Dal 1 gennaio 2016 non sarà più possibile sottoscrivere un contratto a progetto e quelli esistenti si trasformano automaticamente in contratti di lavoro subordinato. Questa è una delle novità più rilevamenti contenute nel decreto di riordino dei contratti di lavoro all’interno del Jobs Act.
Va subito sottolineato che questa modifica avviene solo per quei rapporti di collaborazione che sono caratterizzati dal carattere di continuità e contenuto ripetitivo con luoghi e tempi di lavoro prestabiliti dall’imprenditore. Da quanto affermato quindi sembra emergere che la reale fine dei contratti a progetto sia prevista nel decreto solo per quelle collaborazioni di “basso livello”. Quale è la sorte invece per quelli che svolgono mansioni non ripetitive o in luoghi e secondo tempi non prestabiliti dal datore di lavoro?
Oltre ai dubbi sopra descritti, sono previste una serie di eccezioni nelle quali la disciplina del contratto a progetto continua ad essere prevista anche dopo il 1 gennaio 2016:
- dove ci siano specifici accordi collettivi per ragioni di esigenze produttive, per esempio nei call center
- nel caso di collaborazioni per le quali sia necessaria l’iscrizione ad un albo professionale (es. commercialisti o contabili, psicologi, ecc.)
- nel caso di lavoro all’interno di consigli di amministrazione, collegi sindacali o commissioni
- nel caso in cui il lavoro sia a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche legate alle Federazioni
[Aggiornamento del 14/12/2017] Per i collaboratori a progetto le ferie vanno pagate: questo è quello che prevede una sentenza della Corte di Giustizia Europea.
[Aggiornamento del 14/03/2016] Sul blog sono stati descritti in dettaglio i casi in cui un progetto diventa un indeterminato.
[Aggiornamento del 30/11/2015] Secondo il parere della Fondazione Studi questo incentivo può essere utilizzato anche per le assunzioni dal 1 gennaio 2016 di ex collaboratori a progetto.