Contratto Lavoro

Rinnovo metalmeccanici
Rinnovo metalmeccanici

 

Il 5 febbraio 2021 è stato firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria per gli anni 2021-2024.

Dopo poco più di un anno dalla scadenza i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e Federmeccanica Assistal hanno firmato un accordo unitario. Il nuovo contratto coinvolge quasi due milioni di lavoratori del settore metalmeccanico ed è valido da febbraio 2021 al 30 giugno 2024.

Le novità più rilevanti sono:

  • Minimi retributivi: l’incremento salariale totale medio è di 112 euro (5 livello C3), diviso in quattro tranche:
  • Livelli e inquadramento: a partire dal 1 giugno 2021 questo rinnovo dei Metalmeccanici introduce un nuovo inquadramento dei lavoratori. Rispetto alle 10 categorie (dal primo all’ottavo livello) che si avevano fino ad oggi, da quest’anno ci sarà una classificazione unica articolata su nove livelli
  • Previdenza integrativa: dal 1 giugno 2022 per i lavoratori sotto i 35 anni che si iscriveranno al Fondo Cometa, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali
  • Sanità integrativa: l’assistenza del Fondo mètaSalute viene estesa anche ai pensionati, per almeno due anni dopo la pensione, a totale carico del pensionato
  • Flexible benefit: è confermata l’erogazione di 200 euro che saranno erogati nel mese di giugno di ogni anno
Elemento perequativo nel CCNL Metalmeccanici

 

Per tutti i lavoratori con il CCNL Industria Metalmeccanica è previsto un elemento perequativo di importo fisso che spetta nel caso in cui:

  • l’azienda non preveda accordi di secondo livello (contrattazione aziendale e contrattazione territoriale)
  • il lavoratore non abbia elementi retributivi aggiuntivi (es. superminimo) rispetto ai minimi definiti dal contratto

Dal 1 gennaio 2014 l’importo dell’elemento perequativo è di 485 euro (precedentemente era di 455 euro), e deve essere aggiunto nella busta paga di giugno in aggiunta, anche a livello contributivo, alla retribuzione del mese.

Come già detto nel primo punto poco sopra, questo elemento non spetta ai lavoratori che hanno una contrattazione aziendale o contratto integrativo in cui sono previsti, ad esempio, premi di risultato o comunque altri elementi retributivi soggetti a contribuzione.
 
In questo caso però non devono essere considerati gli accordi in cui siano riconosciuti soltanto “benefici” non soggetti a contribuzione: mensa, trasporto, asili nido, ecc. Nel caso di buoni pasto o assicurazione sanitaria, decade il diritto all’elemento perequativo solo nel caso in cui l’importo sia superiore a quello esente da contribuzione.
 
Per quanto riguarda la retribuzione del lavoratore (secondo punto sopra), il lavoratore non ha diritto all’elemento se ha avuto una retribuzione superiore al minimo previsto dal CCNL in misura pari o superiore ai 485 euro spettanti.
 
E’ importante sottolineare che l’elemento perequativo spetta a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato e apprendisti.

Nel Contratto Metalmeccanici, come negli altri CCNL, è necessario rispettare dei tempi di preavviso per le dimissioni o licenziamento.

La procedura, per i contratti a tempo indeterminato, in caso di dimissioni o licenziamento, prevede che sia consegnata una lettere firmata con il periodo di preavviso, piuttosto lungo in caso di livello quadro. I tempi che trovate sotto decorrono dal giorno successivo alla comunicazione.

Fino a 5 anni di anzianità:

  • 1° categoria – 7 giorni
  • 2° e 3° categoria – 10 giorni
  • 4° e 5° categoria – 1 mese e 15 giorni
  • 6° e 7° categoria – 2 mesi

Da 5 a 10 anni di anzianità:

  • 1° categoria – 15 giorni
  • 2° e 3° categoria – 20 giorni
  • 4° e 5° categoria – 2 mesi
  • 6° e 7° categoria – 3 mesi

Oltre 10 anni di anzianità:

  • 1° categoria – 20 giorni
  • 2° e 3° categoria – 1 mese
  • 4° e 5° categoria – 2 mesi e 15 giorni
  • 6° e 7° categoria – 4 mesi

Se non si rispettano i tempi di preavviso elencati sopra, il datore di lavoro, in caso di licenziamento, o il lavoratore, in caso di dimissioni, devono dare un’indennità:

Fino a 5 anni di anzianità:

  • 1° categoria – 0,24 mensilità
  • 2° e 3° categoria – 0,33 mensilità
  • 4° e 5° categoria – 1,5 mensilità
  • 6° e 7° categoria – 2 mensilità

Da 5 a 10 anni di anzianità:

  • 1° categoria – 0,5 giorni
  • 2° e 3° categoria – 0,67 mensilità
  • 4° e 5° categoria – 2 mensilità
  • 6° e 7° categoria – 3 mensilità

Oltre 10 anni di anzianità:

  • 1° categoria – 0,67 mensilità
  • 2° e 3° categoria – 1 mensilità
  • 4° e 5° categoria – 2,5 mensilità
  • 6° e 7° categoria – 4 mensilità

Non tutti sanno che queste regole valgono solo per gli indeterminati, esiste infatti una diversa procedura per le dimissioni con tempo determinato. In questo caso il lavoratore/datore di lavoro dovrà risarcire i danni perché non si rispetta la scadenza naturale del contratto.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

Con il rinnovo del CCNL Metalmeccanici 2013-2015 sono arrivate anche alcune novità per le maggiorazioni legate al lavoro straordinario.

Prima di approfondire le varie percentuali di maggiorazione, è bene sapere che gli straordinari devono essere contenuti nei limiti di 2 ore giornaliere e 8 settimanali del normale orario di lavoro e in caso di lavoro fuori sede, spetta l’indennità di trasferta.

Per quanto riguarda le festività del metalmeccanici, è bene leggere l’elenco che trovate sul blog, come anche per i minimi retributivi.

Percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario

  • lavoro straordinario
    • prime due ore: 25% (lavoro non a turni); 25% (lavoro a turni)
    • ore successive: 30% (lavoro non a turni); 30% (lavoro a turni)
  • notturno fino alle ore 22.00: 20% (lavoro non a turni); 20% (lavoro a turni)
  • notturno oltre le ore 22.00: 30% (lavoro non a turni); 20% (lavoro a turni)
  • festivo: 50% (lavoro non a turni); 50% (lavoro a turni)
  • festivo con riposo compensativo: 10% (lavoro non a turni); 10% (lavoro a turni)
  • straordinario festivo: 55% (lavoro non a turni); 55% (lavoro a turni)
  • straordinario festivo con riposo compensativo: 35% (lavoro non a turni); 35% (lavoro a turni)
  • straordinario notturno
    • prime due ore: 50% (lavoro non a turni); 40% (lavoro a turni)
    • ore successive: 50% (lavoro non a turni); 45% (lavoro a turni)
  • notturno festivo: 60% (lavoro non a turni); 60% (lavoro a turni)
  • notturno festivo con riposo compensativo: 35% (lavoro non a turni); 35% (lavoro a turni)
  • straordinario notturno festivo: 75% (lavoro non a turni); 65% (lavoro a turni)
  • straordinario notturno festivo con riposo compensativo: 55% (lavoro non a turni); 50% (lavoro a turni)
La novità per il lavoro notturno dei turnisti è la maggiorazione attiva dal 1 giugno 2013 del 5% rispetto ai valori precedenti su: notturno fino e oltre le ore 22.00 (20%), notturno festivo (55%), notturno festivo con riposo compensativo (35%).

Per tutte le altre informazioni sui straordinari vi rimandiamo al testo completo del contratto metalmeccanici industria che trovate sul blog.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

Nel CCNL Metalmeccanici Industria la durata massima settimanale dell’orario di lavoro è di 40, estendibile fino ad un massimo di 48 ore settimanali.

Esistono una serie di regole per orario di lavoro e riposi che il datore di lavoro deve rispettare per non incappare nelle sanzioni. Nel testo del contratto poi sono indicate anche le ore di permessi retribuiti spettanti ai lavoratori metalmeccanici.

Nel caso l’orario settimanale sia su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, salvo alcune eccezioni come per l’orario plurisettimanale. Per quanto riguarda i riposi, ai lavoratori spettano non meno di 30 minuti di pausa.

In caso di stagionalità e di picchi produttivi il datore di lavoro può adottare l’orario plurisettimanale, con orari lavorativi che possono superare le 40 ore.

Per gli straordinari, cioè per le ore lavorate oltre l’orario contrattuale settimanale, deve essere riconosciuto ai lavoratori una maggiorazione della retribuzione del 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato. Naturalmente queste percentuali possono subire cambiamenti a seconda degli accordi interni con i lavoratori.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

E’ stato da poco rinnovato il Contratto Nazionale Metalmeccanici Industria e Installazione Impianti per gli anni 2013-2014-2015.

Sul blog trovate anche il testo del vecchio rinnovo risalente al 2009, il testo integrale del CCNL Metalmeccanici Industria e il nuovo contratto FIAT 2013.

Data la situazione economica in cui si sono svolte le trattative per questo rinnovo, i risultati sono piuttosto buoni:

Scarica il testo del rinnovo Contratto Metalmeccanici Industria 2013-2014-2015

[Aggiornamento del 01/12/2016] Ecco come funzionano gli aumenti retributivi con il rinnovo 2016-2019.


[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.


[Aggiornamento del 16/03/2016] La trattativa per il rinnovo si è fermata e i sindacati parlano di sciopero unitario.


[Aggiornamento del 06/11/2015] E’ entrata nel vivo la trattativa per il rinnovo con i primi incontri tra sindacati e Federmeccanica.


[Aggiornamento del 30/06/2015] Sono stati avviati i primi colloqui tra sindacati e Federmeccanici per il rinnovo 2016 del CCNL. Entro luglio deve essere presentata la piattaforma comune e successivamente, a settembre, dovrebbe prendere il via la trattativa.

E’ stato rinnovato il CCNL Metalmeccanici per Installazione impianti, orafi e odontotecnici valido fino al 31 dicembre 2012.

Novità! E’ stato raggiunto un accordo ponte il 15 gennaio 2015 per gli anni di mancato rinnovo del CCNL.

Il contratto, che ha decorrenza dal 1 gennaio 2010, è stato sottoscritto tra Confartigianato, CNAFIM, FIOM e UILM.

In allegato il testo del contratto con le tabelle retributive 2012 per ogni settore (Installazione impianti, orafi e odontotecnici) divise nelle diverse tranche (da pagina 27 del pdf scaricabile sotto).

Scarica il testo del CCNL Metalmeccanici per Installazione impianti, orafi e odontotecnici

Leggi anche il:

[Aggiornamento del 09/05/2018] E’ stato siglato il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigiani per l’area Meccanica valido dal 2013 al 31 dicembre 2018.

La malattia nel contratto metalmeccanici deve essere comunicata al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza e la copia del certificato inviata entro due giorno dall’inizio del periodo di malattia. Ora naturalmente i certificati medici online hanno velocizzato il tutto e l’invio può essere fatto anche tramite email.

Tra le novità introdotte dal rinnovo Metalmeccanici 2013, ci sono i cambiamenti riguardanti il pagamento dei primi 3 giorni di malattia, che sono al 100% solo per i primi 3 eventi in 1 anno.

Nel caso non ci fosse comunicazione, il giorno/i non saranno conteggiati come malattia ma come assenza ingiustificata del lavoratore, a meno che non ci sia giustificato impedimento.

Naturalmente, come negli altri contratti, l’azienda può inviare il medico di controllo al domicilio del dipendente che deve rispettare delle fasce orarie in cui farsi trovare a casa: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Se ci sono dei cambiamenti di domicilio oppure se il lavoratore non si trova nella sua abitazione, questo deve essere comunicato all’azienda.

Ci si può assentare dalla proprio domicilio in caso di malattia solo per motivi inerenti alla malattia stessa o per gravi motivi familiari che devono essere comunicati all’azienda.

Se la malattia o l’infortunio si protrae nel tempo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per:

  • 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni (nel caso di assenza ininterrota o interrotta per un periodo massimo di 2 mesi, il periodo di conservazione del posto passa a 9 mesi)
  • 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni (nel caso di assenza ininterrota o interrotta per un periodo massimo di 2 mesi, il periodo di conservazione del posto passa a 13,5 mesi)
  • 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni (nel caso di assenza ininterrota o interrotta per un periodo massimo di 2 mesi, il periodo di conservazione del posto passa a 18 mesi)
  • Nel caso di può malattie o infortuni non sul lavoro, il periodio di conservazione del posto si legano agli eventi dei 3 anni precedenti.

Se la malattia insorge durante il periodo di ferie, queste vengono sospese fino al termine della malattia. Questo a patto che il lavoratori comunichi tempestivamente il tutto con certificato medico.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

Il contratto CCNL metalmeccanici Confapi 2010-2013 ha portato una serie di aumenti nei minimi tabellari del lavoratori della Piccola e Media Industria.

Aumenti stipendi e minimi tabellari al 1 giugno 2010:

  • Categoria 1 – 1.158,10
  • Categoria 2 – 1.270,88
  • Categoria 3 – 1.399,75
  • Categoria 4 – 1.458,05
  • Categoria 5 – 1.557,56
  • Categoria 6 – 1.633,10
  • Categoria 7 – 1.784,83
  • Categoria 8 – 1.937,14
  • Categoria 9 – 2.093,43

Aumenti stipendi e minimi tabellari al 1 marzo 2011:

  • Categoria 1 – 1.183,10
  • Categoria 2 – 1.300,13
  • Categoria 3 – 1.434,25
  • Categoria 4 – 1.494,55
  • Categoria 5 – 1.597,56
  • Categoria 6 – 1.707,35
  • Categoria 7 – 1.832,33
  • Categoria 8 – 1.989,64
  • Categoria 9 – 2.199,52

Aumenti stipendi e minimi tabellari al 1 marzo 2012:

  • Categoria 1 – 1.209,35
  • Categoria 2 – 1.330,84
  • Categoria 3 – 1.470,48
  • Categoria 4 – 1.532,88
  • Categoria 5 – 1.639,56
  • Categoria 6 – 1.753,81
  • Categoria 7 – 1.882,21
  • Categoria 8 – 2.044,77
  • Categoria 9 – 2.264,10

Aumenti stipendi e minimi tabellari al 1 marzo 2013:

  • Categoria 1 – 1.216,22
  • Categoria 2 – 1.338,88
  • Categoria 3 – 1.479,97
  • Categoria 4 – 1.542,92
  • Categoria 5 – 1.650,56
  • Categoria 6 – 1.765,98
  • Categoria 7 – 1.895,27
  • Categoria 8 – 2.059,21
  • Categoria 9 – 2.281,01

Leggi anche il contratto metalmeccanici e il contratto metalmeccanici artigiani.

[Aggiornamento del 06/07/2017] E’ stato rinnovato il CCNL Unionmeccanica Confapi per gli anni 2017-2020.

Il rinnovo del Contratto Confapi Metalmeccanici PMI (Piccola e Media Industria) 2010-2013 introduce importanti novità per quanto riguarda gli aumenti del CCNL Confapi, l’una tantum e l’elemento perequativo.

Nel CCNL Confapi i minimi tabellari subiscono un incremento distribuito tra il 2010 e il 2013. Le quote degli incrementi vanno da 76 euro a 187 euro.

Ai lavoratori con contratto metalmeccanici Confapi sarà data anche l’una tantum per coprire il periodo di mancato rinnovo. Le tranche sono due, a giugno e settembre 2010.

  • Categoria 1 – 36,25+36,25 euro
  • Categoria 2 – 42,42+42,42 euro
  • Categoria 3 – 50,03+50,03 euro
  • Categoria 4 – 52,93+52,93 euro
  • Categoria 5 – 58+58 euro
  • Categoria 6 – 64,16+64,16 euro
  • Categoria 7 – 68,88+68,88 euro
  • Categoria 8 – 76,13+76,13 euro
  • Categoria 9 – 89,18+89,18 euro

Per quanto riguarda l’elemento perequativo, sarà aumentato di 195 euro da 1 gennaio 2011 (quota annuale di 455 euro – 260 euro nel 2010).

Scarica la tua copia del CCNL Contratto Confapi Metalmeccanici PMI

Leggi anche il:

[Aggiornamento del 06/07/2017] E’ stato rinnovato il CCNL Unionmeccanica Confapi per gli anni 2017-2020.