
L’Inps ha chiarito il funzionamento delle modifiche al Testo Unico della maternità che introducono importanti cambiamenti in caso di parto prematuro e ricovero del bambino.
Con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016 vengono dati tutti i chiarimenti sulle modifiche fatte agli articoli 16, 24 e 26 del Testo Unico della maternità e paternità dal decreto legislativo n. 80/2015.
Cosa accade alla maternità obbligatoria in caso di parto prematuro? Cambiano le regole per il calcolo dei giorni di obbligatoria in caso di parti “fortemente” prematuri, cioè per bambini nati prima dei due mesi antecedenti alla data presunta del parto. Precedentemente a queste modifiche il congedo di maternità veniva calcolato sempre concedendo i cinque mesi successivi alla data del parto.
Oggi invece ai tre mesi previsti dopo la nascita si aggiungono i giorni che vanno dalla data del parto prematuro alla data indicata come presunta dal medico. Quindi la formula per calcolare l’astensione obbligatoria è: tre mesi + due mesi + i giorni che vanno dalla data del parto prematuro alla data prevista di inizio del congedo obbligatorio.
Queste regole valgono anche nei casi in cui la lavoratrice è in ispettorato ma è importante sottolineare che nulla cambia nei casi in cui il parto prematuro sia avvenuto nei due mesi antecedenti alla data presunta del parto.
Il nuovo Testo Unico della maternità e paternità (art. 16 bis) introduce modifiche al congedo in caso di ricovero del neonato. In questo caso, cioè in caso di degenza del bambino in un ospedale pubblico o privato, la madre ha diritto a chiedere la sospensione del congedo a prescindere dal motivo del ricovero anche se la richiesta può essere fatta una sola volta per ogni figlio. Per poter bloccare la maternità è necessario però che le condizioni di salute della madre permettano la ripresa del lavoro.
Le nuove regole per la sospensione del congedo o per i casi di parti “fortemente” prematuri sono valide sia per chi ha un contratto di lavoro dipendente o per le iscritte alla gestione separata.