
Lo smart working è una delle parole del momento, se ne parla sempre di più e in molti grandi aziende il 2017 è visto come l’anno di svolta.
Oggi nonostante non sia presente ancora una legge, sono molti i lavoratori in Italia svolgono il lavoro agile. Questo soprattutto in grosse realtà, nella maggior parte dei casi multinazionali che hanno avviato accordi individuali e collettivi che regolano questa nuova modalità di lavoro flessibile.
Abbiamo già parlato del funzionamento dello smart working ma il disegno di legge introduce alcune novità su alcuni temi chiave:
- Oggi il recesso non ha regole fisse, dipende dagli accordi presi tra il datore di lavoro e i lavoratori (accordi sindacali). Con il Ddl sul lavoro agile è prevista una stipula per iscritto e il recesso deve avvenire:
- con un preavviso non inferiore a 30 giorni in caso di accordo a tempo indeterminato
- solo per giustificato motivo oggettivo in caso di accordo a tempo determinato
- Mentre oggi c’è molta incertezza sulle tematiche relative all’infortunio sul lavoro, con la legge il lavoratore agile ha copertura completa da parte dell’Inail contro gli infortuni, le malattie professionali e l’infortunio in itinere
- Viene colmata l’assenza di riferimenti sul tema della salute e della sicurezza del lavoro che il datore di lavoro deve garantire anche attraverso la consegna di un’informativa dettagliata con cadenza annuale
- Nel disegno di legge sono state soppresse le disposizioni relative alla protezione dei dati, quindi è necessario specificare all’atto della firma dell’accordo sullo smart working come trattare questi temi
[Aggiornamento del 23/10/2017] Grazie all’approvazione della legge sul lavoro agile ora c’è più chiarezza sulle regole contenute negli accordi aziendali su orario, retribuzioni e molto altro.
[Aggiornamento 08/11/2016] Il testo della legge è stato approvato dal Senato, ora passa alla Camera.
[Aggiornamento 08/11/2016] Il testo della legge è stato approvato dal Senato, ora passa alla Camera.