Cambia la procedura delle dimissioni e della risoluzione consensuale che dal 12 marzo 2016 si potranno dare solo online attraverso l’invio di uno specifico modulo presente sul sito del Ministero del Lavoro.
L’articolo di riferimento è il numero 26 del decreto sulle semplificazioni (Dlgs n. 151/2015) che descrive in dettaglio la nuova procedura per tutti i casi in cui ci si voglia dimettere dal proprio posto di lavoro. Decade dunque la normativa finora attiva, prevista per contrastare le dimissioni “in bianco” che risale alla Riforma del Lavoro nel 2012,
Chi sono i destinatari di questa procedura? Rientrano nelle nuove regole tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato che vogliono dimettersi o risolvere consensualmente il loro rapporto di lavoro. Non rientrano invece i lavoratori domestici, le risoluzioni “in sede protetta” e le lavoratrici in gravidanza o con figlio minore di 3 anni. In quest’ultimo caso, valido anche per il padre, la convalida delle dimissioni deve avvenire presso la Direzione territoriale del Lavoro.
Cosa bisogno fare per dimettersi? Ci sono due strade percorribili:
- la prima è fare tutto da soli ma è necessario avere un pin Inps ed essere iscritti al portale ClicLavoro del ministero
- la seconda, più semplice, è rivolgersi a patronati, sindacati o enti bilaterali che effettueranno il riconoscimento dell’identità del lavoratore per poi procedere con la compilazione del modulo online utilizzando le proprie utenze per la procedura online
In generale consigliamo di procedere con la seconda strada a meno che non si sia già in possesso di un pin Inps. In caso contrario i tempi di preavviso si scontrano con quelli necessari per richiederlo (invio a casa tramite posta ordinaria).
Di seguito trovate i vari passi da compiere per dare le dimissioni a partire dal 12 marzo 2016:
- Accedere al sistema per le comunicazioni online del portale www.lavoro.gov.it
- Prima di iniziare la compilazione del modulo per le dimissioni o per la risoluzione consensuale il sistema vi chiederà alcune informazioni per risalire al rapporto di lavoro in essere
- Il modulo di recesso dal rapporto di lavoro (al link un facsimile) è composto da 5 sezioni. Nel caso il rapporto di lavoro è antecedente al 2008 il lavoratore dovrà compilare tutte le sezioni, se posteriore al 2008 basterà indicare il codice fiscale dell’azienda per prepopolare i campi delle sezioni 2 e 3
- Nella sezione 4 è necessario indicare la data di decorrenza delle dimissioni
- La sezione 5 invece verrà aggiornata automaticamente dal sistema e nel caso si sia fatto tutto da soli si procede alla trasmissione del modulo tramite PEC. Nel caso si stia procedendo con un patronato o sindacato, il modulo verrà stampato per procedere alla firma digitale da parte del lavoratore. In entrambe i casi viene apposta una “marca temporale” con l’indicazione della data e ora di invio
Una volta inviate le dimissioni, il lavoratore ha tempo 7 giorni per revocarle. Per farlo basta ripetere la procedura vista sopra indicando nella sezione 4 “Tipo di comunicazione” non più “dimissioni” ma “revoca”.
Diverse sono le criticità che emergono da questa nuova norma, come per esempio il caso in cui il sistema informatico fallisca l’invio o non sia disponibile. O ancora, cosa accade per le dimissioni per giusta causa? In generale sono molte le risposte che il testo dell’articolo 26 del Dlgs n. 151/2015 non contiene: stiamo a vedere se arriveranno chiarimenti dal ministero in tempo utile per l’inizio della nuova procedura.
[Aggiornamento del 28/09/2016] Oltre che ai patronati, sindacati o enti bilaterali, per dare le dimissioni online dopo il decreto correttivo del Jobs Act, ci si può rivolgere anche alle sedi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai consulente del lavoro.