In molti si chiedono quali sono i termini di decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpI. Tra le prime cose che è bene sapere è che l’assegno in caso di un nuovo contratto di lavoro è sospeso d’ufficio, per un periodo massimo di sei mesi.
Nel caso il rapporto di lavoro termini prima dei sei mesi, il lavoratore riprende a ricevere l’indennità residua al momento in cui era stata sospesa, secondo quanto previsto per gli importi massimi del 2015.
Il lavoratore perde l’ASpI nel caso di:
- nuovo contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi in caso di disoccupazione ASpI
- i limiti di reddito in caso di nuova attività lavorativa sono 8.000 euro in caso di lavoro dipendente o contratto a progetto e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo (lavoro occasionale accessorio)
- nuovo contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni in caso di disoccupazione mini-ASpI
- inizio di un’attività autonoma o parasubordinata senza comunicazione all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività
- rifiuto di un offerta di lavoro in cui la retribuzione sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità
[Aggiornamento del 20/06/2016] Un provvedimento correttivo del Jobs Act ha chiarito i casi in cui si può percepire la NASpI anche lavorando.
[Aggiornamento del 27/09/2015] Sono stati aggiornati i termini della decadenza della NASpI, l’indennità che ha sostituito l’ASpI.
[Aggiornamento del 27/09/2015] Sono stati aggiornati i termini della decadenza della NASpI, l’indennità che ha sostituito l’ASpI.