Contratto Lavoro

sentenze cassazione
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Il recente comunicato della Corte Costituzionale ha stabilisce la reintegra obbligatoria nel posto di lavoro nel caso in cui il fatto per cui il lavoratore è stato licenziato non sussiste.

Il giudice quindi non potrà più scegliere tra la reintegra e l’indennità risarcitoria, come previsto dalla Legge Fornero (n.92/2012), ma se c’è comprovata mancanza del giustificato motivo oggettivo dovrà procedere con il reintegro nel posto di lavoro.

Negli ultimi anni la Corte Costituzionale è più volte intervenuta a modifica delle disposizione sul licenziamento.

Secondo questa nuova interpretazione, anche in caso di licenziamenti economici, laddove il fatto non sussiste, il giudice è obbligato a reintegrare il lavoratore. Non sarà più possibile quindi scegliere, solo in questo caso, tra reintegra e risarcimento.

Per maggiori informazioni si può consultare la sentenza 59/2021 depositata il 01 aprile di quest’anno.

Licenziamento per malattia

Forse non tutti sanno che in caso di mancata comunicazione della malattia, il lavoratore può essere licenziamento per giusta causa.

Le tematiche legate al licenziamento per malattia sono già state affrontate nel blog. Proviamo a riassume:


Ma il caso più semplice è quello oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 26465/2017) che seguendo gli obblighi previsti nei vari CCNL ha portato la corte a confermare il licenziamento di un lavoratore la cui assenza ingiustificata aveva superato i quattro giorni. 

In caso di malattia infatti è obbligo del lavoratore:
  1. informare l’azienda entro il primo giorno di assenza
  2. inviare il certificato medico attestante la malattia entro due giorni dal suo inizio

Nei vari CCNL si parla di assenza ingiustificata nel caso di mancato avviso del datore di lavoro a prescindere o meno della sussistenza dello stato di malattia. Nel caso l’assenza si prolunga oltre i quattro giorni il datore di lavoro può procedere con il licenziamento con preavviso. 
In questo caso l’unico modo con cui il lavoratore può salvarsi dal licenziamento è nel caso in cui la mancata comunicazione dell’assenza sia dovuta ad un legittimo impedimento
Licenziamento illegittimo

Con il passare degli anni e delle riforme del lavoro, il quadro delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo è molto cambiato. I due strumenti principali, la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità economica si applicano in modo differente tra privato e pubblico e soprattutto per chi è stato assunto con la Riforma Fornero o con le tutele crescenti del Jobs Act.

Settore privato

  • Aziende con più di 15 dipendenti 
    • Assunti prima del 7 marzo 2015
      • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare) è previsto il reintegro nel posto di lavoro e un’indennità di massimo 12 mesi se il fatto non esiste oppure solo un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità 
      • In caso di giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico individuale) o procedura di licenziamento collettivo è prevista solo l’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità 
    • Assunti dopo il 7 marzo 2015 (tutele crescenti)
      • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo è previsto il reintegro nel posto di lavoro e un’indennità di massimo 12 mesi se il fatto non esiste oppure un’indennità per ogni anno di lavoro pari a 2 mensilità con un minimo di 4 e un massimo di 24
      • In caso di giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico individuale) o procedura di licenziamento collettivo è prevista solo un’indennità per ogni anno di lavoro pari a 2 mensilità con un minimo di 4 e un massimo di 24
  • Aziende con meno di 15 dipendenti
    • Assunti prima del 7 marzo 2015
      • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare o licenziamento economico individuale) è prevista, a scelta del datore di lavoro, la riassunzione o un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità (parziale incremento in caso di lavoratori con molta anzianità)
      • In caso di procedura di licenziamento collettivo non è prevista alcuna indennità
    • Assunti dopo il 7 marzo 2015 (tutele crescenti)
      • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare o licenziamento economico individuale) è prevista un’indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di lavoro (minimo 2, massimo 6)
      • In caso di procedura di licenziamento collettivo non è prevista alcuna indennità
  • Licenziamento discriminatorio: in caso di licenziamento illegittimo dovuto a discriminazione politica, religiosa, sindacale, razziale, di lingua, orientamento sessuale o per matrimonio/maternità è prevista la reintegrazione con il pagamento di tutte le retribuzioni perse meno i redditi percepiti nel frattempo

Settore pubblico

  • Licenziamenti prima della riforma del pubblico impiego (Madia)
    • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare o licenziamento economico individuale) o di procedura di licenziamento collettivo è prevista la reintegrazione con il pagamento di tutte le retribuzioni perse meno i redditi percepiti nel frattempo
  • Licenziamenti dopo della riforma del pubblico impiego (Madia)
    • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare o licenziamento economico individuale) o di procedura di licenziamento collettivo è prevista la reintegrazione con il pagamento di tutte le retribuzioni perse con il limite a 24 mesi, a cui vanno eventualmente sottratti i redditi percepiti nel frattempo
  • Licenziamento discriminatorio: in caso di licenziamento illegittimo dovuto a discriminazione politica, religiosa, sindacale, razziale, di lingua, orientamento sessuale o per matrimonio/maternità è prevista la reintegrazione con il pagamento di tutte le retribuzioni perse meno i redditi percepiti nel frattempo
Il preavviso dimissioni Gomma Plastica

Il preavviso per il CCNL Gomma Plastica cambia notevolmente se si viene licenziati o in caso si diano le dimissioni. In quest’ultimo caso infatti i tempi sono esattamente la metà.

Vediamo più nel dettaglio i vari termini per i livelli del contratto in base all’anzianità.

Tempi in caso di dimissioni sono ridotti alla metà rispetto a quelli di licenziamento ma hanno dei minimi prestabiliti che li rendono uniformi a prescindere dall’anzinità.

  • Fino a 5 anni compiuti
    • livelli Q e A: 2 mesi
    • livelli B, C, D: 1 mese e mezzo
    • livelli E, F: 1 mese
    • livelli G, H: 3 settimane
    • livello I: 2 settimane
  • Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti
    • livelli Q e A: 2 mesi
    • livelli B, C, D: 1 mese e mezzo
    • livelli E, F: 1 mese
    • livelli G, H: 3 settimane
    • livello I: 2 settimane
  • Oltre 10 anni compiuti
    • livelli Q e A: 2 mesi
    • livelli B, C, D: 1 mese e mezzo
    • livelli E, F: 1 mese
    • livelli G, H: 3 settimane
    • livello I: 2 settimane

Sotto i tempi in caso di licenziamento.

  • Fino a 5 anni compiuti
    • livelli Q e A: 2 mesi
    • livelli B, C, D: 1 mese e mezzo
    • livelli E, F: 1 mese
    • livelli G, H: 3 settimane
    • livello I: 2 settimane
  • Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti
    • livelli Q e A: 3 mesi
    • livelli B, C, D: 2 mesi
    • livelli E, F: 1 mese e mezzo
    • livelli G, H: 1 mese
    • livello I: 3 settimane
  • Oltre 10 anni compiuti
    • livelli Q e A: 4 mesi
    • livelli B, C, D: 3 mesi
    • livelli E, F: 2 mesi
    • livelli G, H: 1 mese e mezzo
    • livello I: 1 mese
Nel caso non vengano rispettati i tempi al lavoratore viene detratto un importo pari al periodo di mancato preavviso. Stessa regola vale in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro.
Contratto Terziario, Distribuzione e Servizi

I tempi di preavviso nel Contratto Terziario, Distribuzione e Servizi variano in caso di dimissioni o licenziamento.

Come già per altri CCNL, come per esempio nel Commercio, i termini del preavviso decorrono dal 1 o dal 16 del mese e la comunicazione deve avvenire per iscritto ed essere inviata per raccomandata a/r.

Preavviso dimissioni per il CCNL Terziaio, Distribuzione e Servizi

  • Fino a 5 anni di servizio
    • Quadro e I livello: 45 giorni
    •  II e III livello: 20 giorni
    • IV e V livello: 15 giorni
    • VI e VII livello: 10 giorni
    • Operatore di vendita: 30 giorni
  • Da 5 anni a 10 anni di servizio
    • Quadro e I livello: 60 giorni
    •  II e III livello: 30 giorni
    • IV e V livello: 20 giorni
    • VI e VII livello: 15 giorni
    • Operatore di vendita: 45 giorni
  • Oltre 10 anni di servizio
    • Quadro e I livello: 90 giorni
    •  II e III livello: 45 giorni
    • IV e V livello: 30 giorni
    • VI e VII livello: 15 giorni
    • Operatore di vendita: 60 giorni

Preavviso licenziamento per il CCNL Terziaio, Distribuzione e Servizi
  • Fino a 5 anni di servizio
    • Quadro e I livello: 60 giorni
    •  II e III livello: 30 giorni
    • IV e V livello: 20 giorni
    • VI e VII livello: 15 giorni
    • Operatore di vendita: 30 giorni
  • Da 5 anni a 10 anni di servizio
    • Quadro e I livello: 90 giorni
    •  II e III livello: 45 giorni
    • IV e V livello: 30 giorni
    • VI e VII livello: 20 giorni
    • Operatore di vendita: 45 giorni
  • Oltre 10 anni di servizio
    • Quadro e I livello: 120 giorni
    •  II e III livello: 60 giorni
    • IV e V livello: 45 giorni
    • VI e VII livello: 20 giorni
    • Operatore di vendita: 60 giorni
Licenziamento collettivo

La procedura di licenziamento collettivo è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Prima con la Riforma Fornero, ora con importanti novità che saranno attive dal 1 gennaio 2017.

Dal prossimo anno, nel caso di procedura collettiva di riduzione del personale, non ci saranno più le liste di mobilità. Quindi di conseguenza il lavoratore non percepisce l’indennità di mobilità ma soltanto la NASpI: per massimo due anni i lavoratori soggetti a licenziamenti collettivi potranno avere l’indennità di disoccupazione il cui valore è basato sulla retribuzione precedentemente percepita.

Per chi ha poco chiari i criteri del licenziamento collettivo, bisogna dire che negli ultimi anni c’è stata la tendenza a privilegiare il criterio unico legato all’età anagrafica, cioè quello di prossimità al pensionamento. Vengono cioè licenziati “con priorità” i lavoratori con più anzianità.

Tra le altre cose da segnalare a partire dal 1 gennaio 2017, c’è anche quella relativa alla forma scritta della procedura di licenziamento. In poche parole la riduzione collettiva del personale deve essere formulata per iscritto alla Direzione Regionale del Lavoro con l’elenco dei lavoratori impattati e i criteri di scelta, che ora più che mai devono essere trasparenti. In questo caso poi deve essere riconosciuto anche il preavviso, come previsto dal CCNL applicato.

Da ricordare inoltre che con il nuovo anno vengono meno anche le agevolazioni contributive che venivano date ai datori di lavoro che assumevano i lavoratori nelle liste di mobilità per licenziamento collettivo. Come già detto sopra, dal 1 gennaio 2017 non esisteranno più le liste e quindi anche le agevolazioni che hanno favorito la ricollocazione dei lavoratori cesseranno.

[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.

Falsi certificati medici

Come già accaduto in passato la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento di un dipendente per falsa malattia attestata da un certificato medico.

Alla base di questa sentenza (n. 17113 del 16 agosto 2016) c’è l’utilizzo di un agenzia investigativa che ha portato una serie di prove (video, foto) che provano l’inesistenza della patologia certificata alla base dell’assenza per malattia.

Questo tema non è nuovo alla Cassazione che già l’anno scorso ha legittimato il licenziamento di un lavoratore (sentenza n. 10627 del 22 maggio 2015) che durante la malattia è stato trovato a lavorare in un’altra azienda, il tutto grazie all’utilizzo di un agenzia investigativa.

Quindi non è lecito controllare il lavoratore mentre svolge la propria attività lavorativa, come emerge anche dal nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori sul tema dei controlli a distanza. Ma nel caso di attestazioni mediche l’azienda può verificare la correttezza dei certificati utilizzando non solo gli accertamenti (visite fiscali) ma anche attraverso forme di controllo come le agenzie di investigazione per verificare l’esistenza della patologia.

Se, come nel caso citato, emerge la “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”, il licenziamento per giusta causa è legittimo come confermato anche dalla Cassazione. A nulla è valso il ricorso che tirava in causa anche l’utilizzo di un agenzia investigativa: al di fuori dell’orario di lavoro possono essere utilizzate investigazioni che possano far emergere la falsità del certificato medico e quindi l’insussistenza della malattia stessa.

Le dimissioni nel periodo di prova

Il funzionamento del periodo di prova è uguale per tutti i lavoratori, quello che cambia nei vari CCNL sono i tempi che determinano la lunghezza di questo periodo.

Uno dei principali dubbi che colpisce i nuovi assunti è: come devo dimettermi durante la prova? Questa domanda assume ancora più importanza vista la nuova procedura di dimissioni online che ha complicato non di poco la situazione di chi vuole dimettersi.

Durante quello che il codice civile chiama “patto di prova” (art. 2096) sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto senza motivazioni, senza preavviso o indennità sostitutiva. Secondo la circolare n. 12 del 4 marzo 2016 del Ministero del Lavoro, nonostante nel decreto legislativo non sia inserita tra le eccezioni, le dimissioni durante la prova non ricade nella procedura online.

Quindi se si vuole porre fine al contratto di lavoro durante la prova basta, in qualsiasi momento, dare una comunicazione scritta al datore di lavoro in cui si comunica l’intenzione di recedere dal contratto durante il periodo di prova. Vi consigliamo di predisporre due copie delle dimissioni e di farmi controfirmare una copia che rimarrà a voi.

Anche nel caso opposto, cioè è il datore di lavoro che vuole recedere, riceverete una lettera prima del termine del periodo. Nessuna comunicazione scritta è invece necessaria per l’esito positivo della prova: se il rapporto di lavoro prosegue oltre la scadenza allora il contratto diventa definitivo e per le dimissioni o il licenziamento sarà necessario dare un periodo di preavviso.

E’ bene infine ricordare che il periodo di prova viene automaticamente sospeso in caso di malattia, ferie, infortuni, ecc. In questi casi il termine si allunga proporzionalmente alle giornate non lavorate.

Dimissioni online

In molti hanno ancora dubbi e perplessità intorno alla nuova procedura di dimissioni online. Sul blog abbiamo cercato di riassumere nel modo più chiaro possibile i vari passi da compiere per dimettersi a partire dal 12 marzo 2016 ma sono arrivati alcuni importanti chiarimenti da Ministero del Lavoro.

Chi deve dimettersi online? Oltre ai profili già indicati al link sopra, devono effettuare la nuova procedura:

  • le lavoratrici in procinto di sposarsi, cioè tra la dati di pubblicazione di matrimonio e fino ad un anno dalla celebrazione
  • i lavoratori che si dimettono i quanto hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata
  • i lavoratori a tempo determinato che vogliono terminare anticipatamente il contratto di lavoro

Chi non deve dimettersi online? Ecco un elenco esaustivo di persone che non devo seguire la procedura telematica:
  • lavoratori domestici
  • lavoratrici in gravidanza
  • lavoratori nel periodo di prova
  • lavoratori del pubblico impiego
  • lavoratori marittimi
  • contratti a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e tirocini
  • risoluzione consensuali in sede protetta
Infine sia in caso di malattia sia per accordo tra le parti che vada a modificare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro, non è necessario il rinvio del modello ma solo la comunicazione all’Unilav.

[Aggiornamento del 09/06/2016] Tra quelli che non devono dimettersi online ci sono anche i lavoratori nel periodo di prova

Le dimissioni online dal 12 marzo 2016

Cambia la procedura delle dimissioni e della risoluzione consensuale che dal 12 marzo 2016 si potranno dare solo online attraverso l’invio di uno specifico modulo presente sul sito del Ministero del Lavoro.

L’articolo di riferimento è il numero 26 del decreto sulle semplificazioni (Dlgs n. 151/2015) che descrive in dettaglio la nuova procedura per tutti i casi in cui ci si voglia dimettere dal proprio posto di lavoro. Decade dunque la normativa finora attiva, prevista per contrastare le dimissioni “in bianco” che risale alla Riforma del Lavoro nel 2012,

Chi sono i destinatari di questa procedura? Rientrano nelle nuove regole tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato che vogliono dimettersi o risolvere consensualmente il loro rapporto di lavoro. Non rientrano invece i lavoratori domestici, le risoluzioni “in sede protetta” e le lavoratrici in gravidanza o con figlio minore di 3 anni. In quest’ultimo caso, valido anche per il padre, la convalida delle dimissioni deve avvenire presso la Direzione territoriale del Lavoro.

Cosa bisogno fare per dimettersi? Ci sono due strade percorribili:

  • la prima è fare tutto da soli ma è necessario avere un pin Inps ed essere iscritti al portale ClicLavoro del ministero
  • la seconda, più semplice, è rivolgersi a patronati, sindacati o enti bilaterali che effettueranno il riconoscimento dell’identità del lavoratore per poi procedere con la compilazione del modulo online utilizzando le proprie utenze per la procedura online

In generale consigliamo di procedere con la seconda strada a meno che non si sia già in possesso di un pin Inps. In caso contrario i tempi di preavviso si scontrano con quelli necessari per richiederlo (invio a casa tramite posta ordinaria).

Di seguito trovate i vari passi da compiere per dare le dimissioni a partire dal 12 marzo 2016:

  1. Accedere al sistema per le comunicazioni online del portale www.lavoro.gov.it 
  2. Prima di iniziare la compilazione del modulo per le dimissioni o per la risoluzione consensuale il sistema vi chiederà alcune informazioni per risalire al rapporto di lavoro in essere
  3. Il modulo di recesso dal rapporto di lavoro (al link un facsimile) è composto da 5 sezioni. Nel caso il rapporto di lavoro è antecedente al 2008 il lavoratore dovrà compilare tutte le sezioni, se posteriore al 2008 basterà indicare il codice fiscale dell’azienda per prepopolare i campi delle sezioni 2 e 3
  4. Nella sezione 4 è necessario indicare la data di decorrenza delle dimissioni 
  5. La sezione 5 invece verrà aggiornata automaticamente dal sistema e nel caso si sia fatto tutto da soli si procede alla trasmissione del modulo tramite PEC. Nel caso si stia procedendo con un patronato o sindacato, il modulo verrà stampato per procedere alla firma digitale da parte del lavoratore. In entrambe i casi viene apposta una “marca temporale” con l’indicazione della data e ora di invio
Una volta inviate le dimissioni, il lavoratore ha tempo 7 giorni per revocarle. Per farlo basta ripetere la procedura vista sopra indicando nella sezione 4 “Tipo di comunicazione” non più “dimissioni” ma “revoca”.

Diverse sono le criticità che emergono da questa nuova norma, come per esempio il caso in cui il sistema informatico fallisca l’invio o non sia disponibile. O ancora, cosa accade per le dimissioni per giusta causa? In generale sono molte le risposte che il testo dell’articolo 26 del Dlgs n. 151/2015 non contiene: stiamo a vedere se arriveranno chiarimenti dal ministero in tempo utile per l’inizio della nuova procedura.

[Aggiornamento del 28/09/2016] Oltre che ai patronati, sindacati o enti bilaterali, per dare le dimissioni online dopo il decreto correttivo del Jobs Act, ci si può rivolgere anche alle sedi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai consulente del lavoro.

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