Contratto Lavoro

Cassa integrazione e Naspi - importi
Cassa integrazione e Naspi - importi

 
Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi dal 1 gennaio 2023 per integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e FIS) e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sempre dal gennaio di quest’anno cambia per i requisiti.

Integrazione salariale

Per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) gli importi dal 1 gennaio 2023 sono:

  • importo lordo 1.321,53 euro
  • importo netto 1.244,36 euro

Gli importi dei trattamenti è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%.

Assegno ordinario

Da inizio gennaio gli importi dell’assegno di integrazione salariale sulla base della retribuzione mensile lorda sono:

  • se inferiore a 2.406,02 il massimale è di 1.306,75
  • se compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 il massimale è di 1.506,19
  • se superiore a 3.803,33 il massimale è di 1.902,81

NASpI e DIS-COLL

Gli importi dell’indennità di disoccupazione variano sulla base della retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2023 se la retribuzione è:

  • Inferiore a 1.352,19, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile
  • Superiore a 1.352,19, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente. Il tetto massimo dell’importo erogabile per i primi 3 mesi è di 1.470,99 (successivamente ai 9o giorni l’importo si riduce)
Cassa integrazione e Naspi - importi
Cassa integrazione e Naspi - importi

 

Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi dal 1 gennaio 2022 per integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e FIS) e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sempre dal gennaio di quest’anno cambia per i requisiti.

Integrazione salariale

Per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) gli importi dal 1 gennaio 2022 non prendono più in considerazione la retribuzione lorda di riferimento e sono:

  • importo lordo 1.222,51 euro
  • importo netto 1.151,12 euro

Gli importi dei trattamenti è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%.

Assegno ordinario

Da inizio gennaio gli importi dell’assegno ordinario sulla base della retribuzione mensile lorda sono:

  • se inferiore a 2.225,74, massimale di 1.208,83
  • se compresa tra 2.225,74 e 3.518,34, massimale di 1.393,33
  • se superiore a 3.518,34, massimale di 1.760,23

NASpI e DIS-COLL

Gli importi dell’indennità di disoccupazione variano sulla base della retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2022 se la retribuzione è:

  • Inferiore a 1.250,87, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile
  • Superiore a 1.250,87, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente. Il tetto massimo dell’importo erogabile per i primi 3 mesi è di 1.360,77 (successivamente ai 9o giorni l’importo si riduce)

 

[Aggiornamento del 21/03/2023] Sono stati pubblicati i nuovi importi massimi 2023.

Cassa integrazione e Naspi - importi
Cassa integrazione e Naspi - importi

 

Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi dal 1 gennaio 2021 per integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e FIS) e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Integrazione salariale

Per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) gli importi dal 1 gennaio 2021 sono:

  • per retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48
    • importo lordo 998,18
    • importo netto 939,89
  • per retribuzione superiore a 2.159,48
    • importo lordo 1.199,72
    • importo netto 1.129,66

Gli importi dei trattamenti è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%.

Assegno ordinario

Da inizio gennaio gli importi dell’assegno ordinario sulla base della retribuzione mensile lorda sono:

  • se inferiore a 2.184,24, massimale di 1.186,29
  • se compresa tra 2.184,24 e 3.452,74, massimale di 1.367,35
  • se superiore a 3.452,74, massimale di 1.727,41

NASpI e DIS-COLL

Gli importi dell’indennità di disoccupazione variano sulla base della retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2021 se la retribuzione è:

  • Inferiore a 1.227,55, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile
  • Superiore a 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente. Il tetto massimo dell’importo erogabile per i primi 3 mesi è di 1.335,40 (successivamente ai 9o giorni l’importo si riduce)

 

[Aggiornamento del 21/03/2023] Sono stati pubblicati i nuovi importi massimi 2023.

[Aggiornamento del 17/11/2021] Dal 1 gennaio 2022 cambiano i requisiti e gli importi della Naspi e della Dis-coll.

Importi massimi 2016 disoccupazione

L’Inps ha pubblicato gli importi massimi attivi dal 1 gennaio 2017 per le due indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Oltre a questi importi sono stati pubblicati dall’Istituto Previdenziale anche i valori del trattamento di integrazione salariale e dell’indennità di mobilità.

NASpI

Per il 2017 non cambiano i valori rispetto all’anno precedente. La retribuzione di riferimento è 1.195 euro: nel caso sia uguale o inferiore l’indennità è pari al 75% dell’importo percepito. Il valore massimo dell’indennità, in caso di retribuzione superiore a tale soglia, è di 1.300 euro (cioè il 75% più il 25% del differenziale tra la retribuzione percepita e 1.195 euro).

DIS-COLL
Per ora questo ammortizzatore sociale è previsto fino al 30 giugno 2017 grazie al decreto Milleproroghe, anche se ad inizio anno l’Inps aveva comunicato la sua abolizione. L’obiettivo è quello di far rientrare la DIS-COLL all’interno della Legge delega sul Lavoro autonomo in modo da renderla strutturale.

Gli importi e il funzionamento della disoccupazione per i contratti a progetto è la stessa della NASpI.


Integrazione salariale

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 914,96 euro 
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 1.099,70 euro 
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità 
La mobilità è stata abrogata dalla Riforma Fornero a partire dal 1 gennaio 2017.

Disoccupazione agricola 
Per la disoccupazione agricola valgono gli stessi importi dell’Integrazione salariale.

[Aggiornamento del 23/08/2017] Dal 1 luglio 2017 continua la disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa grazie ai fondi trovati dal Jobs Act dei Lavoratori Autonomi.

Abrogata la mobilità, c'è solo la NASpI

Dal 1 gennaio 2017 la Riforma Fornero (legge n.92/2012) introduce importanti novità negli ammortizzatori sociali. Da inizio anno infatti nei casi di disoccupazione volontaria:


Per i lavoratori disoccupati quindi resta un’unica indennità, la NASpI. Quindi per chi viene licenziato dopo il 31 dicembre 2016 deve richiedere, se ha i requisiti, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” che spetta a lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa. 

Restano invece esclusi dalla richiesta di questa tipologia di ammortizzatori sociali i dipendenti pubblici, operai agricoli, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale e collaboratori a progetto che hanno un’indennità dedicata a loro, la DIS-COLL.
Naturalmente, insieme con l’abrogazione della mobilità, cessa anche il contributo pagato dalle aziende di 0,30% (0,80% per l’edilizia) sulla retribuzione imponibile: cala quindi il costo del lavoro. Ma accanto a questa abrogazione, viene introdotto il ticket licenziamento pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettivo e per un massimo di tre anni per i lavoratori a tempo indeterminato.
Gli importi dell’indennità di disoccupazione sono leggermente diversi rispetto a quelli della mobilità, infatti l’importo massimo della NASpI è di 1.300 euro, sicuramente inferiore rispetto a quanto avrebbe percepito un lavoratore in mobilità. Cambiano però anche i requisiti, più stringenti quelli della mobilità, mentre ora bastano 13 settimane per ottenere l’indennità di disoccupazione.

[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la NASpI si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.

Licenziamento collettivo

La procedura di licenziamento collettivo è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Prima con la Riforma Fornero, ora con importanti novità che saranno attive dal 1 gennaio 2017.

Dal prossimo anno, nel caso di procedura collettiva di riduzione del personale, non ci saranno più le liste di mobilità. Quindi di conseguenza il lavoratore non percepisce l’indennità di mobilità ma soltanto la NASpI: per massimo due anni i lavoratori soggetti a licenziamenti collettivi potranno avere l’indennità di disoccupazione il cui valore è basato sulla retribuzione precedentemente percepita.

Per chi ha poco chiari i criteri del licenziamento collettivo, bisogna dire che negli ultimi anni c’è stata la tendenza a privilegiare il criterio unico legato all’età anagrafica, cioè quello di prossimità al pensionamento. Vengono cioè licenziati “con priorità” i lavoratori con più anzianità.

Tra le altre cose da segnalare a partire dal 1 gennaio 2017, c’è anche quella relativa alla forma scritta della procedura di licenziamento. In poche parole la riduzione collettiva del personale deve essere formulata per iscritto alla Direzione Regionale del Lavoro con l’elenco dei lavoratori impattati e i criteri di scelta, che ora più che mai devono essere trasparenti. In questo caso poi deve essere riconosciuto anche il preavviso, come previsto dal CCNL applicato.

Da ricordare inoltre che con il nuovo anno vengono meno anche le agevolazioni contributive che venivano date ai datori di lavoro che assumevano i lavoratori nelle liste di mobilità per licenziamento collettivo. Come già detto sopra, dal 1 gennaio 2017 non esisteranno più le liste e quindi anche le agevolazioni che hanno favorito la ricollocazione dei lavoratori cesseranno.

[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.

Dal 1 gennaio 2012 sono entrati in vigore i nuovi importi massimi per i trattamenti di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione.

Per quanto riguarda gli importi massimi mensili per l’indennità di mobilità per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011 sono:

  • per retribuzioni uguali o inferiori a 2.014,77 euro, l’importo netto è 876,89 euro
  • per retribuzioni superiori a 2.014,77 euro, l’importo netto è 1.053,95 euro

I nuovi importi massimi mensili dell’integrazione salariale sono:

  • per retribuzioni inferiori o uguali a 2.014,77, l’importo netto è 876,89 euro
  • per retribuzioni superiori a 2.014,77 euro, l’importo netto è 1.053,95 euro

Per quanto riguarda la disoccupazione non agricola, gli importi massimi 2012 sono uguali a quelli elencati sopra. Invece per l’assegno per attività socialmente utili, l’importo massimo è di 556 euro. Leggi anche gli importi massimi 2012 della disoccupazione ordinaria.

A partire dal 1 aprile 2011 la disoccupazione ordinaria, tutte le comunicazioni di colf e badanti e la richiesta di mobilità si possono fare solo online.

Il 31 marzo infatti è il termine ultimo per utilizzare i vecchi moduli cartacei. Questo passaggio è un passo molto importante per i servizi online dell’Inps, sempre più accessibili e si spera anche veloci!

Già avevamo parlato della domanda di disoccupazione ordinaria, che è possibile richiedere online, tramite numero verde (803.164) o nei patronati. Stessa cosa per la mobilità, anche la richiesta di questa indennità passa d’ora in poi dal web.

Anche per le assunzioni di colf e badanti, dal 1 aprile 2011 si fa tutto online (o tramite numero verde e patronati), come anche per trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori domestici.

Novità! Dal 1 maggio 2015 arriva la NASpI. Sul blog trovate tutti i dettagli su requisiti, importo e durata.

La mobilità in deroga dell’Inps spetta ai lavoratori dipendenti licenziati dal 1° gennaio 2011 da aziende, anche artigiane e cooperative, compresi i datori di lavoro non imprenditori che non rientrano nei requisiti della disoccupazione ordinaria o di indennità di mobilità.

Anche per i dipendenti con indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria spetta la mobilità in deroga se il termine di questo trattamenti è nel corso del 2011.

I requisiti per poter accedere alla mobilità in deroga i lavoratori devono avere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso l’azienda che li ha licenziati e un periodo di lavoro effettivo di almeno 6 mesi.

L’indennità è pari all’80% della retribuzione lorda che spettava al lavoratore prima del licenziamento.

Per quel che concerne la procedura di richiesta della mobilità in deroga, la domanda deve essere fatta entro e non oltre 68 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria oppure dalla data di scadenza dell’indennità di mobilità ordinaria/trattamento speciale edilizia. L’istanza di proroga deve essere presentata entro e non oltre il 23 marzo 2011.

La mobilità del lavoro è pagata al lavoratore con una retribuzione ogni mese direttamente dall’Inps tramite assegno circolare, accredito bancario o postale.

L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. Leggi anche i requisiti, la domanda di mobilità e gli importi della mobilità 2012.

Ai lavoratori spetta:

Per i lavoratori delle aziende del Mezzogiorno gli importi sono cosi distribuiti:

  • Il 100% della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i primi 12 mesi
  • L’ 80% della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo compreso tra il 13° e il 48° mese

Dall’importo dell’indennità di mobilità che spetta ai lavoratori per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale pari al 5,54% così come accade per la Cassa integrazione. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna detrazione a carico del lavoratore.

[Aggiornamento del 16/02/2017] Dal 1 gennaio 2017 è stata abrogata la mobilità, per i lavoratori disoccupati resta solo la NASpI.