La mobilità del lavoro è pagata al lavoratore con una retribuzione ogni mese direttamente dall’Inps tramite assegno circolare, accredito bancario o postale.
L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. Leggi anche i requisiti, la domanda di mobilità e gli importi della mobilità 2012.
Ai lavoratori spetta:
- Il 100% della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i primi 12 mesi
- L’80% della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese
Per i lavoratori delle aziende del Mezzogiorno gli importi sono cosi distribuiti:
- Il 100% della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i primi 12 mesi
- L’ 80% della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo compreso tra il 13° e il 48° mese
Dall’importo dell’indennità di mobilità che spetta ai lavoratori per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale pari al 5,54% così come accade per la Cassa integrazione. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna detrazione a carico del lavoratore.
[Aggiornamento del 16/02/2017] Dal 1 gennaio 2017 è stata abrogata la mobilità, per i lavoratori disoccupati resta solo la NASpI.