
Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi dal 1 gennaio 2022 per integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e FIS) e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sempre dal gennaio di quest’anno cambia per i requisiti.
Integrazione salariale
Per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) gli importi dal 1 gennaio 2022 non prendono più in considerazione la retribuzione lorda di riferimento e sono:
- importo lordo 1.222,51 euro
- importo netto 1.151,12 euro
Gli importi dei trattamenti è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%.
Assegno ordinario
Da inizio gennaio gli importi dell’assegno ordinario sulla base della retribuzione mensile lorda sono:
- se inferiore a 2.225,74, massimale di 1.208,83
- se compresa tra 2.225,74 e 3.518,34, massimale di 1.393,33
- se superiore a 3.518,34, massimale di 1.760,23
NASpI e DIS-COLL
Gli importi dell’indennità di disoccupazione variano sulla base della retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2022 se la retribuzione è:
- Inferiore a 1.250,87, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile
- Superiore a 1.250,87, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente. Il tetto massimo dell’importo erogabile per i primi 3 mesi è di 1.360,77 (successivamente ai 9o giorni l’importo si riduce)
[Aggiornamento del 21/03/2023] Sono stati pubblicati i nuovi importi massimi 2023.