Contratto Lavoro

Nonostante l’ASpI sia una misura di sostegno al reddito destinata ad un numero maggiore di lavoratori rispetto alla disoccupazione, resta invariata l’esclusione del lavoratore che da dimissioni o in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

E’ bene ricordare che la Riforma del Lavoro, non solo ha cambiato le procedure per le dimissioni volontarie, ma ha anche esteso da uno a tre anni di età del bambino il periodo di obbligatorietà della convalida delle dimissioni durante la maternità.

Oltre che per le dimissioni per giusta causa, hanno diritto all’ASpI i lavoatori nel caso di:

  • mancato pagamento della retribuzione
  • molestie sessuali nei luoghi di lavoro
  • modifiche peggiorative della mansioni lavorative
  • mobbing
  • variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda
  • spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza “comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive”
  • comportamento ingiurioso da parte di un superiore
  • trasferimento del dipendente ad un altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici
Per quanto riguarda la concessione dell’ASpI in caso di dimissioni volontarie durante il periodo di divieto di licenziamento, la madre o il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, hanno diritto all’indennità come nel caso di un licenziamento. 

Sul blog trovate le informazioni su mini-ASpI e gli importi massimi 2015.