Contratto Lavoro

Le dimissioni si danno online dal 12 marzo 2016

Le dimissioni online dal 12 marzo 2016

Cambia la procedura delle dimissioni e della risoluzione consensuale che dal 12 marzo 2016 si potranno dare solo online attraverso l’invio di uno specifico modulo presente sul sito del Ministero del Lavoro.

L’articolo di riferimento è il numero 26 del decreto sulle semplificazioni (Dlgs n. 151/2015) che descrive in dettaglio la nuova procedura per tutti i casi in cui ci si voglia dimettere dal proprio posto di lavoro. Decade dunque la normativa finora attiva, prevista per contrastare le dimissioni “in bianco” che risale alla Riforma del Lavoro nel 2012,

Chi sono i destinatari di questa procedura? Rientrano nelle nuove regole tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato che vogliono dimettersi o risolvere consensualmente il loro rapporto di lavoro. Non rientrano invece i lavoratori domestici, le risoluzioni “in sede protetta” e le lavoratrici in gravidanza o con figlio minore di 3 anni. In quest’ultimo caso, valido anche per il padre, la convalida delle dimissioni deve avvenire presso la Direzione territoriale del Lavoro.

Cosa bisogno fare per dimettersi? Ci sono due strade percorribili:

  • la prima è fare tutto da soli ma è necessario avere un pin Inps ed essere iscritti al portale ClicLavoro del ministero
  • la seconda, più semplice, è rivolgersi a patronati, sindacati o enti bilaterali che effettueranno il riconoscimento dell’identità del lavoratore per poi procedere con la compilazione del modulo online utilizzando le proprie utenze per la procedura online

In generale consigliamo di procedere con la seconda strada a meno che non si sia già in possesso di un pin Inps. In caso contrario i tempi di preavviso si scontrano con quelli necessari per richiederlo (invio a casa tramite posta ordinaria).

Di seguito trovate i vari passi da compiere per dare le dimissioni a partire dal 12 marzo 2016:

  1. Accedere al sistema per le comunicazioni online del portale www.lavoro.gov.it 
  2. Prima di iniziare la compilazione del modulo per le dimissioni o per la risoluzione consensuale il sistema vi chiederà alcune informazioni per risalire al rapporto di lavoro in essere
  3. Il modulo di recesso dal rapporto di lavoro (al link un facsimile) è composto da 5 sezioni. Nel caso il rapporto di lavoro è antecedente al 2008 il lavoratore dovrà compilare tutte le sezioni, se posteriore al 2008 basterà indicare il codice fiscale dell’azienda per prepopolare i campi delle sezioni 2 e 3
  4. Nella sezione 4 è necessario indicare la data di decorrenza delle dimissioni 
  5. La sezione 5 invece verrà aggiornata automaticamente dal sistema e nel caso si sia fatto tutto da soli si procede alla trasmissione del modulo tramite PEC. Nel caso si stia procedendo con un patronato o sindacato, il modulo verrà stampato per procedere alla firma digitale da parte del lavoratore. In entrambe i casi viene apposta una “marca temporale” con l’indicazione della data e ora di invio
Una volta inviate le dimissioni, il lavoratore ha tempo 7 giorni per revocarle. Per farlo basta ripetere la procedura vista sopra indicando nella sezione 4 “Tipo di comunicazione” non più “dimissioni” ma “revoca”.

Diverse sono le criticità che emergono da questa nuova norma, come per esempio il caso in cui il sistema informatico fallisca l’invio o non sia disponibile. O ancora, cosa accade per le dimissioni per giusta causa? In generale sono molte le risposte che il testo dell’articolo 26 del Dlgs n. 151/2015 non contiene: stiamo a vedere se arriveranno chiarimenti dal ministero in tempo utile per l’inizio della nuova procedura.

[Aggiornamento del 28/09/2016] Oltre che ai patronati, sindacati o enti bilaterali, per dare le dimissioni online dopo il decreto correttivo del Jobs Act, ci si può rivolgere anche alle sedi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai consulente del lavoro.

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16 Replies to “Le dimissioni si danno online dal 12 marzo 2016”

  1. Anonimo says: Maggio 28, 2016 at 9:40 am

    Buongiorno,
    avrei una domanda sulla nuova procedura per le dimissioni volontarie.
    Mi pare di capire che tutto si svolga online, quindi l'azienda dovrebbe ricevere la comunicazione che un dipendente si è dimesso direttamente dal portale del Ministero del Lavoro.
    Se così fosse, sussiste ancora l'obbligo delle comunicazioni scritte, da parte del dipendente, all'Ufficio Personale dell'azienda?
    Come viene gestito un eventuale accordo sul periodo di preavviso, qualora si voglia abbreviarlo rispetto all'obbligo contrattuale?
    Grazie

    1. arianna says: Maggio 28, 2016 at 2:25 pm

      @anonimo 28 maggio: è tutto online e non devi inviare nulla di scritto. Se vuoi metterti d'accordo devi parlare con il personale prima di dare le dimissioni.

  2. Anonimo says: Novembre 19, 2016 at 4:52 pm

    Salve, è possibile coprire i quindici giorni di preavviso con aspettativa? Senza rientrare al lavoro, data una situazione piuttosto tesa nel contesto lavorativo e per non perdere l'indennità di preavviso? Grazie

    1. arianna says: Novembre 19, 2016 at 6:48 pm

      @anonimo 19 novembre: in pratica no.

  3. Anonimo says: Aprile 4, 2017 at 7:34 am

    buongiorno, nel contratto metalmeccanici, vi e ancora l obbligo/vincolo di presentare le dimissioni entro il 31 del mese o entro il 15? La decorrenza da quando parte? O si possono dare in qualsiasi momento? Mi e stato detto che la lettera di dimissioni la si puo ancora consegnare al datore di lavoro e per le dimissioni online si puo fare anche qualche giorno dopo.. e vero?

  4. Anonimo says: Aprile 5, 2017 at 3:43 pm

    Buonasera,ho un contratto determinato metalmeccanico artigiano al 4º livello,in questo momento sono all'INPS a causa di un intervento,volevo sapere se per dare le dimissioni devo rientrare al lavoro o se posso dare il preavviso anche mentre uno è in malattia? Grazie

    1. arianna says: Aprile 6, 2017 at 7:01 am

      @anonimo 5 aprile: devi rientrare al lavoro.

  5. Anonimo says: Aprile 6, 2017 at 10:34 am

    Buongiorno,ho un contratto determinato metalmeccanico artigiano al 4º livello,ho letto sul sito che devo dare 6 giorni di preavviso per le dimissioni,volevo sapere se sono giusti e se sono considerati 6 giorni lavorativi o se sono compresi anche il sabato e domenica.Grazie

  6. Anonimo says: Maggio 6, 2017 at 8:31 am

    Buongiorno, ho un contratto commercio di impiegata 1 livello. Lavoro in questa Società dal 12.04.2012. Al momento dell'assunzione mi era stata fatta una lettera dove stabiliva che il mio preavviso nel caso di dimissioni dovesse essere di "almeno 30 gg". Devo lincenziarmi e non mi è ben chiaro quale possa essere il periodo di preavviso: quello della lettera di assunzione oppure come da contratto del commercio? Poi "l'almeno" posto sulla lettera cosa significa?

    1. arianna says: Maggio 6, 2017 at 2:15 pm

      @anonimo 6 maggio: il preavviso è più lungo di solito ma se è riportato così allora dovrebbe essere 30 giorni.

  7. Anonimo says: Settembre 5, 2017 at 2:51 pm

    buongiorno, ho un contratto determinato che scade a giugno 2018, c'è un simulatore per la penale da pagare al datore di lavoro in caso di dimissioni volontarie prima di tale data? o comunque avviene per accordo di persona prima di procedere per via telematica? Grazie

    1. arianna says: Settembre 6, 2017 at 7:10 am

      @anonimo 5 settembre: qual'è il tuo ccnl?

  8. Anonimo says: Ottobre 21, 2017 at 12:20 pm

    Salve ho un contratto ccnl trasporti a tempo determinato che scade a dicembre e vorrei dare le dimissioni perché non mi trovo bene. C'è una penale da pagare all'azienda e quant preavviso devo dare? Grazie

    1. arianna says: Ottobre 22, 2017 at 6:04 pm

      @anonimo 21 ottobre: qual'è il tuo livello?

  9. costantino says: Dicembre 27, 2017 at 8:35 am

    buon giorno , intendo dare le dimissioni per giusta causa in quanto ricevo da quattro anni il stipendio in ritardo e per questo si va a litigare ogni messe con il titolare e poi sempre da quattro anni non ricevo tredicesima e quattordicesima , con contratto a tempo indeterminato , addetto al trasloco

  10. costantino says: Dicembre 27, 2017 at 8:39 am

    scusi quarto livello

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