Con il contratto del commercio le ferie maturate equivalgono a 26 giorni l’anno. La settimana lavorativa infatti è di 6 giorni, dal lunedì al sabato, che vanno inseriti nel computo delle ferie, indipendentemente dalla distribuzione delle ore lavorative (leggi anche le regole per le ferie commercio con contratto part time e i permessi nel ccnl commercio 2011, come anche il rinnovo 2011-2012-2013).
Dal calcolo del periodo di ferie per il commercio, vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e in accordo con il proprio datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto anche di quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro che applica il contratto del commercio stabilire il periodo delle ferie in un lasso di tempo compreso da maggio a ottobre, ad eccezione di alcuni particolari settori che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno sempre accordandosi con il proprio datore di lavoro e programmandole per tempo. Le ferie non possono comunque essere frazionate in più di due periodi.
I giorni di ferie non possono iniziare di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. Lo svolgimento delle ferie è interrotto nel caso sopraggiunga una malattia regolarmente dichiarata tramite certificato medico al proprio datore di lavoro.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro può chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo successivamente e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. Da non dimenticare il diritto allo studio, le sanzioni per chi non rispetta le ferie dei dipendenti e come comportarsi in caso di ferie non godute e i diritti dei lavoratori sulle ferie.
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