Contratto Lavoro

In alcune situazioni particolari, come per esempio in caso di invalidità o disabilità, è previsto dalla legge un congedo straordinario che prevede anche un’indennità economica.

Chi ha diritto al congedo? Esiste un ordine di priorità dei beneficiari che sottostanno al concetto di referente unico e cioè, secondo la legge 104/92, “non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile”:

  1. coniuge
  2. padre o madre
  3. uno dei figli conviventi (nel caso non siano presenti una delle persone al punto 1 e 2)
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi (nel caso non siano presenti una delle persone al punto 1, 2 e 3)
Per quanto riguarda le patologie invalidanti che prevedono il congedo straordinario, queste sono contenute nel DPCM n.278 del 21 luglio 2000 e devono essere valutate da un medico legale dell’Inps:
  • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche 
  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali 
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario
Quanto dura il congedo? Il co.5-bis dell’art.42 del D.Lgs. n.151/01 prevede come durata massima del congedo straordinario il limite di 2 anni. In questi 24 mesi vanno eventualmente sommati i periodi di congedo non retribuito.
Qual’è la retribuzione che spetta al lavoratore? Chi ha diritto al congedo straordinario percepisce un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con al contribuzione figurativa. Per il 2013 l’importo è:

  • importo complessivo annuo: 46.836 euro
  • importo massimo annuo indennità: 32.215 euro
  • importo massimo giornaliero indennità: 96,48 euro

Il congedo matrimoniale è un diritto di tutti i lavoratori che contraggono matrimonio a cui spetta un periodo di congedo retribuito che ha una decorrenza flessibile.

Prima di entrare nel dettaglio della decorrenza del congedo matrimoniale, parliamo del numero dei giorni che spetta al dipendente:

  • un periodo non superiore a 15 giorni per gli impiegati di tutti i settori (non computati nel periodo di ferie annuali)
  • un periodo di 8 giorni consecutivi per gli operai di aziende industriali, artigiane e cooperative 
    (non computati nel periodo di ferie annuali)
Molto più lungo è invece il periodo di divieto di licenziamento per matrimonio, che arriva fino ad un anno dalla celebrazione del matrimonio.
La richiesta del congedo deve avvenire con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio. Se per necessità produttive non sia possibile avere tutto o solo in parte il periodo di congedo, questo deve essere fruito entra 30 giorni dal matrimonio. Per quanto riguarda i documenti da consegnare al datore di lavoro, entro 60 giorni  è necessario portare il certificato di matrimonio del comune.
Tra gli argomenti maggiormente dibattuti c’è la flessibilità della decorrenza del congedo per matrimonio. Una recente sentenza della Suprema Corte evidenzia che il periodo di congedo deve essere fruito in prossimità della data dell’evento anche se non deve necessariamente decorrere dal giorno del matrimonio. Quindi la corte: 
  • da un lato non impone che la giornata del matrimonio debba essere necessariamente ricompresa nei 15 giorni di congedo
  • dall’altro, non può neanche comportare che la relativa fruizione sia del tutto svincolata dell’evento giustificativo