Mentre da una parta l’ASpI va a sostituire quella che veniva chiamata “ordinaria”, l’indennità di disoccupazione mini-ASpI prende il posto a partire dal 1 gennaio 2013 della “ridotta“.
Una delle novità della Riforma del Lavoro è proprio l’introduzione di queste nuove indennità che cambiano, seppur in parte, la disciplina precedente. Sul blog abbiamo chiarito anche i requisiti e la modalità di domanda per la mini-ASpI 2012.
Novità! Dal 1 maggio 2015 l’ASpI e la mini-ASpI si fondono per dare vita alla NASpI.
A chi spetta? La mini-ASpI ha gli stessi destinatari della disoccupazione ASpI. Spetta cioè a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, e ai soci lavoratori di cooperativa. Non possono richiedere l’indennità di disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Sul blog si trovano anche le informazioni su ASpI e dimissioni e sul contributo licenziamento dovuto dalle aziende per finanziare proprio questa indennità.
Quali sono i requisiti? L’indennità spetta ai lavoratori che dal 1 gennaio 2013 possono far valere almeno 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Qual’è l’importo dell’indennità e come si presenta la domanda? Anche qui, come per l’individuazione dei destinatari, vale quanto detto per l’ASpI.
L’indennità cioè è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso questa sia inferiore ad un determinato importo fissato annualmente. Per il 2014 la retribuzione di riferimento è di 1.192,98 euro, sul blog si trovano anche gli importi massimi. Superato tale importo di retribuzione si calcola il 75% di 1.180 euro più una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo massimo. A questa indennità di applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi ed un ulteriore 15% oltre i 12 mesi.
La domanda, insieme con la dichiarazione di immediata disponibilità, deve essere presentata in via telematica entro due mesi dalla data in cui hanno diritto al trattamento e cioè dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (es. il contratto termina il 1 febbraio, si ha diritto all’indennità a partire dal 9 febbraio, il termine delle domanda è il 9 aprile). Sul blog si trovano anche i termini della decadenza dell’ASpI.
Quale è la durata dell’indennità? La mini-ASpI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione con le quali si è fatta la domanda. E’ invece diversa la durata dell’ASpI che a regime può durare anche 16 mesi.