
Per il Contratto Bancari i tempi e le modalità di preavviso cambiano molto in caso di dimissioni da parte del lavoratore o per risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda.
Nel testo del CCNL sono elencate (art. 71) tutte le cause che distinguono le varie tipologie di cessazione del rapporto di lavoro.
Dimissioni
Le dimissioni da parte del lavoratore devono essere presentate con un preavviso di 1 mese in forma scritta. A volte nei contratti di lavoro i termini indicati possono differire da quello indicato nel testo del CCNL.
Nel caso di dimissioni l’azienda può far cessare il rapporto di lavoro in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso pagando però l’intero periodo.
Risoluzione da parte dell’azienda
Per questa tipologia il preavviso va computato in base al livello e all’anzianità lavorativa per le varie casistiche (art. 71, lett. a, b, c):
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per superato periodo di conservazione del posto (periodo di comporto), eventuale periodo di aspettativa o per invalidità permanente
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un lavoratore ultrasettantenne in possesso dei requisiti pensionistici
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo (es. cessazione attività, assenza ingiustificata o insubordinazione, soppressione posto di lavoro, ecc.)
One Reply to “Contratto Bancari – Preavviso dimissioni e licenziamento”
se mi dimetto il 12 del mese il calcolo dei 30 gg parte dal 15 o dal 16 dello stesso mese o dal 1 del mese successivo?
grazie