Contratto Lavoro

Incentivi assunzioni

Nella Legge di Bilancio 2017 è stato previsto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori che hanno svolto l’apprendistato duale presso lo stesso datore di lavoro che ora vuole assumerli.

Esistono naturalmente delle regole per l’assunzione agevolata degli studenti, ex-apprendisti del sistema duale. Vediamo più in dettaglio chi può ricevere questi incentivi come dettagliato dalla circolare n. 109 dell’Inps.

  • Chi può accedere all’agevolazione? Gli studenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo che hanno svolto un apprendistato duale o almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro presso lo stesso datore di lavoro
    • Per quanto riguarda l’alternanza c’è un monte ore minimo che deve essere svolto presso il datore di lavoro: Istituti Tecnici e Professionali, 120 ore dell’ultimo triennio; Licei, 60 ore nell’ultimo triennio; ITS, 180 ore
  • Che tipo di contratti sono previsti con l’incentivo? Le tipologie contrattuali previste per usufruire dell’agevolazione sono il contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e l’apprendistato
  • Quale è il periodo di validità? Questo incentivo è valido dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018
  • A quanto ammontano gli sgravi? L’esonero contributivo arriva fino a 3.250 euro annui
  • Qual’è la durata dello sgravio? Dall’atto dell’assunzione agevolata, gli incentivi per gli sgravi contributivi hanno una durata di tre anni
Apprendistato duale

E’ stato firmato il 18 maggio 2016 l’accordo interconfederale tra Confindustria e i sindacati che mette in atto tutte le novità del nuovo apprendistato duale previsto dal Jobs Act.

Questo apprendistato introduce l’alternanza scuola-lavoro e da ai giovani la possibilità di conseguire un titolo di studio mentre si lavora.

L’accordo per ora, vista la complessità del sistema duale, fornisce indicazioni solo sulla retribuzione dell’apprendistato di primo e terzo livello, mentre tutti gli altri temi sono al momento di competenza della contrattazione collettiva dell’apprendistato professionalizzante.

Secondo quanto firmato a livello interconfederale nel sistema duale per l’apprendistato di primo livello (per la Qualifica e il Diploma Professionale):

  • il livello contrattuale deve essere coerente con il titolo acquisito al termine del percorso formativo
  • la retribuzione definita in base al livello viene data in misura percentuale secondo l’anzianità di servizio:
    • il primo anno non inferiore al 45%
    • il secondo anno non inferiore al 55%
    • il terzo anno non inferiore al 65%
    • il quanto anno non inferiore al 70%, nel caso di proroga per il conseguimento del diploma professionale

Invece per l’apprendistato duale di terzo livello (di Alta Formazione e di Ricerca) l’accordo prevede: 
  • per contratti al di sopra di 1 anno è previsto un sottoinquadramento:
    • di due livelli per la prima metà dell’apprendistato
    • di un livello per la seconda metà dell’apprendistato
  • per contratti di durata annuale o inferiori (non al di sotto dei sei mesi) è previsto un sottoinquadramento di un solo livello

Per entrambi i due livelli di apprendistato discussi sopra, viene confermata dall’accordo interconfederale la retribuzione del 10% per le ore di formazione fatte presso il datore di lavoro, percentuale che scende a zero per le ore fatte presso l’istituzione formativa (solo per il terzo livello; es. Università).

Leggi il testo completo dell’accordo (pdf).