Contratto Lavoro

Aumenti CCNL turismo 2017

Dal 1 gennaio 2018 scatta la terza e ultima tranche di aumenti previsti dalla proroga del rinnovo del CCNL del Turismo.

L’attuale contratto vigente è quello stipulato il 18 gennaio 2014, che è stato prorogato con l’accordo del 9 febbraio di quest’anno, fino al 31 dicembre 2018. Va ricordato che solo Federalberghi e Faita hanno sottoscritto il rinnovo.

Per i lavoratori assunti entro il 13 novembre 2016 restano validi i minimi retributivi del 2016. Per tutti gli altri, in base ai livelli, le nuove retribuzioni si trovano sotto.

Minimi retributivi dal 1 gennaio 2018 (per i lavoratori assunti dal 14 novembre 2017)

  • livello A – 2.210,16 euro
  • livello B – 2.046,20 euro
  • livello 1 – 1.906,44 euro
  • livello 2 – 1.742,47 euro
  • livello 3 – 1.643,37 euro
  • livello 4 – 1.550,69 euro
  • livello 5 – 1.454,28 euro
  • livello 6s – 1.398,37 euro
  • livello 6 – 1.378,55 euro
  • livello 7 – 1.291,81 euro

Minimi tabellari mensili lordi dal 1 gennaio 2018 per il personale di alberghi a una o due stelle e dei campeggi con numero di presenza inferiore a milleduecento (non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista con 5 livello)
  • livello A – 2.196,97 euro
  • livello B – 2.034,21 euro
  • livello 1 – 1.894,45
    euro
  • livello 2 – 1.732,29 euro
  • livello 3 – 1.634,37 euro
  • livello 4 – 1.542,89 euro
  • livello 5 – 1.447,07 euro
  • livello 6s – 1.391,76 euro
  • livello 6 – 1.371,95 euro
  • livello 7 – 1.285,81 euro
Contratto del Turismo

Il 9 febbraio 2017 è stato raggiunto l’accordo per prorogare fino al 31 dicembre 2018 il Contratto del Turismo rinnovato il 18 gennaio 2014.

Le associazioni Federalberghi e Faita, aderenti a Confcommercio, ha sottoscritto insieme ai sindacati Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs il prolungamento del CCNL con alcune modifiche rispetto al precedente testo che vanno ad aggiungersi ai nuovi minimi salariali.

  • aumento dei minimi retributivi
    • adeguamento del trattamento retributivo: tutti i datori di lavoro che applicano il Contratto del Turismo devono adeguare la retribuzione ai minimi previsti dall’accordo del 30 novembre 2016, qualora la retribuzione non sia già uguale o inferiore a quella prevista per tutti i livelli del contratto
    • minimi retributivi: per tutti i lavoratori assunti dal 14 novembre 2016 sono previsti dei nuovi minimi retributivi con tre tranche:
  • modifica dello stop and go per il tempo determinato: per i contratti stipulati dopo il 1 marzo 2017 si applicano intervalli di 8 o 15 giorni per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore ai 6 mesi
  • retribuzione utile al TFR: sono escluse da calcolo del TFR:
    • ratei della quattordicesima dal 1 marzo 2017 al 30 giugno 2019
    • le somme percepite durante i periodi di ferie dal 9 febbraio 2017 al 30 giugno 2019 (per tutti quelli che percepiscono i livelli retributivi del precedente rinnovo)
  • durata: l’attuale accordo viene prorogato fino al 31 dicembre 2018
  • viene confermata l’attenzione al problema del dumping contrattuale anche in questo rinnovo

Va ricordato che anche in questo accordo, come nel precedente, non rientrano le associazioni Fiavet e Fipe.

Scarica la copia del testo del rinnovo 2016-2018 del Contratto del Turismo.

Nel Contratto del Turismo sono previsti dei tempi di preavviso in caso di dimissioni o licenziamento che variano in base ai livelli.

Fino a 5 anni di anzianità:

  • livelli A e B – quattro mesi
  • 1° livello – due mesi
  • 2° e 3° livello – un mese 
  • 4° e 5° livello – 20 giorni
  • 6°s, 6° e 7° livello – 15 giorni

Da 5 a 10 anni di anzianità:

  • livelli A e B – cinque mesi
  • 1° livello – tre mesi
  • 2° e 3° livello – 45 giorni 
  • 4° e 5° livello – 30 giorni
  • 6°s, 6° e 7° livello – 20 giorni

Oltre 10 anni di anzianità:

  • livelli A e B – sei mesi
  • 1° livello – quattro mesi
  • 2° e 3° livello – due mesi
  • 4° e 5° livello – 45 giorni
  • 6°s, 6° e 7° livello – 20 giorni

E’ bene sapere che i tempi elencati sopra sono validi sono per i contratti a tempo indeterminato, per gli altri valgono le regole delle dimissioni con il tempo determinato. Nel caso in cui non si rispetti il preavviso, il datore di lavoro o il lavoratore devono versare un indennizzo pari alla normale retribuzione per l’intero periodo.

Durante il preavviso il lavoratore ha diritto a due ore di permesso straordinario per cercare una nuova occupazione ma non può usufruire di ferie e l’inizio di questo periodo non può coincidere con una malattia.

Ad aprile 2012 è stato firmato il nuovo accordo per l’apprendistato nel Ccnl del Turismo.

L’accordo segue il rinnovo 2013-2016 del contratto con i relativi aumenti contrattuali.

L’intesa tra Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Feferreti, segue le indicazioni del recente testo unico dell’apprendistato. Entrando più nello specifico dell’accordo per l’apprendistato nel Turismo:

  • possibilità di assumere apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività tipiche del settore turismo, con contratti che potranno durare sino a 36 mesi, elevabili in alcuni casi a 48 mesi
  • gli apprendisti dipendenti da aziende alberghiere saranno iscritti al fondo di assistenza sanitaria del settore turismo
  • la retribuzione iniziale sarà pari all’80% di quanto previsto per il lavoratore qualificato e crescerà sino a raggiungere, al quarto anno, il 95%
  • possibilità di assumere apprendisti stagionali, con contratto a tempo determinato, definendo soluzioni che tengono conto delle specificità del settore. Gli apprendisti stagionali potranno prestare servizio anche per periodi di breve durata durante l’intervallo tra una stagione ed un’altra e beneficeranno del diritto di precedenza nella riassunzione per la stagione successiva
Leggi il testo dell’accordo per l’apprendistato nel Contratto del Turismo.

Dopo sette mesi di trattative, è arrivato l’accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale del Turismo 2010-2013.

L’accordo prevede un aumento medio del CCNL del Turismo pari a 115 euro per un lavoratore del 4° livello, per il triennio che va dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. L’aumento sarà distribuito in 7 tranche, la prima è pari a 10 euro a partire dal 1 gennaio 2010.

Secondo quanto afferma Bernabò Bocca, Presidente della Federalberghi e di Confturismo, “si tratta di un accordo che rappresenta un atto di fiducia delle aziende nel futuro del settore, pur in un momento nel quale il mercato delle vacanze non attraversa una congiuntura favorevole”.

Altro elemento importante siglato fra le parti riguarda la formazione del personale non esperto assunto con la figura dell’apprendistato che, con i nuovi accordi, potrà essere effettuata e certificata direttamente all’interno dell’azienda. Particolare attenzione è stata data al settore della ristorazione collettiva, attraverso una tempistica diversa delle erogazioni salariali in relazione al ben noto problema dei ritardati pagamenti.

Scarica la tua copia del copia del rinnovo 2010-2013 del Contratto del Turismo.

[Aggiornamento del 09/03/2017] E’ stato rinnovato il CCNL del Turismo per gli anni 2016-2018.