Contratto Lavoro

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Dal 1 gennaio 2023 vengono applicate le nuove aliquote contributive per le pensioni di artigiani e commercianti che crescono di poco meno di un punto percentuale.

Le aliquote per il 2023 sono:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 24% e Commercianti 24,48%
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 23,25% e Commercianti 23,73%

Il contributo minimale per ogni mese è di:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 350,70 euro e Commercianti 350,70 euro
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 339,76 euro e Commercianti 346,76 euro

Per il 2023 variano i valori di:

  • reddito minimo annuale per il calcolo dei contributi: 17.504,00 euro
  • prima fascia di retribuzione: 52.190,00 euro
  • reddito massimale annuale per il calcolo dei contributi: 86.983,00 euro

Per artigiani e commercianti pensionati ultrasessantacinquenni anche nel 2023 viene riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

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Dal 1 gennaio 2023 le aliquote contributive della Gestione Separata restano invariate rispetto allo scorso anno sia i liberi professionisti che per i collaboratori a progetto.

I nuovi valori delle aliquote contributive pubblicati dall’Inps (circolare n. 12 del 1 febbraio) e validi per l’anno 2023 sono:

Liberi professionisti

  • 26,23% (25,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva, più 0,51 di Iscro) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

Collaboratori a progetto

  • 35,03% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 1,31 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 33,72% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Valore invariato rispetto all’anno scorso
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

La ripartizione dell’onere contributivo è sempre fissata in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso attraverso il modello F24 telematico (per chi ha partita IVA).

Per il 2023 i massimali e i minimali di reddito che sono pari a 113.520,00 euro e 17.504,00 euro.

Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2021 sono da calcolare con i contributi in vigore nello scorso anno.

Colf, badanti e lavoratori domestici: i contributi dal 1 gennaio 2016

Crescono dal 1 gennaio 2023 gli importi dei contributi di colf, badanti e lavoratori domestici che sono validi fino al 31 dicembre 2023.

Lavoratori domestici con orario fino a 24 ore settimanali senza contributo addizionale:

  • per retribuzioni orarie fino a 8,92 euro: 1,58 euro (1,59 euro senza quota CAUF) – di cui 0,40 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 8,92 euro e fino a 10,86 euro: 1,78 euro (1,69 euro senza quota CAUF) – di cui 0,45 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 10,86 euro: 2,17 euro (2,18 euro senza quota CAUF) – di cui 0,55 euro a carico del lavoratore

Lavoratori domestici con orario superiore a 24 ore settimanali senza contributo addizionale:

  • 1,15 euro (1,16 euro senza quota CAUF) – di cui 0,29 euro a carico del lavoratore

Lavoratori domestici con orario fino a 24 ore settimanali con contratti non a tempo indeterminato con contributo addizionale:

  • per retribuzioni orarie fino a 8,92 euro: 1,69 euro (1,70 euro senza quota CAUF) – di cui 0,40 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 8,92 euro e fino a 10,86 euro: 1,91 euro (1,92 euro senza quota CAUF) – di cui 0,45 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 10,86 euro: 2,32 euro (2,33 euro senza quota CAUF) – di cui 0,55 euro a carico del lavoratore

Lavoratori domestici con orario superiore a 24 ore settimanali con contratti non a tempo indeterminato con contributo addizionale:

  • 1,23 euro (1,24 euro senza quota CAUF) – di cui 0,29 euro a carico del lavoratore

 

Sul blog sono stati pubblicati anche gli incrementi dei minimi retributivi dal 1 gennaio 2023.

I lavoratori con contratto colf e badanti o i lavoratori domestici possono andare sul sito Inps per consultare l’estratto contributivo dettagliato o chiamare il contact center nel caso per informazioni su come pagare i contributi.

Inps
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Dal 1 gennaio 2022 le aliquote contributive della Gestione Separata crescono rispetto allo scorso anno sia per i collaboratori a progetto sia per i liberi professionisti.

I nuovi valori delle aliquote contributive pubblicati dall’Inps (circolare n. 25 dell’11 febbraio) e validi per l’anno 2022 sono:

Liberi professionisti

  • 26,23% (25,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva, più 0,51 di Iscro) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

Collaboratori a progetto

  • 35,03% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 1,31 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 33,72% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Valore invariato rispetto all’anno scorso
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

La ripartizione dell’onere contributivo è sempre fissata in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso attraverso il modello F24 telematico (per chi ha partita IVA).

Per il 2021 i massimali e i minimali di reddito che sono pari a 105.014,00 euro e 16.243,00 euro.

Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2021 sono da calcolare con i contributi in vigore nello scorso anno.

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Dal 1 gennaio 2022 vengono applicate le nuove aliquote contributive per le pensioni di artigiani e commercianti che crescono di un +1,9%.

Le aliquote per il 2022 sono:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 24% e Commercianti 24,48%
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 22,80% e Commercianti 23,28%

Il contributo minimale per ogni mese è di:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 325,48 euro e Commercianti 331,98 euro
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 309,24 euro e Commercianti 315,73 euro

Per il 2021 restano inalterati i valori di:

  • reddito minimo annuale per il calcolo dei contributi: 16.243,00 euro
  • prima fascia di retribuzione: 48.279,00 euro
  • reddito massimale annuale per il calcolo dei contributi: 80.465,00 euro

Per artigiani e commercianti pensionati ultrasessantacinquenni anche nel 2022 viene riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Colf, badanti e lavoratori domestici: i contributi dal 1 gennaio 2016

Crescono dal 1 gennaio 2022 gli importi dei contributi di colf, badanti e lavoratori domestici che sono validi fino al 31 dicembre 2022.

Lavoratori domestici con orario fino a 24 ore settimanali senza contributo addizionale:

  • per retribuzioni orarie fino a 8,25 euro: 1,46 euro (1,47 euro senza quota CAUF) – di cui 0,37 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 8,25 euro e fino a 10,05 euro: 1,65 euro (1,66 euro senza quota CAUF) – di cui 0,41 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 10,05 euro: 2,01 euro (2,02 euro senza quota CAUF) – di cui 0,50 euro a carico del lavoratore

Lavoratori domestici con orario superiore a 24 ore settimanali senza contributo addizionale:

  • 1,06 euro (1,07 euro senza quota CAUF) – di cui 0,27 euro a carico del lavoratore

Lavoratori domestici con orario fino a 24 ore settimanali con contratti non a tempo indeterminato (con contributo addizionale):

  • per retribuzioni orarie fino a 8,25 euro: 1,56 euro (1,57 euro senza quota CAUF) – di cui 0,37 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 8,25 euro e fino a 10,05 euro: 1,76 euro (1,77 euro senza quota CAUF) – di cui 0,41 euro a carico del lavoratore
  • per retribuzioni orarie oltre 10,05 euro: 2,15 euro (2,16 euro senza quota CAUF) – di cui 0,50 euro a carico del lavoratore

Lavoratori domestici con orario superiore a 24 ore settimanali con contratti non a tempo indeterminato (con contributo addizionale):

  • 1,14 euro (1,14 euro senza quota CAUF) – di cui 0,27 euro a carico del lavoratore

 

Sul blog sono stati pubblicati anche gli incrementi dei minimi retributivi dal 1 gennaio 2022.

I lavoratori con contratto colf e badanti o i lavoratori domestici possono andare sul sito Inps per consultare l’estratto contributivo dettagliato o chiamare il contact center nel caso per informazioni su come pagare i contributi.

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Dal 1 gennaio 2021 le aliquote contributive della Gestione Separata restano invariate per i collaboratori a progetto mentre subiscono un aumento rispetto allo scorso anno per i liberi professionisti.

I nuovi valori delle aliquote contributive pubblicati dall’Inps (circolare n. 12 del 5 febbraio) e validi per l’anno 2021 sono:

Liberi professionisti

  • 25,98% (25,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva, più 0,26 di Iscro) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (invariato rispetto all’anno scorso)
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

Collaboratori a progetto

  • 34,23% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 33,72% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

La ripartizione dell’onere contributivo è sempre fissata in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso attraverso il modello F24 telematico (per chi ha partita IVA).

Per il 2021 i massimali e i minimali di reddito che sono pari a 103.055,00 euro e 15.953,00 euro.

Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2020 sono da calcolare con i contributi in vigore nello scorso anno.

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Dal 1 gennaio 2021 vengono applicate le nuove aliquote contributive per le pensioni di artigiani e commercianti. Restano invariate per chi ha un’età superiore ai 21 anni, mentre aumentano per chi è inferiore ai 21 anni.

Le aliquote per il 2021 sono:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 24% e Commercianti 24,09% (uguale al 2020)
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 22,35% e Commercianti 22,44%

Il contributo minimale per ogni mese è di:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 319,68 euro e Commercianti 320,88 euro
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 297,75 euro e Commercianti 298,94 euro

Per il 2021 restano inalterati i valori di:

  • reddito minimo annuale per il calcolo dei contributi: 15.953,00 euro
  • prima fascia di retribuzione: 47.379,00 euro
  • reddito massimale annuale per il calcolo dei contributi: 78.965,00 euro

Per artigiani e commercianti pensionati ultrasessantacinquenni anche nel 2021 viene riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

 

[Aggiornamento del 24/02/2021] Sono state pubblicate le nuove aliquote 2022.

I contributi Inps 2016 per artigiani e commercianti

Dal 1 gennaio 2018 aumentano le aliquote contributive per le pensioni di artigiani e commercianti che sono pari al 24% (+1,1%).

Le aliquote per il 2017 sono:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 24% e Commercianti 24,09%
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 21% e Commercianti 21,09%
Il contributo minimale per ogni mese è di:
  • età superiore a 21 anni – Artigiani 314,82 euro e Commercianti 316 euro
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 275,55 euro e Commercianti 276,72 euro

Per il 2018, visto l’incremento del valore Istat dell’indice dei prezzi (+1,1%), crescono i valori di:

  • reddito minimo annuale per il calcolo dei contributi: 15.710,00 euro
  • prima fascia di retribuzione: 46.630,00 euro
  • reddito massimale annuale per il calcolo dei contributi: 77.717,00 euro
Welfare aziendale

Nel mondo del lavoro il welfare cresce sempre di più. Per questo, a partire dal 2017, sono state introdotte dalle Legge di Bilancio delle regole che prevedono una detassazione ampia per i premi di risultato convertiti in benefit legati al welfare aziendale.

Questo segue le novità, introdotte sempre dalle Legge di Bilancio, sul tema della detassazione di premi di risultato e produttività che dal 2017 possono essere goduti da una platea di lavoratori più ampia.

Con queste nuove norme per alcuni tipi di benefit derivanti dalla conversione di premi di produzione, ci sono delle condizioni per l’esenzione fiscale piena o l’imponibilità in base a dei criteri forfettari. Vediamo in dettaglio le varie tipologie di benefit legati al walfare:

  • Assistenza sanitaria: i contributi versati ad Enti o Casse con fini assistenziali non concorrono alla formazione del reddito anche se eccedenti 3.615,20 euro
  • Buoni pasto e indennità sostitutive: fino all’importo complessivo di 5,29 euro (7 euro per ticket elettronici) i buoni pasto sono completamente esenti
  • Servizi di trasporto collettivo: l’esenzione è prevista se viene stipulata una convenzione con le aziende di trasporto pubblico per gli abbonamenti per la tratta abitazione-luogo di lavoro. Inoltre il premio può anche essere convertito in biglietti per il trasporto ferroviario
  • Concessione di finanziamenti: è prevista la conversione del premio in prestiti o mutui (erogati dall’azienda o da terzi) anche tramite l’accredito diretto degli interessi
  • Previdenza complementare: completamente esenti da tassazione i contributi versati nei fondi pensione al posto dei premi di risultato (anche se eccedenti 5.164,57 euro)
  • Veicoli aziendali in uso promiscuo: si può convertire il bonus in automobili, caravan, motocicli e ciclomotori aziendali concessi in uso promiscuo
  • Beni e servizi: entro la soglia di 258,23 euro il premio può essere fruito con l’assegnazione di beni, servizi o buoni (es. buoni carburante)
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