Contratto Lavoro

Il decreto Milleproroghe approvato il 16 febbraio 2011 prolunga i termini per il ricorso contro il licenziamento dei contratti a tempo.

Con l’approvazione del decreto Milleproroghe 2011, il termine del 24 gennaio viene posticipato fino al 31 dicembre 2011. Ora infatti i contratti che termineranno quest’anno non dovranno essere impugnati entro 60 giorni, ma resta la vecchia legislazione (270 giorni).

Dopo che la legge 183 articolo 32 del Collegato Lavoro 2010 aveva imposto un tempo di 60 giorni dalla data di scadenza del contratto per l’impugnazione del licenziamento, in molti si erano preoccupati e affrettati a presentare il ricorso.

Da gennaio 2012 il ricorso per licenziamento deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il problema maggiore era il termine del 24 gennaio 2011, entro il quale dovevano essere presentati i ricorsi contro il licenziamento dei contratti a termine chiusi prima di novembre 2010.

In molti avevano sollevato dubbi sulla correttezza di questa data/scadenza, soprattutto per il fatto che era stata poco pubblicizzata portando vantaggi ai datori di lavoro ed enormi problemi ai lavoratori che volevano impugnare un contratto a termine (tempo determinato, contratto a progetto, somministrazione).

Il problema resta però per tutti quelli che non erano a conoscenza della scadenza del 24 gennaio 2011 imposta dal Collegato Lavoro. Infatti l’attuale norma che prolunga il termine fino al 31 gennaio non contiene nessuna disposizione retroattiva per i licenziamenti precedenti a novembre 2010.

Questo naturalmente sta già creando diversi problemi e dubbi sull’interpretazione di questo decreto. Staremo a vedere cosa accadrà! Intanto vi invito a raccontare nei commenti le vostre esperienze nel caso abbiate presentato ricorso contro un licenziamento.

Novità per l’apprendistato per l’esercizio del diritto-dovere. Con il Collegato Lavoro 2010 l’obbligo scolastico si può completare anche con il percorso di apprendistato per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione (leggi la formazione dell’apprendistato).

Questo tipo di apprendistato prevede l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani che abbiano compiuto 15 anni.

Leggi tutte le informazioni sul contratto di apprendistato, sul Collegato Lavoro 2010 e sul nuovo Testo Unico 2011 dell’apprendistato.

Nuove sanzioni civili per il lavoro in nero: il Collegato Lavoro 2010 prevede infatti l’inasprimento delle misure per contrastare il lavoro sommerso.

Le nuove sanzioni per il lavoro in nero sono calcolate prendendo come base il 30% della contribuzione evasa in un anno (fino ad un massimo del 60%). L’importo che si ricava dovrà essere aumentato del 50%. Per esempio se la contribuzione è di 10.000 euro l’anno, la sanzione sarà: 30% di 10.000 euro= 3.000 euro+50%=4.500 euro.

Rispetto alle normative precedenti, il Collegato Lavoro 2010 prevede il lavoro sommerso o lavoro in nero, per tutti i lavoratori per i quali non ci sia stata comunicazione preventiva del rapporto di lavoro ai Centri per l’Impiego. Le nuove sanzioni civili si applicano per gli accertamenti iniziati dopo l’entrata in vigore del Collegato Lavoro (24 novembre 2010).

Una delle novità più importanti riguarda l’Inps e i suoi ispettori che con la nuova legge avranno il potere di contestare e notificare la cosiddetta “maxisanzione” per ogni lavoratore in nero, che va da un minimo di 1.500 euro fino ad una cifra massima di 12.000 euro.

Novità molto importanti nel Collegato Lavoro 2010. La legge 183, articolo 32, impone, per i contratti a tempo determinato, un tempo di 60 giorni dalla data di scadenza del contratto per l’impugnazione del licenziamento.

Di questo ne avevamo già parlato! Ma quello che molti non sanno è che il termine di 60 giorni per fare causa al datore di lavoro e impugnare un contratto a tempo terminato prima del novembre 2010 (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro), è il 24 gennaio 2011.

Novità! Il decreto Milleproroghe 2011 ha prorogato i termini per il ricorso al licenziamento: il termine dei 60 giorni per fare causa inizia ad essere attivo non più a fine gennaio ma dal 31 dicembre 2011. Da gennaio 2012 il ricorso per i licenziamenti deve essere effettuato entro 60 giorni.

L’articolo 32 della legge 183 in questo modo stronca le gambe a tutti i precari, con contratto a tempo (tempo determinato, contratto a progetto e somministrazione), che vogliano fare causa al datore di lavoro per licenziamento o per qualche altra causa legata al rapporto di lavoro a tempo determinato.

I 60 giorni imposti per il ricorso in caso di licenziamento, sono un termine molto stringente per tutti i precari a tempo determinato. Senza dimenticare che non si potranno più far valere i diritti per i contratti antecedenti al novembre 2010, sempre che non si impugni preventivamente il contratto entro il 24 gennaio 2011.

Ma ne varrebbe la pena? Impugnare il contratto significa far sapere al datore di lavoro le proprie intenzioni e questo di certo chiuderebbe le porte ad altri eventuali contratti a tempo determinato.

Leggi tutte le novità del Collegato Lavoro 2010.

Nel Collegato Lavoro 2010 cambiano le sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le normative su orario di lavoro, ferie e riposi.

Le nuove sanzioni del Collegato Lavoro introducono un sistema progressivo: cioè l’aumento della somma da pagare se le violazioni riguardano più lavoratori e se sono ripetute nel tempo.

Superamento della durata media dell’orario di lavoro – Non deve superare le 48 ore in 7 giorni. In caso di inosservanza sanzione da 100 a 750 euro; da 400 a 1.500 euro se la violazione è rilevata su più di 5 dipendenti o almeno in 3 periodi (4, 6 o 12 mesi). Leggi tutte le regole per orario di lavoro e riposi.

Mancata concessione del riposo H24 – Il riposo deve essere di almeno 24 ore ogni 7 giorni. Il riposo settimanale (di solito la domenica) cumula con le ore di riposo giornaliero. Multa da 1.000 a 5.000 euro se l’inosservanza si riferisce a più di 10 dipendenti o è stata rilevata in 5 periodi.

Mancato riconoscimento delle ferie – Al datore di lavoro che non riconosce le ferie e il riposo la sanzione è da 100 a 600 euro; da 400 a 1.500 euro se si riferisce a più di 5 lavoratori o si è protratta per almeno 2 anni; da 800 a 4.500 se si riferisce a più di 10 lavoratori o si è protratta per almeno 4 anni.

Mancata concessione del riposo giornaliero – Sanzione da 50 a 150 euro; da 300 a 1.000 euro se si riferisce a più di 5 lavoratori o si riferisce ad almeno 3 periodi di 24 ore; da 900 a 1.500 euro se si riferisce a più di 10 lavoratori o si riferisce ad almeno 5 periodi di 24 ore.

Leggi tutte le novità del Collegato Lavoro 2010, i diritti dei lavoratori sulle ferie, le informazioni sul riposo settimanale e sulle ferie non godute.

[Aggiornamento del 20/06/2018] Ecco quali ferie è necessario consumare entro il 30 giugno di ogni anno.

Novità importanti per il licenziamento: il Collegato Lavoro 2010 prevede che la giusta causa per licenziare il dipendente deve trovare riscontro nei contratti collettivi nazionali.

Oltre alla novità della giusta causa, cambiano con il Collegato Lavoro 2010 anche i termini di impugnazione del licenziamento.

Nel valutare le motivazioni del licenziamento, il giudice deve tenere conto delle ipotesi di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi. Naturalmente questo nuovo principio si lega solo ai contratti stipulati dai sindacati più rappresentativi.

Da leggere anche tutte le informazioni sulle dimissioni per giusta causa e il divieto di licenziamento per matrimonio.

Leggi tutte le novità del Collegato Lavoro 2010.

Nel corso del tentativo di conciliazione, in caso di licenziamento, le parti possono chiedere alla commissione l’arbitrato, cioè il mandato di risolvere la lite di lavoro in via arbitrale.

Il collegio arbitrale irrituale è composto da tre arbitri nominati dalle parti. La procedura dell’arbitrato è la seguente:

  • entro 30 giorni viene depositata la memoria difensiva
  • entro i 10 giorni successivi viene depositata la replica
  • entro i 10 giorni successivi viene depositata la controreplica
  • entro i 30 giorni successivi deve essere fissata l’udienza

Una delle novità del Collegato Lavoro 2010 è la possibilità di pattuire clausole compromissorie tramite le quali il lavoratore e il datore di lavoro si vincolano a far decidere eventuali controversie (anche nel futuro) al collegio arbitrale e non al giudice del lavoro.

Leggi tutte le novità del Collegato Lavoro 2010.

Una delle novità del Collegato Lavoro 2010 è l’abolizione del tentativo di conciliazione, d’ora in poi facoltativo.

Le procedure di conciliazione sono seguite da una commissione composta da tre membri della Direzione Provinciale del Lavoro (Dpl).

La durata della procedura è di 60 giorni:

  • 20 giorni la memoria
  • entro 10 giorni la commissioni fissa l’udienza
  • udienza entro 30 giorni

Leggi tutte le novità del Collegato Lavoro 2010, con gli argomenti più dibattuti e le informazioni per i lavoratori.

Con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro 2010, ci sono pene più severe per i contributi non versati dal datore di lavoro.

Infatti il mancato versamento dei contributi Inps per chi ha un contratto a progetto prevede la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.033 euro.

I collaboratori a progetto (co.co.co.) si vedono per la prima volta riconosciuti, in questi casi specifici, gli stessi diritti dei lavoratori con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Naturalmente anche per i lavoratori a tempo determinato o indeterminato esistono delle tutele in caso di contributi non pagati. Infatti in caso di omissione contributiva (omesso o ritardato pagamento di contributi) del datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile (+ 6,5% nel 2010 dei contributi da versare).

Leggi le informazioni sulla Gestione Separata, tutte le novità del Collegato Lavoro 2010, con gli argomenti più dibattuti e le informazioni per i lavoratori, le informazioni sulla pensione 2011 e su come segnalare i contributi non versati all’Inps.