
Con l’approvazione del decreto attuativo del Jobs Act sul riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive (4 settembre 2015 – legge n. 183/2014) è stato introdotto il “Patto di servizio personalizzato” che prevede l’obbligo da parte di chi percepisce la disoccupazione di frequentare una serie di iniziative o incontri pena la perdita dell’indennità.
Gli ammortizzatori sociali toccati da questo nuovo patto sono la NASpI, la Dis-Coll e l’ASDI. Con il nuovo decreto la domanda fatta per uno degli ammortizzatori elencati sopra equivale a dare una dichiarazione di immediata disponibilità da parte del disoccupato a frequentare corsi di formazione, riqualificazione o ad accettare offerte di lavoro adeguate.
I lavoratori disoccupati devono entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di NASpI o Dis-Coll recarsi nei Centri per l’impiego per sottoscrivere il Patto di servizio, in caso contrario sarà il centro a convocarli. Sono proprio questi centri, eredi dei vecchi uffici di collocamento, ad essere il fulcro di queste nuove politiche attive previste nel decreto.
Nel caso in cui non si rispetti il patto, e cioè una delle attività o iniziative programmate dai Centri per l’impiego, sono previste delle sanzioni diversificate in base all’indennità di disoccupazione che si percepisce ed al numero di assenze:
- NASpI e DIS-COLL: decurtazione di un quarto o di una mensilità alla prima e seconda assenza in caso di convocazioni, dalla terza si perde lo stato di disoccupazione. Decurtazione di una mensilità in caso di assenza alle iniziative di carattere formativo, alla seconda si perde lo stato di disoccupazione
- ASDI: per le convocazioni vale quanto detto sopra. Tuttavia in caso di assenza alle iniziative di carattere formativo, si perde lo stato di disoccupazione già alla prima assenza
- Per tutte le tre le indennità in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua (legata cioè alle esperienze lavorative, al proprio curriculum professionale, alla distanza dal domicilio e alla retribuzione che deve essere superiore del 20% rispetto all’ultima indennità percepita) lo stato di disoccupazione decade subito
[Aggiornamento del 11/04/2018] Ha ufficialmente preso il via l’assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018: fino a 5.000 euro per i disoccupati.
[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la disoccupazione si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.