Contratto Lavoro

Congedo parentale obbligatorio

 
Con il Decreto legislativo del 30 giugno 2022 è stato introdotto il congedo obbligatorio di paternità. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta e i giorni previsti per il padre lavoratore.

Per prima cosa è bene sottolineare che congedo di paternità a cui ha diritto il padre in sostituzione della madre per situazioni gravi (art. 28 del D.L.vo n. 151/2001) resta confermato.

Con questo decreto il padre lavoratore a partire dal 13 agosto 2022 ha diritto:

  • Giorni di congedo: ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 giorni, non frazionabili ad ore e che è possibile utilizzare anche in modo continuativo
  • Periodo di utilizzo: dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Può essere utilizzato anche in contemporanea a quello della madre
  • A chi spetta: a tutti i lavoratori subordinati sia pubblici e privati con contratto a tempo indeterminato full time o part time, tempo determinato full time o part time, somministrazione, apprendistato, lavoro intermittente e prestazioni occasionali. E’ bene sottolineare che tutti i datori di lavoro sono obbligati a concedere questo congedo ai padri
  • Come usufruirne: il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, con un anticipo non inferiore ai cinque giorni, il giorno o i giorni nei quali si vuole utilizzare il congedo. Come già detto al punto precedente il datore di lavoro non può negare il congedo, inoltre durante il periodo di congedo è vietato sospendere il lavoratore o licenziarlo
  • Trattamento economico: durante il periodo di congedo obbligatorio del padre si ha diritto al 100% della retribuzione
Congedo paternità

Nonostante si continui a parlare molto della parità tra sessi, quando si fanno figli la parola d’ordine in Italia resta “maternità”. Per questo nel 2017 i giorni di congedo parentale del padre scendono da quattro a due.

L’Inps con il messaggio n. 828 ha comunicato:

  • che vengono confermati i due giorni di congedo obbligatorio per i padri lavoratori
  • che gli ulteriori due giorni di congedo facoltativo non sono stati prorogati per il 2017. Per questi ulteriori due giorni si potrà fare la richiesta solo per le nascite avvenute nel 2016 e potranno essere utilizzati entro cinque mesi dalla nascita del figlio.

Il motivo ufficiale della mancata conferma ancora non è stato reso noto ma a nostro avviso la ragione è duplice: da una parte c’è una questione di soldi, dall’altra i numeri bassi dei padri che hanno fatto la richiesta per i due giorni aggiuntivi di congedo facoltativo (che ricordiamo vanno poi scalati da quelli della madre). Quindi se da una parte lo Stato non aiuta, l’altra faccia dell’Italia resta sempre quella che i figli sono prerogativa della madre.

Ma se per il 2017 si tolgono due giorni di congedo facoltativo di paternità, per il 2018 si raddoppiano quelli obbligatori. Secondo quanto riportato nel Programma Nazionale di Riforma per il prossimo anno si avranno fino a quattro giorni di congedo obbligatorio del padre che, da una nota presente nel programma, possono essere elevati a cinque in sostituzione dell’astensione obbligatoria della madre.

Naturalmente questi sono numeri trascurabili rispetto ai 15 giorni di congedo obbligatorio proposti a fine 2015 dall’allora governo in carica che aveva anche portato esempi virtuosi di altri stati dell’Unione Europea.

[Aggiornamento del 05/02/2018] Ecco come fare la domanda per il congedo parentale del padre.