Contratto Lavoro

La prima domanda che viene in mente quando ci si trova in mano questa lettera è: mi posso fidare? Prima di dare le dimissioni dal proprio lavoro è bene conoscere a fondo le implicazioni legali della lettera d’impegno all’assunzione di cui parleremo in questo post.

Ci sono due tipologie che vanno distinte:

  • la lettera d’impegno firmata solo da datore di lavoro
    • in questo caso il lavoratore non è obbligato ad accettare l’offerta
  • la lettera d’impegno firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro
    • in questo caso c’è un vero e proprio “negozio giuridico” che impegna entrambe le parti
Per prima cosa, quando si è davanti ad una lettera di questo tipo si devono guardare i contenuti che devono essere il più dettagliati possibile in modo da evitare contenziosi in futuro:
  • identità delle parti
  • luogo di lavoro
  • data di inizio del rapporto di lavoro e sua durata (cioè la tipologia del contratto; es. tempo determinato o indeterminato)
  • periodo di prova
  • CCNL di riferimento e relativo livello di inquadramento
  • retribuzione (fissa, più gli eventuali fringe benefit) 
  • orario di lavoro
  • tempi di preavviso in caso di dimissioni o licenziamento
Nella lettera di impegno all’assunzione si deve esigere la la maggior chiarezza possibile in modo da non incappare poi in problemi nel momento in cui questa si trasformerà nella lettera/contratto di assunzione. Ci sono stati diversi casi in cui la retribuzione indicata in fase di “impegno” è poi stata scorporata in una retribuzione fissa e una variabile che di fatto differiscono rispetto alla retribuzione globale indicata precedentemente. 
Nel caso in cui o il datore di lavoro o il lavoratore non rispettino il proprio impegno all’assunzione, saranno ripagati del danno subito che potrà arrivare, nel caso di danno al lavoratore, a cifre piuttosto rilevanti (la retribuzione lorda mensile concordata moltiplicata per l’anzianità media del lavoratori di pari livello in forza al datore di lavoro).

Scarica il fac-simile (PDF) della lettera di impegno all’assunzione

Sul blog si trovano anche altri due modelli di lettera:

Nel corso del 2013 ci sono stati diversi incentivi per l’assunzione di diverse categorie di lavoratori. In questo post vogliamo parlarvi di quello che riguarda over 50 e donne, disoccupati rispettivamente da 12 o 24 mesi.

Come indicato nella circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013, nello specifico l’incentivo spetta dal 1 gennaio 2013 a:

  • uomini o donne con almeno 50 anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”
Le tipologie di assunzione per le quali spetta l’incentivo sono:
  • assunzione diretta (tempo indeterminato, tempo determinato, trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato)
  • assunzione a scopo di somministrazione 
  • assunzione diretta successiva a utilizzazione con somministrazione
  • utilizzazione con somministrazione successiva ad assunzione diretta
Per quanto riguarda l’importo, l’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Rimandiamo però alla circolare Inps per maggiori informazioni riguardo le diverse casistiche e la durata. 
Come detto all’inizio di questo post, oltre a questo incentivo potete leggere sul blog anche le informazioni su:

E’ stato pubblicato il 17 ottobre 2012 il Decreto che istituisce diversi incentivi all’occupazione giovanile e delle donne (Gazzetta Ufficiale n.247), diversi dagli incentivi presenti nella Legge di Stabilità.

Il fondo per il finanziamento dell’occupazione prevede 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, cioè per ogni stabilizzazione di rapporto di lavoro come per esempio anche il contratto a progetto. Il termine ultimo per usufruire del finanziamento è il 31 marzo 2013.

I requisiti per usufruire di questi incentivi, è necessario che il contratto sia in essere o cessato da non più di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto e che sia destinato a uomini fino a 29 anni di età o donne di qualunque età.

Oltre che per il tempo indeterminato, sono stati previsti degli incentivi anche per l’assunzione di giovani e donne con contratti a tempo determinato: 3.000 euro per contratti di durata non inferiore a 12 mesi; 4.000 euro per per contratti di durata non inferiore a 18 mesi; 6.000 euro per contratti di durata non inferiore a 24 mesi.

L’assegnazione degli incentivi, affidata all’Inps, sarà gestita nel limite delle risorse disponibili (230 milioni di euro) e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande che dovrà avvenire attraverso i servizi online. Il percorso è: “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Aggiornamento! Sul blog trovate le FAQ Inps per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione. Molte le domande che ricevono una risposta dagli esperti dell’istituto, come:

  • Gli incentivi spettano alle cooperative o ai contratti di lavoro a chiamata?
  • Spetta in caso di stabilizzazioni a tempo parziale?
  • Il contratto di apprendistato può usufruire degli incentivi? 

Il Decreto Legge Monti (legge di stabilità n.183/2011) ha introdotto una serie di incentivi all’assunzione di personale che mirano a favorire la collocazione dei giovani e la ricollocazione del personale in esubero. Sul blog trovate anche il decreto con gli incentivi all’occupazione di giovani e donne.

Vediamo nello specifico le varie forme di incentivi all’assunzione previsti:

  • Apprendistato: qualsiasi forma di apprendistato gode di incentivi di natura contributiva. A partire dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 chi assumerà apprendisti avrà un totale sgravio contributivo di durata triennale (Testo Unico 2011).
  • Lavoratori disoccupati o sospesi dal almeno 24 mesi: abbattimento contributivo di 36 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Leggi tutti gli incentivi per disoccupati nel 2012.
  • Lavoratori licenziati: per il 2013 sono stati stanziati incentivi per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
  • Contratto di inserimento: è previsto un incentivo per l’assunzione dei lavoratori con contratto di inserimento con l’abbattimento della contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 25%.
  • Lavoratori in cassa integrazione: è previsto un riconoscimento di una somma pari al 50% dell’indennità percepita dal lavoratore a favore dell’azienda per un periodo non superiore a nove mesi. I requisiti sono assumere un lavoratore a tempo indeterminato che sia da almeno 3 mesi in cassa integrazione.
  • Lavoratori in mobilità: è previsto un riconoscimento di una somma pari al 50% dell’indennità percepita dal lavoratore a favore dell’azienda per un periodo non superiore ai dodici mesi. I requisiti sono assumere un lavoratore a tempo indeterminato che sia in mobilità.
  • Dirigenti: la contribuzione è ridotta al 50% per 12 mesi per chi assume dirigenti disoccupati.

Scarica il pdf (realizzato da DPL Modena – autore Eufrario Massi) con tutti gli incentivi all’assunzione previsti dalla nuova legge e leggi gli sconti fiscali per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati al sud e le novità sulla trasformazione part time.

Il Governo Letta, il 26 giugno 2013, ha varato il Pacchetto Lavoro per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato, introducendo anche alcuni cambiamenti alla Riforma del Lavoro.

La lettera di assunzione per colf e badanti, nell’ambito del contratto lavoro domestico deve verificare attentamente la presenza dei seguenti dati (leggi le novità per l’assunzione di colf e badanti dal 1 aprile 2011):

  • data dell’inizio del rapporto di lavoro per i contratti a tempo indeterminato; per i contratti di lavoro a tempo determinato va sempre indicata la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni
  • livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria
  • durata del periodo di prova
  • nel contratto di lavoro a tempo determinato va sempre indicato il motivo del ricorso all’assunzione che può essere: di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
  • la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro
  • durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione
  • eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro
  • collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 14 ultimo comma
  • retribuzione pattuita
  • luogo di lavoro nonché la previsione di eventuali trasferte
  • periodo concordato di godimento delle ferie annuali
  • indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali
  • applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto

La lettera di assunzione composta da tutti gli elementi sopra elencati deve essere firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro e successivamente scambiata tra le parti.