L’apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro oltre a versare una retribuzione per l’attività svolta garantisce all’apprendista una formazione professionale. Il contratto di apprendistato si applica sia per le qualifiche operaie che per quelle impiegatizie.
Qui trovate maggiori informazioni riguardo la retribuzione nel contratto di apprendistato, le informazioni della disoccupazione con l’apprendistato, il preavviso dimissioni per l’apprendistato.
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Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D. Lgs 276/2003 nel quale vengono disciplinate tre forme di apprendistato regolate dai contratti collettivi:
- Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Con il Decreto Lavoro sono state introdotte una serie di novità sulla formazione
Le tre forme del contratto di apprendistato si possono applicare per assumere giovani tra i 16 e i 29 anni, secondo le seguenti modalità :
- da 16 a 18 anni non compiuti per i percorsi di apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione
- da 18 a 29 anni per i percorsi di apprendistato professionalizzante solo se c’è stato il recepimento della nuova normativa nel CCNL applicato. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, o conseguita con un precedente rapporto di apprendistato, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età
- da 18 a 29 anni per i percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Qualunque tipologia di contratto di apprendistato deve avere i seguenti requisiti:
- forma scritta del contratto
- indicazione della prestazione lavorativa, del piano individuale e della qualifica conseguibile
- divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo le tariffe di lavoro cottimo
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