Nel Contratto di Apprendistato la retribuzione dell’apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione.
Per esempio nel Contratto del Commercio, nel caso di una qualifica di impiegato amministrativo al 4 livello del commercio, la regola vuole che nel caso di un apprendistato non potete andare sotto un 6 livello del commercio.
Da non dimenticare la novità per la disoccupazione nell’apprendistato, che ora è possibile ottenere in via straordinaria.
La qualifica professionale conseguita attraverso uno qualsiasi dei tre contratti di apprendistato, come l’apprendistato professionalizzante costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale (leggi le informazioni della formazione nell’apprendistato).
Il datore di lavoro non può licenziare l’apprendista in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Lo stesso vale per le dimissioni del lavoratore che in caso può anche richiedere le dimissioni per giusta causa. Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955.