Contratto Lavoro

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Congedo parentale

 
Con la Legge di Bilancio 2023 è stato introdotto un aumento dell’indennità di congedo parentale che passa dal 30% all’80%.

Naturalmente questo incremento è valido solo per uno dei genitori e può essere utilizzato da lavoratori dipendenti pubblici e privati che terminano il congedo di maternità o di paternità oltre il 31 dicembre 2022.

L’aumento dell’indennità all’80% della retribuzione vale solo per 1 dei 3 mesi spettanti a ciascun giocatore. La condizione di cui si deve tenere nota è che questo mese per cui è previsto l’aumento retributivo deve essere fruito entro i 6 anni di vita del bambino. Per approfondimenti si può approfondire la circolare n. 45 del 16 maggio 2023 dell’Inps.

Quindi con le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2023 il congedo parentale è indennizzato nel seguente modo:

  • 1 mese retribuito all’80%  (rispetto al 30% erogato precedentemente ed entro i 6 anni di età)
  • 8 mesi retribuiti al 30% (entro i 12 anni di età)
  • 2 mesi non indennizzati salvo particolare condizioni reddituali (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione
Inps
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Dal 1 gennaio 2023 vengono applicate le nuove aliquote contributive per le pensioni di artigiani e commercianti che crescono di poco meno di un punto percentuale.

Le aliquote per il 2023 sono:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 24% e Commercianti 24,48%
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 23,25% e Commercianti 23,73%

Il contributo minimale per ogni mese è di:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 350,70 euro e Commercianti 350,70 euro
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 339,76 euro e Commercianti 346,76 euro

Per il 2023 variano i valori di:

  • reddito minimo annuale per il calcolo dei contributi: 17.504,00 euro
  • prima fascia di retribuzione: 52.190,00 euro
  • reddito massimale annuale per il calcolo dei contributi: 86.983,00 euro

Per artigiani e commercianti pensionati ultrasessantacinquenni anche nel 2023 viene riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Gli importi e le tabelle degli assegni familiari 2016

 
Dal 1 gennaio 2023 cambiano le tabelle dei limiti di reddito familiare per il pagamento degli assegni familiari per i lavoratori autonomi e pensionati delle gestioni speciali.

Dal 1 gennaio 2023 i limiti di reddito per il riconoscimento degli assegni familiari crescono rispetto all’anno precedente:

  • 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato
  • 1.389,38 euro per due genitori


Gli importi delle prestazioni restano invece invariati:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati

 

Naturalmente questa prestazione per tutti i lavoratori dipendenti va ad affiancarsi all’assegno unico.

maternità
maternità

E’ stato pubblicato dall’Inps l’importo dell’assegno mensile di maternità valido dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 (circolare numero 26 del 08-03-2023). Invece con l’istituzione dell’assegno unico decade l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni.

Quindi nell’ambito degli assegni familiari e indennità le somme per  il 2023 sono le seguenti:

  • l’assegno mensile di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità (totale annuo 1.917,30 euro)

I requisiti a livello di reddito che non si devono superare per presentare la domanda nel 2023 sono di:

  • 19.185,13 euro per l’assegno di maternità (valore ISEE)

Per chi volesse l’Inps ha pubblicato un simulatore ISEE online per il calcolo del reddito.

Cassa integrazione e Naspi - importi
Cassa integrazione e Naspi - importi

 
Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi dal 1 gennaio 2023 per integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e FIS) e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sempre dal gennaio di quest’anno cambia per i requisiti.

Integrazione salariale

Per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) gli importi dal 1 gennaio 2023 sono:

  • importo lordo 1.321,53 euro
  • importo netto 1.244,36 euro

Gli importi dei trattamenti è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%.

Assegno ordinario

Da inizio gennaio gli importi dell’assegno di integrazione salariale sulla base della retribuzione mensile lorda sono:

  • se inferiore a 2.406,02 il massimale è di 1.306,75
  • se compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 il massimale è di 1.506,19
  • se superiore a 3.803,33 il massimale è di 1.902,81

NASpI e DIS-COLL

Gli importi dell’indennità di disoccupazione variano sulla base della retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2023 se la retribuzione è:

  • Inferiore a 1.352,19, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile
  • Superiore a 1.352,19, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente. Il tetto massimo dell’importo erogabile per i primi 3 mesi è di 1.470,99 (successivamente ai 9o giorni l’importo si riduce)
Inps
Inps

 
Dal 1 gennaio 2023 le aliquote contributive della Gestione Separata restano invariate rispetto allo scorso anno sia i liberi professionisti che per i collaboratori a progetto.

I nuovi valori delle aliquote contributive pubblicati dall’Inps (circolare n. 12 del 1 febbraio) e validi per l’anno 2023 sono:

Liberi professionisti

  • 26,23% (25,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva, più 0,51 di Iscro) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

Collaboratori a progetto

  • 35,03% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 1,31 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 33,72% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Valore invariato rispetto all’anno scorso
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

La ripartizione dell’onere contributivo è sempre fissata in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso attraverso il modello F24 telematico (per chi ha partita IVA).

Per il 2023 i massimali e i minimali di reddito che sono pari a 113.520,00 euro e 17.504,00 euro.

Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2021 sono da calcolare con i contributi in vigore nello scorso anno.

Colf, badanti e lavoratori domestici: i contributi dal 1 gennaio 2016

Crescono dal 1 gennaio 2023 gli importi dei contributi di colf, badanti e lavoratori domestici che sono validi fino al 31 dicembre 2023.

Lavoratori domestici con orario fino a 24 ore settimanali senza contributo addizionale:

  • per retribuzioni orarie fino a 8,92 euro: 1,58 euro (1,59 euro senza quota CAUF) – di cui 0,40 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 8,92 euro e fino a 10,86 euro: 1,78 euro (1,69 euro senza quota CAUF) – di cui 0,45 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 10,86 euro: 2,17 euro (2,18 euro senza quota CAUF) – di cui 0,55 euro a carico del lavoratore

Lavoratori domestici con orario superiore a 24 ore settimanali senza contributo addizionale:

  • 1,15 euro (1,16 euro senza quota CAUF) – di cui 0,29 euro a carico del lavoratore

Lavoratori domestici con orario fino a 24 ore settimanali con contratti non a tempo indeterminato con contributo addizionale:

  • per retribuzioni orarie fino a 8,92 euro: 1,69 euro (1,70 euro senza quota CAUF) – di cui 0,40 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 8,92 euro e fino a 10,86 euro: 1,91 euro (1,92 euro senza quota CAUF) – di cui 0,45 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 10,86 euro: 2,32 euro (2,33 euro senza quota CAUF) – di cui 0,55 euro a carico del lavoratore

Lavoratori domestici con orario superiore a 24 ore settimanali con contratti non a tempo indeterminato con contributo addizionale:

  • 1,23 euro (1,24 euro senza quota CAUF) – di cui 0,29 euro a carico del lavoratore

 

Sul blog sono stati pubblicati anche gli incrementi dei minimi retributivi dal 1 gennaio 2023.

I lavoratori con contratto colf e badanti o i lavoratori domestici possono andare sul sito Inps per consultare l’estratto contributivo dettagliato o chiamare il contact center nel caso per informazioni su come pagare i contributi.

Inps
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Forse non tutti sanno che per continuare a ricevere l’assegno unico per i figli anche nel 2023, va presentato l’Isee entro il mese di febbraio.

Fino al 28 febbraio è possibile inviare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) all’Inps per aggiornare l’Isee in base al quale è calcolato il valore economico dell’assegno universale. In assenza dell’aggiornamento dell’indicatore a partire dalla mensilità di marzo verrà erogata solamente la quota minima di 50 euro per ciascun figlio.

Da sottolineare che la legge di Bilancio 2023 interviene sull’assegno unico universale, incrementando l’importo per i figli più piccoli e sulle maggiorazioni per le famiglie con disabili. In particolare:

  • per ciascun figlio di età inferiore ad un anno la quota è incrementata del 50%
  • per famiglie con tre o più figli, se uno di questi è di età compresa tra uno e tre anni, la quota è incrementata del 50%
  • per famiglie con quattro o più figli, a prescindere dall’età, la quota è incrementata del 50%

Diventano invece permanenti i seguenti importi:

  • 175 euro mensili per ciascun figlio a carico con disabilità, senza limiti di età
  • 105 euro mensili per ciascun figlio disabile di età compresa fra 18 e 21 anni se non autosufficiente (maggiorazione)
  • 95 euro mensili per ciascun figlio disabile di età compresa fra 18 e 21 anni in caso di disabilità grave (maggiorazione)
  • 85 euro mensili per ciascun figlio disabile di età compresa fra 18 e 21 anni in caso di disabilità media (maggiorazione)
  • 120 euro mensili per nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità e Isee non superiore a 25mila euro

Tutti questi aumenti saranno erogati a partire della mensilità di febbraio 2023. Inoltre a partire dal 1 marzo per chi ha presentato la domanda nell’anno precedente, si vedrà riconosciuto l’assegno senza presentare una nuova domanda. Resta invece valido il rinnovo dell’Isee che dovrà essere rinnovato per non usufruire dell’ importo superiore al minimo.

Inps
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Dal 1 gennaio 2022 le aliquote contributive della Gestione Separata crescono rispetto allo scorso anno sia per i collaboratori a progetto sia per i liberi professionisti.

I nuovi valori delle aliquote contributive pubblicati dall’Inps (circolare n. 25 dell’11 febbraio) e validi per l’anno 2022 sono:

Liberi professionisti

  • 26,23% (25,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva, più 0,51 di Iscro) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

Collaboratori a progetto

  • 35,03% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 1,31 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 33,72% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Valore invariato rispetto all’anno scorso
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

La ripartizione dell’onere contributivo è sempre fissata in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso attraverso il modello F24 telematico (per chi ha partita IVA).

Per il 2021 i massimali e i minimali di reddito che sono pari a 105.014,00 euro e 16.243,00 euro.

Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2021 sono da calcolare con i contributi in vigore nello scorso anno.

Bonus retribuzione
Bonus retribuzione

 
Con il Decreto Aiuti approvato dal Consiglio dei Ministri arriva nel 2022 l’una tantum di 200 euro e il bonus per bus, treni e metropolitana.

Partiamo dal bonus di di 200 euro che spetta a lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi con redditi fino a 35.000 euro lordi. Questa è una tantum è stata estesa anche a colf, disoccupati, stagionali e a chi percepisce reddito di cittadinanza, parliamo di circa 28 milioni di persone.

La novità è che questo bonus spetta non solo ai lavoratori dipendenti ma anche a chi percepisce l’assegno di disoccupazione o la Naspi e a molti cittadini prima esclusi. Il requisito per tutti è che il reddito complessivo non deve essere superiore ai 35 Maila euro.

Questa una tantum viene erogata in un’unica tranche in busta paga con lo stipendio di luglio.

Molto richiesto è anche il bonus per bus, treni e metropolitana. Anche questo è stato confermato con un importo di 60 euro per il 2022. Resta il limite di 35 mila euro di reddito.

Questo bonus sui trasporti sarà fino ad esaurimento e sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento.