apprendistato duale.
[Aggiornamento del 27/11/2014] Il testo del Jobs Act è passato alla Camera con alcune importanti modifiche legate all’articolo 18 e alle tipologie contrattuali, come per esempio il contratto a tutele crescenti.
8 Replies to “Il Jobs Act è legge! Ecco tutte le modifiche a tempo determinato e apprendistato [AGGIORNAMENTO]”
Con le disposizioni precedenti potevano essere stipulati contratti a termine con causale "esigenze produttive o organizzative", ad esempio per una commessa temporanea, o per l'affidamento di servizio in appalto.
Con l'entrata in vigore della legge n. 78/2014 (Jobs Act) ci sarà ancora questa possibilità?
Grazie.
@giuscardo: si.
Buonasera,
una mia collega (ccnl commercio) ha saputo dal capo del Personale che il suo contratto non potrà più essere rinnovato perchè ha raggiunto i 36 mesi di anzianità.
Ecco i contratti:
1) dall'11/07/11 al 31/12/11
2) proroga al 30/06/12 e cessazione
3) dal 01/10/12 al 30/11/12 e cessazione
4) sostituzione collega in maternità dal 15/06/13 al 31/12/13
5) proroga al 30/06/14
Come bisogna conteggiare i vari periodi? E' vero che non sono previsti altri rinnovi se non il passaggio a tempo indeterminato?
Grazie
@anonimo 28 maggio: si, è corretto. ma senti un consulente del lavoro per sicurezza.
Cosa si intende con l'ultima affermazione dell'apprendistato, quella sulla retribuzione?
Tutto questo vale anche per i vecchi contratti di apprendistato?
@anonimo 12 giugno: s'intende che la retribuzione non può essere più bassa del 35%.
Grazie per il lavoro che fate..
Avrei una domanda: ma la dicitura
"Le proroghe potranno essere massimo 5 entro il limite dei 36 mesi nel caso si riferiscano alla stessa attività lavorativa", significa che se sono in scadenza dei 36 mesi e non ho ricevuto proroghe (ma ad esempio 3 contratti da 12 mesi, come nel mio caso), l'azienda può prorogarmi per ben 5 volte ancora cambiandomi semplicemente la mansione?
Per favore rispondete, perchè questo punto è cruciale.. Grazie!
@roberto: Si, se cambiano la mansione allora possono estendere le proroghe dei contratti a tempo determinato.