Contratto Lavoro

Incentivi assunzioni

Nella Legge di Bilancio 2017 è stato previsto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori che hanno svolto l’apprendistato duale presso lo stesso datore di lavoro che ora vuole assumerli.

Esistono naturalmente delle regole per l’assunzione agevolata degli studenti, ex-apprendisti del sistema duale. Vediamo più in dettaglio chi può ricevere questi incentivi come dettagliato dalla circolare n. 109 dell’Inps.

  • Chi può accedere all’agevolazione? Gli studenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo che hanno svolto un apprendistato duale o almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro presso lo stesso datore di lavoro
    • Per quanto riguarda l’alternanza c’è un monte ore minimo che deve essere svolto presso il datore di lavoro: Istituti Tecnici e Professionali, 120 ore dell’ultimo triennio; Licei, 60 ore nell’ultimo triennio; ITS, 180 ore
  • Che tipo di contratti sono previsti con l’incentivo? Le tipologie contrattuali previste per usufruire dell’agevolazione sono il contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e l’apprendistato
  • Quale è il periodo di validità? Questo incentivo è valido dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018
  • A quanto ammontano gli sgravi? L’esonero contributivo arriva fino a 3.250 euro annui
  • Qual’è la durata dello sgravio? Dall’atto dell’assunzione agevolata, gli incentivi per gli sgravi contributivi hanno una durata di tre anni
Apprendistato duale

E’ stato firmato il 18 maggio 2016 l’accordo interconfederale tra Confindustria e i sindacati che mette in atto tutte le novità del nuovo apprendistato duale previsto dal Jobs Act.

Questo apprendistato introduce l’alternanza scuola-lavoro e da ai giovani la possibilità di conseguire un titolo di studio mentre si lavora.

L’accordo per ora, vista la complessità del sistema duale, fornisce indicazioni solo sulla retribuzione dell’apprendistato di primo e terzo livello, mentre tutti gli altri temi sono al momento di competenza della contrattazione collettiva dell’apprendistato professionalizzante.

Secondo quanto firmato a livello interconfederale nel sistema duale per l’apprendistato di primo livello (per la Qualifica e il Diploma Professionale):

  • il livello contrattuale deve essere coerente con il titolo acquisito al termine del percorso formativo
  • la retribuzione definita in base al livello viene data in misura percentuale secondo l’anzianità di servizio:
    • il primo anno non inferiore al 45%
    • il secondo anno non inferiore al 55%
    • il terzo anno non inferiore al 65%
    • il quanto anno non inferiore al 70%, nel caso di proroga per il conseguimento del diploma professionale

Invece per l’apprendistato duale di terzo livello (di Alta Formazione e di Ricerca) l’accordo prevede: 
  • per contratti al di sopra di 1 anno è previsto un sottoinquadramento:
    • di due livelli per la prima metà dell’apprendistato
    • di un livello per la seconda metà dell’apprendistato
  • per contratti di durata annuale o inferiori (non al di sotto dei sei mesi) è previsto un sottoinquadramento di un solo livello

Per entrambi i due livelli di apprendistato discussi sopra, viene confermata dall’accordo interconfederale la retribuzione del 10% per le ore di formazione fatte presso il datore di lavoro, percentuale che scende a zero per le ore fatte presso l’istituzione formativa (solo per il terzo livello; es. Università).

Leggi il testo completo dell’accordo (pdf).

Nel contratto di apprendistato i termini per il preavviso dimissioni variano in base al tipo di contratto che si è firmato. In poche parole la durata del periodo di preavviso è determinata dalla contrattazione collettiva ma può essere modificata in caso di accordo tra le parti.

Quindi prima di chiedervi quanti giorni di preavviso per le dimissioni avete per il vostro contratto di apprendistato, dovete scoprire che tipo di CCNL avete? In linea generale nell’apprendistato valgono i stessi termini di preavviso dimissioni e licenziamento del normale contratto.

Esempio – Contratto Commercio
L’apprendistato nel commercio ha determinati termini di preavviso che vengono calcolati in base anche alla durata massima del contratto.

Esempio – Contratto Metalmeccanici
Nel caso invece di apprendistato con il contratto metalmeccanici, vale la stessa regola del commercio. Una volta che si conosce il livello, basta controllare la tabella (alla voce “fino a 5 anni…”) del preavviso dimissioni dei metalmeccanici per scoprire i giorni di preavviso per le dimissioni che di solito, in questi casi, sono tra i 7 giorni e 1 mese e mezzo.

Naturalmente il periodo di preavviso può essere sostituito dall’indennità di mancato preavviso: questa somma deve essere calcolata sulla base della retribuzione che spetta al lavoratore al momento della recessione del contratto.

Esistono però dei casi di esclusione, cioè delle situazioni dove l’obbligo del preavviso non sussiste:

  • Risoluzione per giusta causa
  • Risoluzione durante il periodo di prova
  • Recesso per scadenza del contratto
  • Risoluzione consensuale

Vi  sono poi alcuni casi in cui l’indennità sostitutiva del preavviso è sempre dovuta dal datore di lavoro:

  • Morte del lavoratore
  • Dimissioni per giusta causa
  • Dimissioni della lavoratrice madre
  • Dimissioni per matrimonio
  • Licenziamento illegittimo
  • Risoluzione per fallimento o liquidazione dell’azienda

E’ importante sottolineare anche che l’eventuale preavviso decorre dal termine del periodo di formazione, durante il quale non è possibile dare le dimissioni o licenziare tranne che nei casi di giusta causa o giustificato motivo.

Sul blog si trovano anche le informazioni su:

Ci sono importanti novità nella legge n. 78/2014 che porta definitivamente il Jobs Act nel mondo del lavoro. L’approvazione del piano voluto dal Governo Renzi introduce modifiche alla disciplina di tempo determinato e apprendistato. Vediamo con la conversione in legge cosa è cambiato rispetto al DL di cui abbiamo già parlato nel blog (n. 34/2014).

Apprendistato

  • Il piano di formazione dovrà essere compilato in forma sintetica
  • Il datore di lavoro non deve provvedere alla formazione per l’acquisizione di competenze di base se la Regione non provvedere a comunicare l’offerta formativa pubblica
  • Per aziende con più di 50 dipendenti la percentuale di stabilizzazione deve essere del 20%
  • La retribuzione con l’apprendistato di 1° livello (professionale) sarà di almeno il 35% del livello di inquadramento
Tempo determinato
  • Sale a 36 mesi il limite per i contratti a tempo determinato senza motivazione, anche per la somministrazione
  • Il numero massimo di contratti a tempo determinato è del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato
  • Le proroghe potranno essere massimo 5 entro il limite dei 36 mesi nel caso si riferiscano alla stessa attività lavorativa
  • Per le lavoratrici a tempo determinato che usufruiscono della maternità obbligatoria, gli verrà accreditato tale periodo per il raggiungimento del periodo per il diritto di precedenza per le assunzioni

[Aggiornamento del 10/10/2016] Anche la Corte di Giustizia UE con una recente sentenza ha ribadito il tema dell’abuso dei contratti a tempo determinato negli stati membri, Italia compresa.


[Aggiornamento del 24/05/2016] E’ stato firmato un accordo interconfederale che chiarisce tutte le novità introdotte dal Jobs Act sulla retribuzione dell’apprendistato duale.


[Aggiornamento del 27/11/2014] Il testo del Jobs Act è passato alla Camera con alcune importanti modifiche legate all’articolo 18 e alle tipologie contrattuali, come per esempio il contratto a tutele crescenti.

Scendiamo più nello specifico dei cambiamenti introdotti dal Jobs Act (DL 34/2014) analizzando le novità più importanti all’interno del contratto a tempo determinato e apprendistato.

Novità! Il Jobs Act è diventato legge (n. 78/2014) e con la conversione sono cambiate alcune delle indicazioni che trovate sotto.

Contratto a tempo determinato

  • un contratto senza causale potrà essere stipulato per un massimo di 36 mesi (precedentemente erano 12), comprensivi di eventuali proroghe
  • l’elemento dell’acasualità è esteso anche al contratto di somministrazione
  • il numero di contratti a tempo determinato non possono superare il 20% di tutti i lavoratori dell’azienda, fatto salvo per le imprese fino a cinque dipendenti che possono stipulare un contratto a tempo determinato
  • sono ammesse fino ad otto proroghe del contratto, a patto che l’attività lavorativa sia la stessa del contratto iniziale. Naturalmente le eventuali proroghe possono portare la durata della sequenza di contratti a tempo determinato molto oltre i 36 mesi.
Contratto di apprendistato

  • non è più necessario presentare in forma scritta un piano formativo individuale per l’apprendistato professionalizzante
  • è stata eliminata la percentuale di stabilizzazione dei contratti di apprendistato richiesta alle aziende per assumere nuove apprendisti
  • le ore di formazione saranno retribuite al 35%
[Aggiornamento del 27/11/2014] In attesa dell’approvazione del Senato, il passaggio alla Camera ha portato ad alcune modifiche importanti legate all’articolo 18 e alle forme contrattuali. 

Il 12 marzo 2014 è stato approvato il decreto legge n.34/2014 (Jobs Act) con importanti provvedimenti a favore dell’occupazione e della semplificazione nel mercato del lavoro.

A partire dal 19 maggio (Gazzetta Ufficiale n. 114) il Jobs Act è legge e nella conversione sono state modificate alcune delle indicazioni che trovate sotto.

  • Contratto di lavoro a tempo determinato: cambiano le regole rispetto alla recente Riforma del Lavoro. Viene portato da 12 a 36 mesi il limite massimo della durata di un contratto di lavoro a termine senza causale. C’è inoltre la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte questa tipologia di contratto entro il limite dei tre anni. Infine il numero massimo di contratti a tempo determinato che un’azienda può stipulare è il 20% dell’intero organico. 
  • Contratto di apprendistato: non è più necessario aver confermato in precedenza apprendisti per assumerne di nuovi. Inoltre non è più obbligatorio presentare in forma scritta il piano formativo individuale e durante le ore di formazione la retribuzione è del 35% della normale paga. 
  • Ammortizzatori sociali: sono state individuate le linee guida per garantire un maggiore tutela per tutti i lavoratori. L’intenzione del governo è rivedere la distinzione tra ASpI e mini-ASpI, di incrementare la durata della disoccupazione ed estenderla ai contratti a progetto con l’arrivo da maggio 2015 della NASpI.
  • Forme contrattuali: tentare di omogenizzare, in altre parole di ridurre, i tanti CCNL esistenti in Italia e introdurre un nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
  • Maternità: si vuole garantire a tutte le madri, anche con contratto di lavoro parasubordinato, il diritto alla maternità, con un sistema di tutela universale.
[Aggiornamento del 27/11/2014] Con il passaggio alla Camera del testo del disegno di legge, sono stati modificati alcuni articoli relativi all’articolo 18 e forme contrattuali. 

L’approvazione del Decreto Lavoro (legge n.99 del 9 agosto 2013) ha introdotto alcuni cambiamenti anche nell’apprendistato professionalizzante, una delle tipologie più utilizzate in questo tipo di contratti.

All’interno delle linee guida della legge, nel “contratto di mestiere” è previsto che:

  • il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche
  • la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuato in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino
  • in caso di imprese multi-localizzate, la formazione deve avvenire nel rispetto della disciplina della regione dove l’impresa ha la propria sede legale
In sostanza, a partire dal 1 ottobre 2013, le disposizioni di semplificazione relative alla redazione del Piano Formativo Individuale (PFI), la registrazione della formazione e la disciplina della formazione sono obbligatorie per tutti i contratti di apprendistato professionalizzante.
Sul blog si trovano anche tutte le informazioni su il nuovo Testo Unico e sul contratto di apprendistato

Il rinnovo 2013 del CCNL Metalmeccanici ha portato diverse novità, tra cui l’adeguamento dell’apprendistato al nuovo Testo Unico e agli accordi interconfederali.

Nello specifico l’apprendistato nei Metalmeccanici Industria prevede che:

  • la percentuale di conferma per accedere a successivi contratti è quella di legge (50%)
  • la durata minima dell’apprendistato è di 6 mesi, quella massima è di 36 mesi, che sono ridotti a 30
    per i laureati e i diplomati con titolo di studio “inerente” e a 24 per gli addetti alle “linee di montaggio”
  • la progressione della retribuzione e dell’inquadramento resta quella prevista dal precedentecontratto, ma adeguata alle nuove durate, con l’assunzione due livelli inferiori a quello di sbocco
  • la formazione professionalizzante non sarà inferiore a 80 ore medie annue, comprensive delle ore di formazione iniziale per la prevenzione dei rischi specifici

Per quanto riguarda l’avanzamento, o passaggio ad un livello superiore, nell’apprendistato avviene dopo un terzo della durata dell’apprendistato (8, 10 o 12 mesi). A due terzi del periodo (16, 20 o 24 mesi) riceverà la retribuzione del livello finale (sul blog si trovano i minimi tabellari 2015). Dopo 24, 30 o 36 mesi, con il termine dell’apprendistato, percepirà la retribuzione e l’attribuzione della qualifica di “sbocco”.

Sul blog si trovano anche le informazioni sull’apprendistato dei metalmeccanici artigiani.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

Ha preso il via la nuova disoccupazione ASpI per gli apprendisti che perdono il lavoro in caso di licenziamento o sospensione del contratto non prevista.

Dal 1 gennaio 2013 i lavoratori con contratto di apprendistato possono, nel caso abbiamo maturato i requisiti richiesti, richiedere l’ASpI o la mini-ASpI. Dal 1 maggio 2015 invece le due indennità di si fondono per dare vita alla NASpI.

Precedentemente all’introduzione di questa novità con la Riforma del Mercato del Lavoro, la disoccupazione con l’apprendistato era un argomento che spesso disorientava i lavoratori. Prima del 2009 infatti non poteva essere richiesta. E’ stata poi introdotta una norma per il triennio 2009-2011 ed estesa al 2012, che prevedeva una speciale forma di disoccupazione per gli apprendisti con un’indennità dalla durata massima di 90 giorni.

Per finanziare l’ASpI è stato previsto dallo stato un incremento del contributo sull’apprendistato a carico del datore di lavoro pari all’1,61% (1,31% + 0,30% di incremento del Fondo di solidarietà). Questo perché in un periodo di crisi del lavoro, quale ancora sarà il 2013, si prevede un aumento di richieste dell’indennità di disoccupazione ASpI da parte degli apprendisti. E’ bene quindi conoscere anche i casi in cui si perde l’ASpI.

I requisiti per richiedere l’ASpI da parte degli apprendisti sono gli stessi degli altri lavoratori dipendenti e cioè  un minimo di un contributo versato nel biennio precedente la richiesta e almeno 1 anno di contributi versati contro la disoccupazione. In specifici casi possono richiedere l’ASpI anche gli apprendisti che hanno dato le dimissioni.

Il nuovo testo unico dell’apprendistato è applicato anche al Contratto Metalmeccanici Artigiani che ha introdotto diverse novità.

In base alla nuova disciplina, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato in tre diverse tipologie che abbiamo già analizzato.

Per tutti gli apprendisti è bene conoscere le sanzioni e i diritti che essi hanno in azienda. Il contratto di apprendistato per i metalmeccanici artigiani deve avere forma scritta e devi riportare:

  • il ruolo a cui il lavoratore verrà adibito
  • il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale
  • la qualifica conseguita al termine del rapporto
  • la durata (per un massimo di 42 mesi)
  • l’eventuale periodo di prova
  • il piano formativo e il nome del tutor aziendale
Per quanto riguarda la malattia e infortunio dei metalmeccanici artigiani, valgono le stesse regole per i non apprendisti. In caso di assenza per periodi, anche non continuativi, che superino i 30 giorni, l’apprendistato verrà prolungato per il periodo di assenza, fino ad un massimo di 6 mesi.
 
Durante la formazione (massimo 120 ore in un anno) non è possibile recedere dal contratto. E’ invece possibile farlo con i normali termini di preavviso dimissioni dopo il termine della formazione.Sul blog trovate anche le novità sull’apprendistato nei metalmeccanici industria.