Contratto Lavoro

Contratto a progetto

Arriva un importante sentenza per tutti i lavoratori che hanno un contratto a progetto: le ferie vanno sempre pagate e chi non è stato retribuito deve essere risarcito.

Questo è quello che prevede la sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-214/16). Le ferie anche per i co.co.co sono un diritto e devono essere retribuite. Se il collaboratore non ha fatto ferie ha diritto ad essere risarcito, nel caso invece le abbia fatte senza essere retribuito deve riceverne il pagamento.

Negli ultimi anni il Jobs Act ha ridotto di molto la portata dei contratti a progetto, spingendo i datori di lavoro ad utilizzare soprattutto il contratto a tutele crescenti, soprattutto per via degli incentivi previsti per le assunzioni. Comunque ancora oggi, in particolare in alcuni settore specifici, la collaborazione a progetto viene largamente utilizzata.

Ciò che è importante sottolineare è che secondo la Corte UE il diritto alle ferie annuali retribuite non spetta solo ai lavoratori dipendenti, come nel caso delle ferie non godute, ma anche a quelli autonomi (collaboratori, occasionali, intermittenti). Secondo la legge italiana nel caso le ferie non vengano utilizzate, il lavoratore può richiederne il risarcimento entro 10 anni.

Questa sentenza, e ciò che ne consegue in positivo per i collaboratori a progetto, va a rafforzare le tutele che negli ultimi anni si stanno cercando di estendere anche ai lavoratori autonomi. Come per esempio quanto è accaduto con il Jobs Act sul lavoro autonomo che ha imposto regole chiare per chi ha un contratto a progetto e non solo.

[Aggiornamento del 20/06/2018] Ecco quali ferie è necessario consumare entro il 30 giugno di ogni anno.

DIS-COLL

Dopo il decreto Milleproroghe, ora è il Jobs Act del Lavoro Autonomo a prolungare la durata della DIS-COLL oltre il 30 giugno 2017.

Torniamo indietro di qualche mese: a febbraio l’Inps aveva comunicato l’abolizione della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Naturalmente questa notizia aveva destato scalpore tra i tanti lavoratori a progetto in Italia e alla fine il governo decise di inserire una proroga dal 1 gennaio al 30 giugno di quest’anno per questo ammortizzatore sociale.

Ora grazie al Jobs Act del Lavoro Autonomo (circolare n. 115 del 19 luglio 2017) sono stati trovate le risorse per stabilizzare e estendere questa indennità di disoccupazione dal 1 luglio fino alla fine del 2017. Come già abbiamo anticipato nelle novità del Jobs Act, ora questa prestazione viene estesa anche ad assegnesti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Quindi buone notizie non solo per lavoratori co.co.co, anche a progetto (iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps), ma anche per tutti gli studiosi italiani delle università e istituti di ricerca.

I requisiti, le modalità di presentazione della domande e la durata dell’indennità restano quelle già indicate nel post della DIS-COLL. Per quanto riguarda invece gli importi, sono stati pubblicati sul blog quelli massimi relativi al 2017.

DIS-COLL

A due anni dalla sua creazione, l’Inps ha deciso di abolire a partire dal 1 gennaio 2017 l’indennità di disoccupazione DIS-COLL per i lavoratori con contratto a progetto.

Già con le novità introdotte dal Jobs Act, che con il testo del riordino dei contratti aveva ridotto, di molto, l’ambito di applicazione di questi contratti di collaborazione. Ora con questa operazione l’Inps sembra voler definitivamente mettere in cantina questa tipologia di contratto.

Con il messaggio n. 626 dell’8 febbraio 2017 l’Istituto Previdenziale comunica che a partire dagli eventi di disoccupazione dal 1 gennaio 2017 la DIS-COLL non sarà più prevista. Resta invece valida per la domanda e la relativa indennità per chi risponde ai requisiti previsti entro il 2016.

Naturalmente la cessazione di questa indennità per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, ha sollevato molte discussioni. Parliamo di una misura di sostegno al reddito che prevedeva un massimo di 1.300 euro mensili di indennità di disoccupazione per un pubblico di giovani lavoratori soggetti a questa tipologia di contratto, già molto penalizzante, in un contesto, quello italiano, con un alto tasso di disoccupazione.

Il Governo è subito intervenuto: per ora l’impegno è quello di inserire le risorse per continuare la DIS-COLL anche nel 2017 nel decreto Milleproroghe. Successivamente l’intenzione del Ministero del Lavoro è quella di prevedere una norma all’interno della legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale. Il progetto per ora è in esame alla Camera ma la speranza, soprattutto per i disoccupati con contratto a progetto, è di avere presto la conferma che nel Milleproroghe sono state inserite le risorse necessarie alla continuazione di questa indennità.

[Aggiornamento del 14/12/2017] Per i collaboratori a progetto le ferie vanno pagate: questo è quello che prevede una sentenza della Corte di Giustizia Europea.


[Aggiornamento del 23/08/2017] Dal 1 luglio 2017 continua la disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa grazie ai fondi trovati dal Jobs Act dei Lavoratori Autonomi.


[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.


[Aggiornamento del 17/02/2017] Sono state trovate le risorse nel decreto Milleproroghe per coprire l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto fino al 30 giugno 2017.

DIS-COLL 2016

Arriva il 12 luglio 2016 la prima scadenza della DIS-COLL, la domanda di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi del settore pubblico e privato.

Possono accedere a questa indennità di disoccupazione tutti i collaboratori a progetto (co.co.co., mini co.co.co., co.co.pro., ecc.) iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva e che hanno almeno 3 mesi di contributi a partire dal 1 gennaio 2015 fino alla data di cessazione del rapporto.

Quali sono i termini per la domanda? Come già anticipato sopra, per i rapporti di collaborazione terminati dal 1 gennaio al 5 maggio 2016 la domanda va presentata il 12 luglio.

Per i rapporti di lavoro cessati dal 6 maggio 2016 la domanda, come previsto dai requisiti, va presentata entro 68 giorni sul sito dell’Inps. Il consiglio è quello di presentare la domanda il prima possibile perché l’assegno è liquidato dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro solo se la domanda viene presentata entro lo stesso termine (gli otto giorni appena citati).

Quella del 12 luglio è una scadenza da ricordare per questa nuova indennità prorogata dalla Legge di Stabilità a tutto il 2016. Da segnalare anche che per la DIS-COLL non vige il principio della “automaticità delle prestazioni” come per i lavoratori dipendenti: cioè in caso il datore di lavoro non versa i contributi all’Inps, il collaboratore a progetto non ha diritto all’indennità come invece succede con la NASpI.

[Aggiornamento del 13/01/2017] L’Inps ha comunicato che dal 2017 termina l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto. Per ora c’è l’intenzione del governo di intervenire ma non si hanno conferme ufficiali.

Accordo call center outbound

Diversi sono stati i passi in avanti fatti a favore dei lavoratori del settore Telecomunicazioni, in ultimo questo accordo di integrazione per i call center outbound che riguarda i collaboratori coordinati e continuativi.

Il CCNL dei co.co.co. firmato nel 2013 dai sindacati e Assotelecomunicazioni ha introdotto diverse novità: veniva infatti definita una retribuzione minima garantita e un Ente Bilaterale per le attività di sostegno al reddito.

Con questo nuovo accordo si fa un ulteriore passo in avanti per i collaboratori a progetto dei call center outbound:

  • dal 1 gennaio 2017 i collaboratori (vecchi e nuovi assunti, con contratto oltre i 30 giorni) possono usufruire dell’assistenza sanitaria integrativa per grandi interventi, cure a lungo termine, gravidanza e maternità
  • dal 1 gennaio 2017 i collaboratori (vecchi e nuovi assunti, con contratto oltre i 30 giorni)  possono scegliere di usufruire di un’assistenza sanitaria integrativa più ampia di quella descritta sopra pagando una quota mensile (2 euro)

L’unica nota negativa presente in questo accordo di integrazione è l’ulteriore proroga prevista per l’adeguamento delle retribuzioni prevista dalla scaletta progressiva del vecchio accordo:
  • 1 gennaio 2017: 80% (invece di 90%)
  • 1 gennaio 2018: 90% (invece di 100%)
  • 1 gennaio 2019: 100%

Si allunga quindi di un anno la progressione che porta alla parità retributiva dei collaboratori a progetto nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Telecomunicazioni. 
Scarica il testo dell’Accordo di integrazione per i lavoratori co.co.co. nei call center outbound.
Quando un contratto a progetto diventa lavoro subordinato

Tutti sanno che dal 1 gennaio 2016 le cosiddette co.co.co. hanno vita dura ma pochi conoscono le condizioni che, in caso di ispezione, fanno diventare un contratto a progetto un rapporto di lavoro subordinato.

In attuazione del Jobs Act lo scorso anno è stato varato il Dgls n. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro) che contiene importanti chiarimenti sulle condizioni che trasformano una collaborazione in un tempo indeterminato, cioè il contratto di lavoro dominante nel nostro ordinamento. Vediamo in dettaglio:

  • Prestazioni di lavoro esclusivamente personali: il lavoratore a progetto non deve avere un’organizzazione e non deve avvalersi dell’apporto di altri soggetti. Non può quindi essere considerato parte dell’azienda o avere dipendenti e collaboratori
  • Prestazioni svolte in via continuativa: il collaboratore non deve avere un impegno costante che si ripeta per un determinato arco di tempo
  • Prestazioni etero-organizzate dal committente: il lavoro non può essere svolto sottostando a determinati orari e in luoghi decisi dal datore di lavoro. Si deve essere liberi di decidere quanto e dove prestare la propria attività lavorativa

Nel caso quindi tutte e tre le condizioni elencate sopra non siano soddisfatte, ai contratti a progetto vengono applicate le tutele del lavoro subordinato: retribuzione, orario di lavoro, previdenza, ecc. E’ importante però sottolineare che questo accade solo nel caso tutte le indicazioni sopra siano rilevate dagli ispettori (per approfondimenti circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro).

I datori di lavoro che vogliono stabilizzare i contratti a progetto prima di un’eventuale ispezione, possono utilizzare gli incentivi 2016 per l’assunzione a tempo indeterminato previsti dalla Legge di Stabilità, con notevoli vantaggi da entrambe le parti.

Esistono naturalmente delle collaborazioni che sono “salve” da un’eventuale riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato:

  • le attività normate dai CCNL per esigenze produttive e organizzative
  • co.co.co per le quali è necessaria l’iscrizione ad un Albo professionale
  • le attività prestate negli organi di amministrazione e controllo delle società
  • le attività a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche
[Aggiornamento del 14/12/2017] Per i collaboratori a progetto le ferie vanno pagate: questo è quello che prevede una sentenza della Corte di Giustizia Europea. 
Ecco il testo del contratto a progetto nei call center outbound

Come previsto nel D.L. 83/2012 (decreto sviluppo), è stato siglato l’accordo del primo CCNL per i collaboratori a progetto nei Call Center “Outbound”.

Questo contratto, firmato da Assotelecomunicazioni (Asstel, Assocontact), Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, è un passo importante che impone delle regole per questo tipo di collaborazioni a progetto che fino ad ora erano state piuttosto svantaggiose per i lavoratori impiegati nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti. Queste tipologie di contratti continueranno ad esistere anche dopo l’entrata in vigore della norma che prevede la fine dei contratti a progetti dal 1 gennaio 2016.

Punto di riferimento per questo accordo è il Contratto delle Telecomunicazioni, da poco rinnovato. Difatti il nuovo CCNL prevede una retribuzione minima garantita rapportata al 2° livello dei lavoratori delle TLC, i cui minimi sono in vigore dal 1 ottobre 2014.

Tuttavia questa equiparazione non è immediata ma scaglionata nel tempo. E’ prevista infatti una scaletta progressiva che farà arrivare a parità le retribuzione solo nel 2018:

  • 1 ottobre 2013: 60%
  • 1 gennaio 2015: 70%
  • 1 gennaio 2016: 80%
  • 1 gennaio 2017: 90%
  • 1 gennaio 2018: 100%

Inoltre, a tutela dei lavoratori con contratto a progetto nei Call Center, è previsto in questo contratto la creazione di un Ente Bilaterale che dal 1 luglio 2014 stanzierà prestazioni a sostegno del reddito per:
  • lavoratori affetti da gravi patologie
  • lavoratrici in caso di maternità
  • formazione

Questo Ente sarà supportato da una contribuzione di 0,15 centesimi da parte del datore di lavoro e 0,05 centesimi da parte del lavoratore per ogni ora lavorata.
Scarica il testo del Contratto per i collaboratori a progetto dei Call Center 

[Aggiornamento del 07/07/2016] E’ stato firmato il nuovo accordo di integrazione per i Call Center Outbound.


[Aggiornamento del 30/12/2015] Il 22 dicembre 2015 è stato siglato un nuovo accordo tra le associazioni datoriali e i sindacati per i co.co.co. che lavorano nei call center outbound, valido ora per tutte le imprese con il Contratto Telecomunicazioni.
Questa integrazione a quanto stipulato nel 2013 posticipa al 1 luglio 2016 l’aumento del minimo retributivo da 70 all’80% ma si impegna ad attivare l’Ente Bilaterale per la copertura di malattie e gravidanze per i collaboratori a progetto con questo contratto.

Dal progetto ad indeterminato

Anche nel 2016, come per l’anno in corso, chi stabilizza un lavoratore a progetto con un contratto a tempo indeterminato fruisce di numerosi vantaggi.

  • continua la cancellazione di tutti gli illeciti legati al collaboratore a progetto nel caso questo svolgeva mansioni da lavoro subordinato
  • valgono anche nel caso di stabilizzazione di un co.co.co. gli incentivi per l’assunzione previsti per il prossimo anno (3.250 euro per due anni)

Un doppio vantaggio quindi per tutti i datori di lavoro che dal 1 gennaio 2016, data che segna la fine dei contratti a progetto, trasformano un collaboratore a progetto o partita Iva in dipendente a tempo indeterminato. 

In dettaglio, le violazioni oggetto della sanatoria prevista dal Jobs Act in caso di stabilizzazione, sono quelle di tipo amministrativo, contributivo e fiscale. Restano fuori gli illeciti riscontrati durante le ispezioni fatte antecedentemente all’assunzione. 
Secondo il parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è possibile per un datore di lavoro sfruttare entrambe i vantaggi elencanti sopra. Per il lavoratore, che spesso previene da anni di contratti a progetto indebiti, c’è l’eventuale consolazione di ritrovarsi con un contratto a tempo indeterminato (da ricordare sempre con tutele crescenti) ma senza più la possibilità di citare il datore di lavoro per gli inferiori contributi versati e i diritti che spettavano, come ferie e malattia.

[Aggiornamento del 14/12/2017] Per i collaboratori a progetto le ferie vanno pagate: questo è quello che prevede una sentenza della Corte di Giustizia Europea.


[Aggiornamento del 14/03/2016] Sul blog sono stati descritti in dettaglio i casi in cui un progetto diventa un indeterminato.

Dal 2015 si chiama DIS-COLL ma non è molto diversa dalle altre indennità di disoccupazione previste negli scorsi anni per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto.

Sempre in modalità sperimentale e solo per un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, i lavoratori con contratto a progetto potranno richiedere questa indennità nel caso si ritrovino in stato di disoccupazione. Questione diversa è invece quella della NASpI, la nuova assicurazione sociale che prende il via da 1 maggio per tutti i lavoratori subordinati che cambia ulteriormente la storia degli ammortizzatori sociali in Italia.

I requisiti per avere la DIS-COLL sono:

  • avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal termine del contratto al primo gennaio dell’anno precedente lo stato di disoccupazione (es. se il contratto è terminato il 30 aprile 2015, il periodo di osservazione per ricercare i contributi è dal 1 gennaio 2014 al 30 aprile 2015)
  • avere almeno 1 mese di contribuzione nell’anno solare in cui si è verificato lo stato di disoccupazione
L’importo dell’indennità viene calcolato nello stesso modo della NASpI e cioè è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso questo sia pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso sia superiore, deve essere aggiunto il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e i 1.195 euro suddetti. Come per la normale disoccupazione, l’importo massimo per il 2015 è di 1.300 euro.

Per quanto riguarda il reddito medio, questo viene ricavato dai redditi dell’anno in cui è terminato il lavoro e da quelli dell’anno precedente divisi per i mesi di contribuzione.La durata dell’indennità è pari alla metà dei mesi di contribuzione che sono stati dichiarati come requisito per ottenerla, ma in ogni caso non può essere più lunga di 6 mesi.

La domanda, come già accadeva in passato, deve essere presentata all’Inps in via telematica entro 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro.

Nel caso di nuova occupazione è necessario distinguere tra:

  • attività di lavoro autonoma: nel caso di reddito annuo inferiore al limite per conservare lo stato di disoccupazione il lavoratore deve comunicare all’Inps entro 1 mese l’inizio dell’attività e la sua indennità sarà ridotta dell’80% del reddito previsto
  • attività di lavoro subordinata: l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di 5 giorni

Leggi il testo della legge 183/2014 sulla DIS-COLL o verifica come funzionava nel 2014.

 

[Aggiornamento del 17/11/2021] Dal 1 gennaio 2022 cambiano i requisiti e gli importi della Naspi e della Dis-coll.

[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la DIS-COLL si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.

[Aggiornamento del 23/08/2017] Dal 1 luglio 2017 continua la disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa grazie ai fondi trovati dal Jobs Act dei Lavoratori Autonomi.

[Aggiornamento del 27/03/2017] Con il Jobs Act del Lavoro Autonomo la DIS-COLL diventa strutturale e viene estesa ad assegnisti e dottorandi.

[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.

[Aggiornamento del 13/01/2017] L’Inps ha comunicato che dal 2017 termina l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto. Per ora c’è l’intenzione del governo di intervenire ma non si hanno conferme ufficiali.

[Aggiornamento del 11/07/2016] Ecco quando fare la domanda 2016 per la disoccupazione per i collaboratori a progetto.

[Aggiornamento del 21/03/2016] Sono stati pubblicati gli importi massimi per il 2016.

[Aggiornamento del 23/12/2015] Secondo quanto risposto dal Ministero del Lavoro (interpello n. 31 del 22 dicembre 2015) su un quesito della Cgil, chi ha un assegno di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio non hanno diritto a chiedere la DIS-COLL.

[Aggiornamento del 21/05/2015] A partire dal 12 maggio 2015 i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto possono richiedere la DIS-COLL online sul sito Inps. Per queste tipologie di contratto è necessario accedere con il Pin e procedere con Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) – ASpI, disoccupazione, mobilità e trattamento speciale edilizia – DIS COLL.

[Aggiornamento del 10/09/2015] Con l’approvazione del decreto sul riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive è stato introdotto il Patto di servizio personalizzato che ogni disoccupato deve sottoscrivere per poter continuare a percepire l’indennità DIS-COLL.

Dal 1 gennaio 2016 non sarà più possibile sottoscrivere un contratto a progetto e quelli esistenti si trasformano automaticamente in contratti di lavoro subordinato. Questa è una delle novità più rilevamenti contenute nel decreto di riordino dei contratti di lavoro all’interno del Jobs Act.

Va subito sottolineato che questa modifica avviene solo per quei rapporti di collaborazione che sono caratterizzati dal carattere di continuità e contenuto ripetitivo con luoghi e tempi di lavoro prestabiliti dall’imprenditore. Da quanto affermato quindi sembra emergere che la reale fine dei contratti a progetto sia prevista nel decreto solo per quelle collaborazioni di “basso livello”. Quale è la sorte invece per quelli che svolgono mansioni non ripetitive o in luoghi e secondo tempi non prestabiliti dal datore di lavoro?

Oltre ai dubbi sopra descritti, sono previste una serie di eccezioni nelle quali la disciplina del contratto a progetto continua ad essere prevista anche dopo il 1 gennaio 2016:

  • dove ci siano specifici accordi collettivi per ragioni di esigenze produttive, per esempio nei call center
  • nel caso di collaborazioni per le quali sia necessaria l’iscrizione ad un albo professionale (es. commercialisti o contabili, psicologi, ecc.)
  • nel caso di lavoro all’interno di consigli di amministrazione, collegi sindacali o commissioni 
  • nel caso in cui il lavoro sia a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche legate alle Federazioni
E’ bene sottolineare che quanto previsto per i contratti a progetto a partire da inizio 2016 non è applicato alle Pubbliche Amministrazioni fino al 1 gennaio 2017.
Alcune norme all’interno del testo sembrano pensate più per gli imprenditori che per i lavoratori. Per esempio in caso di stabilizzazione a tempo indeterminato entro il 2015 con l’utilizzo delle assunzioni agevolate di un collaboratore a progetto, c’è la presenza di una vera e propria “indulgenza” per il datore di lavoro per tutte le violazioni effettuate in passato per quel determinato collaboratore nel caso per esempio questo sia stato inquadrato con un contratto a progetto quando invece svolgeva mansioni da lavoro subordinato. Questo significa che in caso di assunzione non si potrà può fare causa al datore di lavoro che si vedrà abbonato quanto fatto in precedenza. 
Al link di seguito si trova il testo del riordino dei contratti (legge 183/2014).

[Aggiornamento del 14/12/2017] Per i collaboratori a progetto le ferie vanno pagate: questo è quello che prevede una sentenza della Corte di Giustizia Europea.


[Aggiornamento del 14/03/2016] Sul blog sono stati descritti in dettaglio i casi in cui un progetto diventa un indeterminato.


[Aggiornamento del 30/11/2015] Secondo il parere della Fondazione Studi questo incentivo può essere utilizzato anche per le assunzioni dal 1 gennaio 2016 di ex collaboratori a progetto.