
Si è molto parlato dei controlli a distanza previsti nella modifica dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori previsto con il Jobs Act. A parte i titoli sensazionalistici dei quotidiani, è bene fare chiarezza su dove e come l’azienda può spiare i propri dipendenti.
Con la modifica di questo articolo l’azienda senza accordo sindacale può:
- controllare computer, smartphone, tablet, ecc. senza un accordo sindacale
- geolocalizzare il dipendente
Tuttavia anche con il nuovo articolo l’azienda non può:
- utilizzare le telecamere come strumento di controllo delle presenze
- controllare le email, Skype e la navigazione del dipendente (anche se una recente sentenza della Cassazione su Facebook mette in discussione anche questo)
Riguardo questo ultimo punto sul blog abbiamo già parlato della privacy sul lavoro e dei diritti dei lavoratori.
Dopo le varie segnalazioni arrivate dai sindacati e non solo, la modifica prevista dal Jobs Act è stata anche oggetto di un approfondimento del Garante della Privacy che non vede di buon occhio la possibilità di “profilare” i lavoratori con queste “forme invasive di controllo”.
Stiamo a vedere se dopo il passaggio alla Camera questo articolo verrà ulteriormente modificato e alleggerito di alcune parti che preoccupano tutti i lavoratori.
Scarica il testo della bozza del decreto legislativo relativo ai controlli a distanza.
[Aggiornamento del 16/09/2015] E’ stato approvato il 4 settembre 2015 il nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori in cui sono contenuti importanti chiarimenti su come cambierà il controllo a distanza. In dettaglio:
- non possono essere utilizzati impianti audiovisivi o strumenti che abbiano come scopo esclusivo il controllo dei lavoratori
- i suddetti impianti e strumenti possono essere installati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. In questi tre casi tali l’azienda può effettuare i controlli previo accordo con le rappresentanze sindacali o con la Direzione territoriale del lavoro
- la vera novità contenuta nel testo approvato ad inizio settembre è che nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per “rendere la prestazione lavorativa” (pc, tablet, cellulare, ecc.) l’accordo per il controllo a distanza non è richiesto
- in entrambe i casi citati sopra è obbligatorio da parte del datore di lavoro, per poter utilizzare le informazioni raccolte, dare adeguata informazione a tutti i dipendenti sugli strumenti e i controlli a distanza effettuati