
Il funzionamento del periodo di prova è uguale per tutti i lavoratori, quello che cambia nei vari CCNL sono i tempi che determinano la lunghezza di questo periodo.
Uno dei principali dubbi che colpisce i nuovi assunti è: come devo dimettermi durante la prova? Questa domanda assume ancora più importanza vista la nuova procedura di dimissioni online che ha complicato non di poco la situazione di chi vuole dimettersi.
Durante quello che il codice civile chiama “patto di prova” (art. 2096) sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto senza motivazioni, senza preavviso o indennità sostitutiva. Secondo la circolare n. 12 del 4 marzo 2016 del Ministero del Lavoro, nonostante nel decreto legislativo non sia inserita tra le eccezioni, le dimissioni durante la prova non ricade nella procedura online.
Quindi se si vuole porre fine al contratto di lavoro durante la prova basta, in qualsiasi momento, dare una comunicazione scritta al datore di lavoro in cui si comunica l’intenzione di recedere dal contratto durante il periodo di prova. Vi consigliamo di predisporre due copie delle dimissioni e di farmi controfirmare una copia che rimarrà a voi.
Anche nel caso opposto, cioè è il datore di lavoro che vuole recedere, riceverete una lettera prima del termine del periodo. Nessuna comunicazione scritta è invece necessaria per l’esito positivo della prova: se il rapporto di lavoro prosegue oltre la scadenza allora il contratto diventa definitivo e per le dimissioni o il licenziamento sarà necessario dare un periodo di preavviso.
E’ bene infine ricordare che il periodo di prova viene automaticamente sospeso in caso di malattia, ferie, infortuni, ecc. In questi casi il termine si allunga proporzionalmente alle giornate non lavorate.