Contratto Lavoro

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Le dimissioni nel periodo di prova

Il funzionamento del periodo di prova è uguale per tutti i lavoratori, quello che cambia nei vari CCNL sono i tempi che determinano la lunghezza di questo periodo.

Uno dei principali dubbi che colpisce i nuovi assunti è: come devo dimettermi durante la prova? Questa domanda assume ancora più importanza vista la nuova procedura di dimissioni online che ha complicato non di poco la situazione di chi vuole dimettersi.

Durante quello che il codice civile chiama “patto di prova” (art. 2096) sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto senza motivazioni, senza preavviso o indennità sostitutiva. Secondo la circolare n. 12 del 4 marzo 2016 del Ministero del Lavoro, nonostante nel decreto legislativo non sia inserita tra le eccezioni, le dimissioni durante la prova non ricade nella procedura online.

Quindi se si vuole porre fine al contratto di lavoro durante la prova basta, in qualsiasi momento, dare una comunicazione scritta al datore di lavoro in cui si comunica l’intenzione di recedere dal contratto durante il periodo di prova. Vi consigliamo di predisporre due copie delle dimissioni e di farmi controfirmare una copia che rimarrà a voi.

Anche nel caso opposto, cioè è il datore di lavoro che vuole recedere, riceverete una lettera prima del termine del periodo. Nessuna comunicazione scritta è invece necessaria per l’esito positivo della prova: se il rapporto di lavoro prosegue oltre la scadenza allora il contratto diventa definitivo e per le dimissioni o il licenziamento sarà necessario dare un periodo di preavviso.

E’ bene infine ricordare che il periodo di prova viene automaticamente sospeso in caso di malattia, ferie, infortuni, ecc. In questi casi il termine si allunga proporzionalmente alle giornate non lavorate.

Nel contratto colf e badanti, il periodo di prova deve essere regolarmente retribuito e non può superare un determinato numero di giorni, in base ai livelli del contratto.

Periodo di prova colf e badanti:

  • 45 giorni di lavoro effettivo per la 1° categoria super
  • 30 giorni di lavoro effettivo per la 1° categoria
  • 15 giorni di lavoro effettivo per la 2° categoria
  • 8 giorni di lavoro effettivo per la 3° categoria

Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da entrambe le parti, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni (8 giorni per la 1° categoria super e 1° categoria). Da non dimenticare la malattia di colf e badanti.

Scaduto il periodo di prova il lavoratore si intende assunto a tutti gli effetti, secondo la retribuzione di colf e badanti.

[Aggiornamento del 09/06/2016] Il Ministero del Lavoro ha dato importanti chiarimenti sul funzionamento delle dimissioni durante la prova.

Il periodo di prova nel contratto della scuola, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato è il seguente:

  • 2 mesi per i profili delle aree A e A super
  • 4 mesi per i restanti profili

In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 del presente CCNL. Il quale stabilisce che in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si calcola ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione. Se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto. Queste disposizioni si applicano a dipendenti assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Trascorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato concluso, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità se maturati.

[Aggiornamento del 15/02/2018] Sul blog è stato pubblicato il rinnovo 2016-2018 del Contratto della Scuola.

Il periodo di prova nel contratto metalmeccanici a seconda dei livelli di retribuzione è il seguente:

  • 1 Livello: 1 mese durata ordinaria
  • 2 e 3 Livello: 1 mese e mezzo durata ordinaria
  • 4 e 5 Livello e livello superiore: 3 mesi durata ordinaria
  • 6 e 7 Livello: 6 mesi durata ordinaria

I periodi di prova menzionati sopra possono essere ridotti per i lavoratori:

  • che con identiche mansioni hanno prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende
  • che hanno completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione

Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di lavoro, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta.

Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori dovranno presentare in azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni. Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti.

L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la protrazione, né il rinnovo. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento per iniziativa tanto del datore di lavoro quanto del dipendente, senza l’obbligo reciproco del preavviso né della relativa indennità sostitutiva. Concluso il periodo di prova senza che sia intervenuto il mancato superamento dello stesso, l’assunzione del lavoratore diventa definitiva e l’anzianità di servizio inizierà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.


[Aggiornamento del 09/06/2016] Il Ministero del Lavoro ha dato importanti chiarimenti sul funzionamento delle dimissioni durante la prova.

Nel contratto del Commercio (CCNL) il periodo di prova ha una durata massima in base al livello (livelli del commercio):

  • Quadri e I Livello: 6 mesi
  • II e III Livello: 60 giorni
  • IV e V Livello: 60 (prima erano 45) giorni
  • VI e VII Livello: 45 (prima erano 30) giorni

Dal IV al VII livello i giorni di prova sono cambiati con l’adozione del contratto del commercio 2011. Il periodo di prova indicato per i Quadri e per il I livello deve essere conteggiato in giorni di calendario. Invece, i giorni di prova per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.

Per tutte le informazioni su apprendistato, la maternità, i livelli, permessi retribuiti e contratto dirigenti, vai sul blog Contratto del Commercio, con tutte le informazioni su questo contratto.

[Aggiornamento del 09/06/2016] Il Ministero del Lavoro ha dato importanti chiarimenti sul funzionamento delle dimissioni durante la prova.

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, esiste un periodo di comporto durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ogni CCNL ha un suo periodo di comporto e uno specifico funzionamento in base anche alle regole del contratto nazionale e alla tipologia di lavoratori interessati.

Di seguito trovate, divisi per i contratti più conosciuti, i vari periodi di comporto malattia e infortunio per i lavoratori non in prova:

  • Contratto Commercio: 180 giorni in 1 anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro
  • Contratto Metalmeccanici: i periodi di seguito si intendono per assenze verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso: 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti (più altri 3 mesi in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi), 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti (più altri 4,5 mesi in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi), 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni (più altri 6 mesi in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi)
  • Contratto  Metalmeccanici Artigiani Confsal: 6 mesi nell’ultimo biennio e 9 mesi nell’ultimo triennio
  • Contratto Metalmeccanici Artigiani: 9 mesi o 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti
  • Contratto Colf e Badanti: 45 giorni in 1 anno solare
  • Contratto della Scuola: 18 mesi per assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente
  • Contratto Scuole Private (ANINSEI): 180 giorni in 1 anno solare
  • Contratto Metalmeccanici per Installazione impianti, orafi e odontotecnici: 6 mesi per anzianità fino ai 5 anni e 8 mesi per anzianità oltre i 5 anni
  • Contratto Trasporti e Logistica: 245 giorni in caso di anzianità inferiore ai 5 anni e 365 in caso di anzianità superiore ai 5 anni

Superato il periodo di comporto il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Invece nel caso di malattie effettuate in maniera strategica (es. a ridosso di riposi o giorni festivi) che portino ad uno scarso rendimento lavorativo, anche senza il superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.



[Aggiornamento del 22/11/2017] Ecco spiegato il motivi per cui la mancata comunicazione della malattia porta al licenziamento.


[Aggiornamento del 13/10/2014] Dopo la sentenza della Corte di Cassazione (n. 21106 del 24 settembre 2014) sono necessari alcuni chiarimenti relativi al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

  • il calcolo dei giorni (es. 180 per il Commercio) deve essere effettuato sull’intero ammontare dei giorni di malattia, compresi quindi anche le festività, nel caso i certificati fossero a cavallo di giorni non lavorativi
  • il licenziamento può avvenire anche quando il periodo di comporto sia stato superato anche di un solo giorno. Il lavoratore per evitare di raggiungere il limite dei giorni consentiti di malattia può richiedere le ferie, ma è facoltà del datore di lavoro non concederle
  • se il lavoratore è in malattia, ma non ha ancora superato il periodo di comporto, può essere licenziato solo per giustificato motivo oggettivo


[Aggiornamento del 26/10/2015] Un’altra sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su cosa accade nel caso di riammissione in servizio dopo il superamento del comporto.

È stata approvata la nuova legge relativa ai riordino in materia di congedi parentali, aspettative e permessi del settore pubblico e privato (in attuazione dell’art.23 della L. n.183/10). Tale schema prevede notevoli variazione al D.Lgs. n.151/01, fra cui si segnalano:

  • la possibilità, nel caso di aborto successivo al 180° giorno o nel caso del decesso del bambino alla nascita o nel periodo di congedo, per la madre di riprendere l’attività lavorativa, previo avviso di 10 giorni al datore di lavoro
  • la lavoratrice o il lavoratore genitore del bambino affetto da handicap grave, fino al compimento degli otto anni, possono richiedere il prolungamento del congedo fino a tre anni nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno o quando sia richiesta la presenza del genitore da parte dei sanitari
  • è data la possibilità di fruire del congedo straordinario per assistenza al disabile anche nel caso in cui lo stesso sia ricoverato a tempo pieno ma ci sia stata richiesta da parte dei sanitari da assistenza da parte del familiare
  • il congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR
  • in caso di fruizione di aspettativa per dottorato di ricerca, seguita nei successivi due anni da dimissioni, il lavoratore dovrà restituire gli importi percepiti
  • gli invalidi che fruiscono del congedo per cure, fuori dal periodo di comporto dovranno documentare le cure a cui si sono sottoposti e percepiranno il trattamento calcolato secondo il regime delle assenze per malattia
  • viene ampliata anche al caso dell’adozione e dell’affidamento la possibilità per i dipendenti pubblici di richiedere l’avvicinamento di sede nei primi tre anni d’ingresso del minore nella famiglia
Contratto Scuola

Il 9 febbraio 2018 è stato firmato il rinnovo del Contratto della Scuola, comparto Istruzione e Ricerca che è valido per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il nuovo accordo coinvolge oltre 1,2 milioni di lavoratori del settore scolastico ed è stato sottoscritto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil con l’Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni). La sua validità va dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

I lavoratori coinvolti sono il personale docente del comparto pubblico, il personale tecnico e amministrativo, il personale degli Enti e Istituzioni di ricerca, delle Università e dell’Afam. Nel testo del contratto è presente una parte comune e alcune specifiche che contengono le indicazioni dei singoli settori.

Vediamo più in dettaglio le novità del rinnovo:

  • Aumenti retributivi: gli incrementi della retribuzione partono a regime dal 1 marzo 2018 e variano in base alle varie aree:
    • 96 euro lordi di incremento medio per i docenti delle scuole
    • 105 euro di incremento medio per i docenti Afam
    • 84,5 euro di incremento medio per il personale ATA delle scuole
    • 125 euro di incremento medio per i ricercatori e tecnologi
    • Da sottolineare che per tutte le fasce retributive più basse è stato salvaguardato il bonus di 80 euro
  • Prende corpo la “valorizzazione dei docenti” ai sensi della legge n. 107/2015 che prevede il cosiddetto bonus per il merito dei docenti, di cui una parte andrà nello stipendio
  • Permessi e assenze: sono confermate per il personale docente e ATA tutto quanto previsto in materia di congedi parentali, malattia, permessi, ferie, aspettativa
  • Orario di lavoro: resta confermato l’impianto dei precedente contratto in merito all’orario di lavoro, nessun aumento degli obblighi di servizio o formazione
Sul blog si trovano anche le informazioni sulle ferie, permessi, malattia, periodo di prova e maternità.
Contratto Intersettoriale Commercio, Terziario e Turismo

E’ stato sottoscritto il rinnovo il CCNL Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici esercizi e Turismo per il triennio 2016-2019.

Il nuovo contratto, valido dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2019, è stato firmato dal sindacato Confsal e le rispettive federazioni Fna-Confsal e Snav-Confsal e le confederazione Cifa con le federazioni Fedarcom, UniTerziario e UniPmi. I lavoratori coinvolti nel rinnovo sono circa 1 milione con oltre 140mila piccole e medie imprese interessate.

Tra le novità da segnalare:

  • Aumenti retributivi: l’aumento retributivo lordo è di circa 60 euro per un IV livello del settore Commercio, Terziario e Servizi e di circa 20 euro per un IV livelli del settore Pubblici Esercizi e Turismo. Gli aumenti sono divisi in cinque tranche:
  • Retribuzione di primo ingresso: per favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi o con poca esperienza, il datore di lavoro può assumere riconoscendo una retribuzione di primo ingresso, cioè più bassa della normale retribuzione per quel livello, per i primi due anni
  • Periodo di prova: sono stati aumentati i giorni del periodo di prova per tutelare il datore di lavoro e il lavoratore
  • Malattia: fino a sei eventi all’anno, il lavoratore ha diritto per i primi tre giorni ad un’indennità del 60% della retribuzione lorda. Dal settimo evento non sarà data alcuna indennità. Dal quarto al ventesimo giorno l’indennità sale al 75%. Dal ventunesimo giorno in poi, fino a 180, spetta il 100%. 
  • Welfare: è prevista l’introduzione di forme di welfare per le PMI con il fondo Welf.Ar.Com
  • Sanità integrativa: con il rinnovo tutti i dipendenti sono iscritti al fondo San.Ar.Com per l’assistenza sanitaria

Scarica la copia del testo del rinnovo 2016-2019 del Contratto Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici esercizi e Turismo.

Dimissioni online

In molti hanno ancora dubbi e perplessità intorno alla nuova procedura di dimissioni online. Sul blog abbiamo cercato di riassumere nel modo più chiaro possibile i vari passi da compiere per dimettersi a partire dal 12 marzo 2016 ma sono arrivati alcuni importanti chiarimenti da Ministero del Lavoro.

Chi deve dimettersi online? Oltre ai profili già indicati al link sopra, devono effettuare la nuova procedura:

  • le lavoratrici in procinto di sposarsi, cioè tra la dati di pubblicazione di matrimonio e fino ad un anno dalla celebrazione
  • i lavoratori che si dimettono i quanto hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata
  • i lavoratori a tempo determinato che vogliono terminare anticipatamente il contratto di lavoro

Chi non deve dimettersi online? Ecco un elenco esaustivo di persone che non devo seguire la procedura telematica:
  • lavoratori domestici
  • lavoratrici in gravidanza
  • lavoratori nel periodo di prova
  • lavoratori del pubblico impiego
  • lavoratori marittimi
  • contratti a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e tirocini
  • risoluzione consensuali in sede protetta
Infine sia in caso di malattia sia per accordo tra le parti che vada a modificare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro, non è necessario il rinvio del modello ma solo la comunicazione all’Unilav.

[Aggiornamento del 09/06/2016] Tra quelli che non devono dimettersi online ci sono anche i lavoratori nel periodo di prova

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