Contratto Lavoro

Contratto a tutele crescenti – Come funziona il nuovo tempo indeterminato [AGGIORNATO]

Dopo aver tanto parlato del Jobs Act scendiamo nei particolari di uno dei provvedimenti più discussi, il contratto a tutele crescenti.

La versione definitiva contiene delle novità rispetto a quelle pubblicate nei scorsi mesi e secondo il Ministero del Lavoro entrerà in vigore il 1 marzo 2015. Solo dopo pochi mesi prenderà invece il via la NASpI, la nuova indennità di disoccupazione sempre compresa nel Jobs Act.

Cos’è? Il contratto a tutele crescenti non è altro che un contratto a tempo indeterminato nel quale al posto del reintegro nel posto di lavoro è previsto un risarcimento economico che aumenta sulla base dell’anzianità. Nulla cambia rispetto al passato, le modalità e il format di assunzione restano le stesse e le nuove tutele sono applicate a tutti i neo assunti, compresi i dipendenti pubblici, a partire dal 7 marzo 2015. Per chi ha già un contratto a tempo indeterminato, le nuove disposizioni descritte in questo post non dovranno essere prese in considerazione.

Una delle novità di questa versione definitiva è che sarà applicato questo nuovo contratto anche per le conversioni di un tempo determinato o apprendistato a indeterminato.

Cosa accade in caso di licenziamento economico? Mentre prima dell’entrata in vigore del Jobs Act in caso di caso di licenziamento economico ingiustificato, come per esempio ristrutturazione o crisi aziendale, era previsto il reintegro secondo l’articolo 18, ora secondo la legge c’è solo un risarcimento di due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 24. Se si tratta di piccole aziende, cioè con meno di 50 dipendenti, l’indennità cala ad una mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 è un massimo di 6.

È prevista in caso di licenziamento da un contratto a tutele crescenti anche una conciliazione standard, cioè il datore di lavoro può offrire senza ricorre al giudice una somma esentasse pari a un mese di retribuzione per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 18. Per evitare i licenziamenti a pochi mesi dall’assunzione è prevista un’indennità minima di 4 mesi. 

Quando c’è il reintegro? In due casi, quando viene accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato” e nel caso venga riconosciuto il licenziamento per motivi discriminatori. In quest’ultimo caso al lavoratore spetta il reintegro è un risarcimento minimo di 5 mensilità. La novità è che il lavoratore può decidere se tornare al lavoro o ottenere un’indennità di 15 mensilità.

Al link di seguito si trova la versione definitiva della legge 183/2014.

[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.


[Aggiornamento del 03/12/2015] Una sentenza della Corte di Cassazione ha riaperto una questione mai chiusa: le tutele crescenti valgono anche nel pubblico impiego?

Facebook
Twitter
LinkedIn

9 Replies to “Contratto a tutele crescenti – Come funziona il nuovo tempo indeterminato [AGGIORNATO]”

  1. Unknown says: Febbraio 26, 2015 at 8:07 pm

    Gentilmente, vorrei avere un chiarimento.
    Tutti gli apprendisti già assunti alla data dell'entrata in vigore del decreto attuativo tutele crescenti, saranno soggetti, in caso di stabilizzazione, al contratto a tempo ind. a tutele crescenti?
    Ma sbaglio o il contratto d'apprendistato è già di per sè un contratto a tempo ind. con facoltà di recesso dopo i 3 anni?
    Vorrei una spiegazione

  2. Fabio says: Febbraio 26, 2015 at 8:30 pm

    @vincenzo: non si modifica l'apprendistato in corso ma in caso di stabilizzazione ti faranno il nuovo contratto a tutele crescenti.

  3. Anonimo says: Febbraio 27, 2015 at 9:19 am

    Buongiorno, dall’articolo mi vengono in mente due domande:
    1) cosa accade se una persona con un contratto a tempo indeterminato si licenzia o perde il lavoro? Dovrà essere assunto con la nuova forma contrattuale a tutele crescenti oppure dovrà essere assunto con la stessa forma di “indeterminato” pre-job acts?
    2) Nel momento in cui l’apprendistato si trasforma in “Tutele crescenti”, l’anzianità dell’apprendistato viene riconosciuta al momento del nuovo contratto? Oppure di ricomincia da zero?

  4. Fabio says: Febbraio 27, 2015 at 11:53 am

    @anonimo 27 febbraio: se ti licenzi o perdi il lavoro, nel caso ritrovi il lavoro a tempo indeterminato allora ti spetta le tutele crescenti.
    l'anzianità ricomincia da zero con la conferma post-apprendistato.

  5. Anonimo says: Febbraio 27, 2015 at 1:20 pm

    Buongiorno,
    io ho firmo un contratto a tempo indeterminato il 12/02 ma la data di entrata in servizio è il 02/03 (quindi dopo l'entrata in vigore).

    Per me valgono le regole nuove?
    Grazie,
    Matt

  6. arianna says: Febbraio 27, 2015 at 2:27 pm

    @matt: si.

  7. Anonimo says: Marzo 4, 2015 at 6:01 am

    Buongiorno, sono sempre Matt.
    Mi hanno detto che ad oggi, 04/03, non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi in gazzetta.
    Io ho iniziato regolarmente il 02/03. Rientro quindi con le regole vecchie sull art.18?

    Grazie e buona giornata

  8. Fabio says: Marzo 4, 2015 at 8:55 am

    @matt: credo di si anche senza decreti attuativi che sono retroattivi, visto che la legge c'è. chiedi nel caso ad un consulente del lavoro.

  9. Anonimo says: Marzo 7, 2015 at 6:12 pm

    Salve,

    Io ho un contratto indeterminato.
    Se cambio azienda, mi tocca per forza quello a tutele crescenti o mantengo quello che ho?
    Grazie.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*