Contratto Lavoro

In molti si stanno chiedendo come richiedere la mini-ASpI per i periodi di disoccupazione relativi al 2012. L’INPS ha chiarito i requisiti delle nuove modalità, in particolare con riferimento all’anno precedente, ma in molti hanno forti dubbi sul funzionamento soprattutto dopo l’eliminazione dei requisiti ridotti.

La novità dell’indennità di disoccupazione ASpI 2013, come anche i requisiti della mini-ASpI 2013, sono attive dal 1 gennaio ma cerchiamo di chiarire cosa accade per i periodi relativi al 2012:

  • i requisiti per richiedere la mini-ASpI sono almeno 78 giornate di lavoro nel 2012 e almeno un contributo nel biennio precedente. E’ importante sapere che non è richiesto lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda
  • la durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012
  • l’importo dell’indennità è calcolata in base a quanto stabilito dalla mini-ASpI. Sono stati pubblicati anche gli importi massimi.
  • la domanda deve essere presentata dal 1 gennaio al 2 aprile 2013. Le domande possono essere presentate via web, Contact Center (803.164), Patronati 

Ha preso il via la nuova disoccupazione ASpI per gli apprendisti che perdono il lavoro in caso di licenziamento o sospensione del contratto non prevista.

Dal 1 gennaio 2013 i lavoratori con contratto di apprendistato possono, nel caso abbiamo maturato i requisiti richiesti, richiedere l’ASpI o la mini-ASpI. Dal 1 maggio 2015 invece le due indennità di si fondono per dare vita alla NASpI.

Precedentemente all’introduzione di questa novità con la Riforma del Mercato del Lavoro, la disoccupazione con l’apprendistato era un argomento che spesso disorientava i lavoratori. Prima del 2009 infatti non poteva essere richiesta. E’ stata poi introdotta una norma per il triennio 2009-2011 ed estesa al 2012, che prevedeva una speciale forma di disoccupazione per gli apprendisti con un’indennità dalla durata massima di 90 giorni.

Per finanziare l’ASpI è stato previsto dallo stato un incremento del contributo sull’apprendistato a carico del datore di lavoro pari all’1,61% (1,31% + 0,30% di incremento del Fondo di solidarietà). Questo perché in un periodo di crisi del lavoro, quale ancora sarà il 2013, si prevede un aumento di richieste dell’indennità di disoccupazione ASpI da parte degli apprendisti. E’ bene quindi conoscere anche i casi in cui si perde l’ASpI.

I requisiti per richiedere l’ASpI da parte degli apprendisti sono gli stessi degli altri lavoratori dipendenti e cioè  un minimo di un contributo versato nel biennio precedente la richiesta e almeno 1 anno di contributi versati contro la disoccupazione. In specifici casi possono richiedere l’ASpI anche gli apprendisti che hanno dato le dimissioni.

Mentre da una parta l’ASpI va a sostituire quella che veniva chiamata “ordinaria”, l’indennità di disoccupazione mini-ASpI prende il posto a partire dal 1 gennaio 2013 della “ridotta“.

Una delle novità della Riforma del Lavoro è proprio l’introduzione di queste nuove indennità che cambiano, seppur in parte, la disciplina precedente. Sul blog abbiamo chiarito anche i requisiti e la modalità di domanda per la mini-ASpI 2012.

Novità! Dal 1 maggio 2015 l’ASpI e la mini-ASpI si fondono per dare vita alla NASpI.

A chi spetta? La mini-ASpI ha gli stessi destinatari della disoccupazione ASpI. Spetta cioè a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, e ai soci lavoratori di cooperativa. Non possono richiedere l’indennità di disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Sul blog si trovano anche le informazioni su ASpI e dimissioni e sul contributo licenziamento dovuto dalle aziende per finanziare proprio questa indennità.

Quali sono i requisiti? L’indennità spetta ai lavoratori che dal 1 gennaio 2013 possono far valere almeno 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Qual’è l’importo dell’indennità e come si presenta la domanda? Anche qui, come per l’individuazione dei destinatari, vale quanto detto per l’ASpI.

L’indennità cioè è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso questa sia inferiore ad un determinato importo fissato annualmente. Per il 2014 la retribuzione di riferimento è di 1.192,98 euro, sul blog si trovano anche gli importi massimi. Superato tale importo di retribuzione si calcola il 75% di 1.180 euro più una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo massimo. A questa indennità di applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi ed un ulteriore 15% oltre i 12 mesi.

La domanda, insieme con la dichiarazione di immediata disponibilità, deve essere presentata in via telematica entro due mesi dalla data in cui hanno diritto al trattamento e cioè dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (es. il contratto termina il 1 febbraio, si ha diritto all’indennità a partire dal 9 febbraio, il termine delle domanda è il 9 aprile). Sul blog si trovano anche i termini della decadenza dell’ASpI.


Quale è la durata dell’indennità? La mini-ASpI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione con le quali si è fatta la domanda. E’ invece diversa la durata dell’ASpI che a regime può durare anche 16 mesi.