Contratto Lavoro

Gli ultimi anni hanno portato forti cambiamenti ammortizzatori sociali e in particolare per l’indennità di disoccupazione che da ordinaria e ridotta è passata ad ASpI e mini-ASpI e ora, dal 1 maggio 2015, a NASpI.

Per capire com’è cambiata, sotto trovate una cronistoria della disoccupazione con alcune informazioni che vi faranno capire la sua evoluzione nel tempo:

  • NASpI – attiva dal 1 maggio 2015 (sostituisce ASpI e mini-ASpI)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni
    • Quanto dura – la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta sulla base degli ultimi 4 anni
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile per importi pari o inferiori a 1.195 euro. Per importi superiori si dovrà aggiungere il 25% del differenziale tra retribuzione mensile e l’importo sopra riportato
  • ASpI – non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – almeno 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto dura – da 10 a 16 mesi, in base all’età
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile 
  • Mini-ASpI – non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto dura – la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile 
  • Indennità di disoccupazione ordinaria – non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava – Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava – 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto durava – 8 mesi per disoccupati sotto i 50 anni e 12 mesi per disoccupati sopra i 50 anni
    • Importo – 60% della retribuzione media lorda degli ultimi tre mesi lavorati per 6 mesi (50% per i due mesi seguenti e 40% per gli altri)
  • Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti – non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava – Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava – 78 giornate di lavoro con 2 anni di anzianità contributiva
    • Quanto durava – 180 giorni
    • Importo – 35% della retribuzione per i primi 120 giorni (40% per successivi)
A partire dal 1 gennaio 2015 cambiano gli importi dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpi. Come per l’anno scorso, l’Inps ha anche pubblicato gli importi massimi del trattamento di integrazione salariale e indennità di mobilità.

Bisogna sottolineare che questi importi saranno validi fino ad aprile, poiché dal 1 maggio 2015 prende il via la NASpI, la nuova disoccupazione che sostituisce le due indennità previste oggi con criteri di durata e requisiti molto diversi.

Tra le novità del Jobs Act c’è poi da segnalare l’istituzione dell’assegno di disoccupazione, che scatta nel momento in cui si terminata la NASpI e non si è ancora trovato lavoro.

ASpI e mini-ASpI 
L’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI hanno lo stesso importo mensile massimo, e cioè 1.167,91 euro, con una retribuzione di riferimento riferita al 2015 di 1.195,37 euro.

Integrazione salariale

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 914,96 euro
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 1.099,70 euro
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità 
La mobilità per quest’anno ha gli stessi importi dell’integrazione salariale, riportati sopra.

Disoccupazione agricola 
Per la disoccupazione agricola valgono gli stessi tetti dei due trattamenti appena illustrati:

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04 euro – importo massimo lordo è di 969,77 euro
  • retribuzione superiore a 2.098,04 euro – importo massimo lordo è di 1.165,58 euro
Disoccupazione per l’edilizia e assegno per attività socialmente utili
L’importo di questi due ammortizzatori sociali è:
  • Disoccupazione edili: 598,24 euro
  • Assegno attività socialmente utili: 580,14 euro
Sono cambiate invece le regole della disoccupazione per i contratti a progetto, che dal 2015 si chiama DIS-COLL e si lega alle norme che regolano la NASpI.



[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.


[Aggiornamento del 21/03/2016] Sono stati pubblicati gli importi massimi per il 2016.

A partire dal 1 gennaio 2015 la durata dell’indennità di disoccupazione ASpI aumenta di due mesi rispetto all’anno precedente con una crescita del 25% se confrontata alla vecchia ordinaria.

Questo incremento, che segue quelli già avvenuti nel triennio 2013-2015 (art. 2, Legge n. 92/2012 Riforma del Lavoro), cioè da quando è stata introdotta questa indennità, ha portato a regime la durata dell’ASpI a:

  • 10 mesi – disoccupati di età inferiore a 50 anni
  • 12 mesi – disoccupati di età pari o superiore ai 50 anni e fino a 54 anni e 364 giorni
  • 16 mesi – disoccupati da 55 anni in su nei limiti della contribuzione degli ultimi due anni
Dal 1 gennaio 2015 poi sono anche aumentati gli importi massimi dell’indennità. 
Nelle ultime settimane si è molto parlato di questi ammortizzatori sociali dopo l’approvazione alla Camera del Jobs Act in cui sono presenti gli articoli che prevedono:

  • l’unificazione dell’ASpI e mini-ASpI con l’arrivo della NASpI e il conseguente adattamento della durata dell’indennità ai contributi versati dal lavoratore
  • l’ulteriore incremento della durata massima della disoccupazione per chi ha alle spalle molti anni di contributi versati
  • l’introduzione dal 1 marzo 2015 del contratto a tutele crescenti
A partire dal 1 gennaio 2014 cambiano gli importi dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpi. Ma non solo, l’Inps ha pubblicato anche gli importi massimi del trattamento di integrazione salariale e indennità di mobilità.

ASpI e mini-ASpI 2014
L’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI hanno uno stesso importo mensile massimo, 1.165,58 euro, con una retribuzione di riferimento sempre per quest’anno di 1.192,98 euro.

Integrazione salariale 2014

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04 euro – importo massimo netto è di 913,14 euro
  • retribuzione superiore a 2.098,04 euro – importo massimo netto è di 1.097,51 euro
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità 2014
La mobilità per quest’anno ha gli stessi importi dell’integrazione salariale, riportati sopra.

Disoccupazione agricola 2014
Per la disoccupazione agricola valgono gli stessi tetti dei due trattamenti appena illustrati:

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04 euro – importo massimo lordo è di 959,22 euro
  • retribuzione superiore a 2.098,04 euro – importo massimo lordo è di 1.152,90 euro


[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.


[Aggiornamento del 21/03/2016] Sono stati pubblicati gli importi massimi per il 2016.

A volte i lavoratori dimenticano che per poter avere l’ASpI è necessaria la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

In poche parole in caso di disoccupazione involontaria (es. licenziamento o cessazione di un contratto), il lavoratore è obbligato a recarsi presso il Centro per l’impiego di competenza per dare la dichiarazione di immediata disponibilità.

Questa dichiarazione è uno dei requisiti per poter ottenere l’ASpI o la mini-ASpI. Tuttavia, proprio per semplificare l’iter, è possibile rilasciare questa dichiarazione al momento della presentazione della domanda di disoccupazione.

Sarà poi la stessa Inps a mettere a disposizione dei Centri per l’impiego le dichiarazioni dei lavoratori.

Per facilitare quindi la procedura relativa alla disoccupazione, sono stati anche modificati i moduli per la richiesta di ASpI e mini-ASpI:

L’indennità di disoccupazione ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una delle novità introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro e che andrà a sostituire la disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.

A partire dal 1 gennaio 2013 i lavoratori che hanno perso il lavoro possono richiedere l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di disoccupazione mini-ASpI, attiva anche per i periodi relativi al 2012 anche grazie al contributo licenziamento che le aziende devono versare all’Inps.

Novità! Dal 1 maggio 2015 l’ASpI e la mini-ASpI si fondono per dare vita alla NASpI.

Queste due nuove prestazioni a sostegno del reddito andranno a sostituire la disoccupazione ordinaria, la disoccupazione con requisiti ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità.

A chi spetta? L’ASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, e ai soci lavoratori di cooperativa. Non possono richiedere l’indennità di disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Diversa è invece la situazione per i lavoratori con contratto a progetto.

Tra le novità introdotte nel corso del 2013, c’è la possibilità di richiedere l’ASpI e la mini-ASpI anche per i soci lavoratori delle cooperative. Per questi l’importo sarà pari al 20% della misura delle indennità, in proporzione all’effettiva aliquota di contribuzione.

Quali sono i requisiti? Possono accedere all’ASpI i lavoratori in stato di disoccupazione che non abbiamo cessato il contratto per dimissioni o risoluzione consensuale, tranne che le donne nel periodo tutelato (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento del primo anno di vita del figlio) e per le dimissioni per giusta causa. Sul blog si trovano le informazioni su ASpI e dimissioni.

Per richiedere l’indennità di disoccupazione i lavoratori devono avere almeno un contributo versato nel biennio precedente alla richiesta e inoltre devono avere almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributi ASpI). Per avere un quadro chiaro della vostra situazione contributiva potete controllare i contributi versati dal sito Inps.

In caso di nuova occupazione, l’indennità viene sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi. Se il rapporto di lavoro cessa, l’ASpI riprende ad essere corrisposta  per il periodo residue spettante. Sia la sospensione che la ripresa avvengono d’ufficio, il lavoratore non deve dare comunicazioni. In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato superiore ai 6 mesi, l’indennità decade. Per eventuali dubbi sul blog trovate tutti i casi in cui si perde l’ASpI.

I periodi validi al raggiungimento dei requisiti sono anche quelli figurativi della maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero e l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino ad 8 anni di età nel limite dei 5 giorni lavorativi nell’anno solare.

Qual’è l’importo dell’indennità? Questa è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso questa sia inferiore ad un determinato importo fissato annualmente. Per il 2014 la retribuzione di riferimento è di 1.192,98 euro. Superato tale importo di retribuzione si calcola il 75% più una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo massimo.

A questa indennità di applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi ed un ulteriore 15% oltre i 12 mesi.

Quale è la durata dell’indennità? L’ASpi prevede un graduale aumento della durata in base all’età anagrafica. Esistono tre diverse fasce di età che corrispondono a tre diverse durate dell’ASpI. Sul blog si trovano i dati aggiornati dal 1 gennaio 2015.

Quale è il termine di presentazione della domanda? Per poter avere l’indennità di disoccupazione il lavoratore deve presentare domanda in via telematica, insieme con la dichiarazione di immediata disponibilità, entro due mesi dalla data in cui ha diritto al trattamento e cioè dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (es. il contratto termina il 1 febbraio, si ha diritto all’indennità a partire dal 9 febbraio, il termine delle domanda è il 9 aprile).

In molti si chiedono quali sono i termini di decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpI. Tra le prime cose che è bene sapere è che l’assegno in caso di un nuovo contratto di lavoro è sospeso d’ufficio, per un periodo massimo di sei mesi.

Nel caso il rapporto di lavoro termini prima dei sei mesi, il lavoratore riprende a ricevere l’indennità residua al momento in cui era stata sospesa, secondo quanto previsto per gli importi massimi del 2015.

Il lavoratore perde l’ASpI nel caso di:

  • nuovo contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi in caso di disoccupazione ASpI
    • i limiti di reddito in caso di nuova attività lavorativa sono 8.000 euro in caso di lavoro dipendente o contratto a progetto e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo (lavoro occasionale accessorio)
  • nuovo contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni in caso di disoccupazione mini-ASpI
  • inizio di un’attività autonoma o parasubordinata senza comunicazione all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività
  • rifiuto di un offerta di lavoro in cui la retribuzione sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità
[Aggiornamento del 20/06/2016] Un provvedimento correttivo del Jobs Act ha chiarito i casi in cui si può percepire la NASpI anche lavorando.


[Aggiornamento del 27/09/2015] Sono stati aggiornati i termini della decadenza della NASpI, l’indennità che ha sostituito l’ASpI. 

Nell’ambito della Riforma del lavoro, a partire dal 1 gennaio 2013 è prevista la concessione dell’indennità di disoccupazione ASpI anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Naturalmente gli ambiti della “crisi” sono individuati in:

  • crisi di mercato legate ad un andamento economico negativo o sospensioni dell’attività lavorativa
  • mancanza di lavoro, commesse, clienti o ordini
  • mancanza di materie prime non legata a inadempienze contrattuali dell’azienda
  • eventi improvvisi come incendio o calamità naturali
I beneficiari dell’ASpI sono tutti i lavoratori sospesi con contratto a tempo determinato o indeterminato per i punti elencati sopra. Sono esclusi i lavoratori con trattamenti di integrazione salariale, con sospensioni del lavoro programmate e con un contratto a tempo parziale verticale.
I requisiti per ottenere questa disoccupazione, anche per l’apprendistato, sono gli stessi dell’ASpI e la durata prevede un limite massimo di 90 giornate. 

Nonostante l’ASpI sia una misura di sostegno al reddito destinata ad un numero maggiore di lavoratori rispetto alla disoccupazione, resta invariata l’esclusione del lavoratore che da dimissioni o in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

E’ bene ricordare che la Riforma del Lavoro, non solo ha cambiato le procedure per le dimissioni volontarie, ma ha anche esteso da uno a tre anni di età del bambino il periodo di obbligatorietà della convalida delle dimissioni durante la maternità.

Oltre che per le dimissioni per giusta causa, hanno diritto all’ASpI i lavoatori nel caso di:

  • mancato pagamento della retribuzione
  • molestie sessuali nei luoghi di lavoro
  • modifiche peggiorative della mansioni lavorative
  • mobbing
  • variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda
  • spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza “comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive”
  • comportamento ingiurioso da parte di un superiore
  • trasferimento del dipendente ad un altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici
Per quanto riguarda la concessione dell’ASpI in caso di dimissioni volontarie durante il periodo di divieto di licenziamento, la madre o il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, hanno diritto all’indennità come nel caso di un licenziamento. 

Sul blog trovate le informazioni su mini-ASpI e gli importi massimi 2015.

L’Inps ha pubblicato gli importi massimi mensili 2013 dell’ASpI, mini-ASpI, trattamento di integrazione salariale e indennità di mobilità.

Dal 1 gennaio 2013 l’importo massimo mensile di ASpI e mini-ASpI è di 1.152,90 euro.

Per quanto riguarda invece la mini-ASpI 2012, come per la disoccupazione agricola, gli importi massimi sono:

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.075,21 euro – importo massimo è di 931,28 euro
  • retribuzione superiore a 2.075,21 euro – importo massimo è di 1.119,32 euro
Per l’integrazione salariale l’importo massimo netto per il 2013 è di:
  • retribuzione inferiore o uguale a 2.075,21 euro – importo massimo è di 903,20 euro
  • retribuzione superiore a 2.075,21 euro – importo massimo è di 1.085,57 euro
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.



[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.


[Aggiornamento del 21/03/2016] Sono stati pubblicati gli importi massimi per il 2016.