Nel contratto di apprendistato i termini per il preavviso dimissioni variano in base al tipo di contratto che si è firmato. In poche parole la durata del periodo di preavviso è determinata dalla contrattazione collettiva ma può essere modificata in caso di accordo tra le parti.
Quindi prima di chiedervi quanti giorni di preavviso per le dimissioni avete per il vostro contratto di apprendistato, dovete scoprire che tipo di CCNL avete? In linea generale nell’apprendistato valgono i stessi termini di preavviso dimissioni e licenziamento del normale contratto.
Esempio – Contratto Commercio
L’apprendistato nel commercio ha determinati termini di preavviso che vengono calcolati in base anche alla durata massima del contratto.
Esempio – Contratto Metalmeccanici
Nel caso invece di apprendistato con il contratto metalmeccanici, vale la stessa regola del commercio. Una volta che si conosce il livello, basta controllare la tabella (alla voce “fino a 5 anni…”) del preavviso dimissioni dei metalmeccanici per scoprire i giorni di preavviso per le dimissioni che di solito, in questi casi, sono tra i 7 giorni e 1 mese e mezzo.
Naturalmente il periodo di preavviso può essere sostituito dall’indennità di mancato preavviso: questa somma deve essere calcolata sulla base della retribuzione che spetta al lavoratore al momento della recessione del contratto.
Esistono però dei casi di esclusione, cioè delle situazioni dove l’obbligo del preavviso non sussiste:
- Risoluzione per giusta causa
- Risoluzione durante il periodo di prova
- Recesso per scadenza del contratto
- Risoluzione consensuale
Vi sono poi alcuni casi in cui l’indennità sostitutiva del preavviso è sempre dovuta dal datore di lavoro:
- Morte del lavoratore
- Dimissioni per giusta causa
- Dimissioni della lavoratrice madre
- Dimissioni per matrimonio
- Licenziamento illegittimo
- Risoluzione per fallimento o liquidazione dell’azienda
E’ importante sottolineare anche che l’eventuale preavviso decorre dal termine del periodo di formazione, durante il quale non è possibile dare le dimissioni o licenziare tranne che nei casi di giusta causa o giustificato motivo.
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