Contratto Lavoro

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Congedo parentale

 
Con la Legge di Bilancio 2023 è stato introdotto un aumento dell’indennità di congedo parentale che passa dal 30% all’80%.

Naturalmente questo incremento è valido solo per uno dei genitori e può essere utilizzato da lavoratori dipendenti pubblici e privati che terminano il congedo di maternità o di paternità oltre il 31 dicembre 2022.

L’aumento dell’indennità all’80% della retribuzione vale solo per 1 dei 3 mesi spettanti a ciascun giocatore. La condizione di cui si deve tenere nota è che questo mese per cui è previsto l’aumento retributivo deve essere fruito entro i 6 anni di vita del bambino. Per approfondimenti si può approfondire la circolare n. 45 del 16 maggio 2023 dell’Inps.

Quindi con le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2023 il congedo parentale è indennizzato nel seguente modo:

  • 1 mese retribuito all’80%  (rispetto al 30% erogato precedentemente ed entro i 6 anni di età)
  • 8 mesi retribuiti al 30% (entro i 12 anni di età)
  • 2 mesi non indennizzati salvo particolare condizioni reddituali (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

L’arrivo del Jobs Act ha portato numerosi cambiamenti nella modalità di utilizzo del congedo parentale che ora è disponibile per un arco temporale più lungo e fruibile a ore.

Per quanto riguarda la prima novità, avevamo già parlato in un precedente post dei cambiamenti introdotti a tutela della maternità. Uno dei più importanti è che oggi è possibile utilizzare l’astensione facoltativa al 30% dello stipendio fino ai 6 anni del bambino e quella non retribuita fino ai 12 anni.

L’altra novità da poco introdotta (circolare Inps n. 152 del 18 agosto 2015) è quella relativa alla fruizione del congedo parentale ad ore. Mentre prima questa modalità era prevista solo se presente nel CCNL sottoscritto dal lavoratore, ora anche in assenza di contrattazione collettiva i genitori possono usufruire del periodo di congedo anche su base oraria.

Per ora il decreto legislativo che ha introdotto questi cambiamenti a tutela della maternità (DLgs n.80/2015) ha carattere sperimentale ed è quindi valido solo fino al 31 dicembre 2015. Sicuramente, come già in altri casi, verranno pubblicati decreti che prolungheranno le nuove tutele.

Entrando più nello specifico, nulla cambia nel numero totale di giorni di congedo parentale (180): le novità sono l’arco temporale più ampio e soprattutto la possibilità di utilizzarlo ad ore, oltre che a giorni o mesi. Da segnalare che nel caso di utilizzo ad ore, il congedo deve essere associato all’attività lavorativa e non può quindi essere fruito durante i giorni di riposo (es. domeniche) e inoltre non può andare oltre la metà dell’orario medio giornaliero.

La presentazione della domanda, che è diversa rispetto a quella se si utilizza il congedo a giorni o mesi, deve essere fatta utilizzando i servizi online Inps e si deve indicare il periodo di fruizione e il numero totale delle ore che deve essere calcolato in giornate lavorative intere (sul sito Inps: Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – Maternità – Acquisizione domanda).

[Aggiornamento del 09/11/2015] In discussione nella Legge di Stabilità 2016 c’è un’importante norma che prevede l’estensione a 15 giorni di congedo obbligatorio per i padri.

In materia di permessi e congedi, è stato approvato il 9 giugno 2011 il nuovo decreto che introduce diverse novità (art.23, L. n.183/10).

E’ bene sottolineare che la riforma interessa:

Per quando riguarda la maternità, l’art.2 del Decreto legislativo in esame intervenendo sull’art.16 del D.Lgs. n.151/01, ha conferito alle lavoratrici colpite da una interruzione della gravidanza la facoltà di tornare al lavoro anzitempo a condizione che:

  • il datore di lavoro riceva un preavviso di 10 giorni
  • vi sia una doppia certificazione medica (dello specialista del Ssn e del medico
  • competente)

Nell’ambito invece della legge 104, puntualizza la non cumulabilità di tali permessi con quelli di cui all’art.33, co.2, L. n.104/92, ovvero delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di età del bambino. E’ bene sottolineare che il titolare dei congedi parentali è, in primo luogo, il coniuge convivente del portatore di handicap.

L’art.2 della L. n.476/84 riconosce ai pubblici dipendenti la possibilità di un congedo per motivi di studio, qualora gli stessi vengano ammessi a corsi di dottorato di ricerca. Tale permesso consente ai pubblici dipendenti, in caso di rinuncia alla borsa di studio, di mantenere lo stesso trattamento economico, previdenziale e di quiescenza fin lì goduti in virtù del rapporto di lavoro con l’amministrazione.

È stata approvata la nuova legge relativa ai riordino in materia di congedi parentali, aspettative e permessi del settore pubblico e privato (in attuazione dell’art.23 della L. n.183/10). Tale schema prevede notevoli variazione al D.Lgs. n.151/01, fra cui si segnalano:

  • la possibilità, nel caso di aborto successivo al 180° giorno o nel caso del decesso del bambino alla nascita o nel periodo di congedo, per la madre di riprendere l’attività lavorativa, previo avviso di 10 giorni al datore di lavoro
  • la lavoratrice o il lavoratore genitore del bambino affetto da handicap grave, fino al compimento degli otto anni, possono richiedere il prolungamento del congedo fino a tre anni nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno o quando sia richiesta la presenza del genitore da parte dei sanitari
  • è data la possibilità di fruire del congedo straordinario per assistenza al disabile anche nel caso in cui lo stesso sia ricoverato a tempo pieno ma ci sia stata richiesta da parte dei sanitari da assistenza da parte del familiare
  • il congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR
  • in caso di fruizione di aspettativa per dottorato di ricerca, seguita nei successivi due anni da dimissioni, il lavoratore dovrà restituire gli importi percepiti
  • gli invalidi che fruiscono del congedo per cure, fuori dal periodo di comporto dovranno documentare le cure a cui si sono sottoposti e percepiranno il trattamento calcolato secondo il regime delle assenze per malattia
  • viene ampliata anche al caso dell’adozione e dell’affidamento la possibilità per i dipendenti pubblici di richiedere l’avvicinamento di sede nei primi tre anni d’ingresso del minore nella famiglia