Contratto Lavoro

contratto di lavoro
contratto di lavoro

 

Il decreto Sostegni (decreto legge 41/2021) introduce una importante novità per le aziende e i lavoratori che hanno un contratto a tempo determinato in scadenza o che devono stipularne di nuovi.

In poche parole si potrà procedere ad una proroga straordinaria senza causale fino al 31 dicembre 2021 dei contratti a termine. Il limite massimo resta di 12 mesi mentre il limite complessivo è di 24 mesi. Questa possibilità di proroga “straordinaria” si può utilizzare una sola volta a partire dall’entrata in vigore del decreto, cioè il 23 marzo 2021.

In questo caso non si deve tenere conto delle eventuali altre proroghe senza causali che sono state effettuate precedentemente. Possiamo affermare quindi che il decreto Sostegni introduce una sorta di ulteriore “bonus” per la proroga dei contratti a tempo determinato. In questo caso non vale neanche il limite di quattro proroghe previsto per legge.

Possiamo quindi affermare, come anche ha specificato l’Ispettorato del Lavoro (nota 16 settembre 2020) che la deroga vale sia per la causale che per il numero massimo di proroghe. Naturalmente quanto contenuto nel decreto vale, oltre che per le proroghe dei contratti a tempo determinato, a anche per i rinnovi. Si può quindi far ritornare un lavoratore che ha già precedentemente lavorato a tempo per una azienda senza inserire una causale nel contratto.

Da notare che con questa norma contenuta nel decreto Sostegni non è più necessario rispettare il vincolo dello stop&go (periodi cuscinetto) tra un contratto a termine e il successivo. Questo però per una sola volta.

Come detto sopra il termine è il 31 dicembre ma i contratti stipulati con questa norma di rinnovi e proroghe agevolate possono valere anche fino al 2022, con il limite massimo di 24 mesi già indicato.

Inps
Inps

 

Per tutti i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo, c’è tempo fino al 31 maggio 2021 per richiedere il bonus di 2.400 euro.

Questa indennità Covid-19 è prevista nel Decreto Sostegni (Dl 41/2021) ed è possibile richiederla per alcune categorie di lavoratori:

  • lavoratori stagionali, a termine e in somministrazione nei settori del turismo e stabilimenti termali
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali
  • lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori intermittenti
  • lavoratori autonomi occasionali
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio

La domanda per il bonus di deve essere fatta sul sito dell’Inps, sotto la sezione Prestazioni e Servizi – Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021), ed il termine è stato prorogato di 1 mese, da fine aprile al 31 maggio.

In particolare la circolare dell’Inps chiarisce anche che il diritto all’accesso alla NASpI facilitata (senza le 30 giornate lavorate) resta valida per tutti gli eventi di disoccupazione a partire dal 1 gennaio 2021. Quindi anche prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni e tali indicazioni resteranno valide fino fino al 31 dicembre.