Contratto Lavoro

Importi massimi 2016 disoccupazione

Sono stati pubblicati gli importi massimi attivi dal 1 gennaio 2016 per le due indennità di disoccupazione entrate in vigore lo scorso anno: NASpI e DIS-COLL. Oltre a questi importi l’Inps ha pubblicato anche i valori del trattamento di integrazione salariale e dell’indennità di mobilità.

E’ bene sottolineare che dallo scorso 1 maggio esistono due nuovi ammortizzatori sociali. Da una parte la NASpI sostituisce le vecchie indennità per tutti i lavoratori dipendenti e in apprendistato, mentre la DIS-COLL è destinata ai collaboratori coordinati e continuativi.

NASpI

Per il 2016 non cambiano i valori rispetto all’anno precedente. La retribuzione di riferimento è 1.195 euro: nel caso sia uguale o inferiore l’indennità è pari al 75% dell’importo percepito. Il valore massimo dell’indennità, in caso di retribuzione superiore a tale soglia, è di 1.300 euro (cioè il 75% più il 25% del differenziale tra la retribuzione percepita e 1.195 euro).

DIS-COLL
Gli importi e il funzionamento della disoccupazione per i contratti a progetto è la stessa della NASpI.


Integrazione salariale

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 914,96 euro 
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 1.099,70 euro 
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità 
La mobilità per quest’anno ha gli stessi importi dell’integrazione salariale, riportati sopra.

Disoccupazione agricola 
Per la disoccupazione agricola valgono gli stessi tetti dei due trattamenti appena illustrati:

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04 euro – importo massimo lordo è di 969,77 euro
  • retribuzione superiore a 2.098,04 euro – importo massimo lordo è di 1.165,58 euro
[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.
ASDI, l'assegno di disoccupazione

Dopo la NASpI arriva l’ASDI. Sebbene le sigle potrebbero confondere, l’assegno di disoccupazione che prende il via dal 1 maggio 2015, è una delle novità contenute nel Jobs Act e prende il via insieme all’indennità della “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”.

In poche parole per i lavoratori che hanno usufruito dell’intera durata della NASpI senza trovare un nuovo lavoro e si trovino in condizioni economiche disagiate, scatta l’assegno di disoccupazione. Almeno per il primo anno sarà data precedenza per la sua concessione alle famiglie con minorenni e ai lavoratori in età di pensionamento.

L’ASDI ha una durata massima di 6 mesi e il suo importo è pari al 75% dell’ultimo pagamento ricevuto per la NASpI.

Per ricevere l’assegno di disoccupazione è necessario che il lavoratore sia disponibile a seguire le attività di orientamento e formazione previste dai servizi per l’impiego.

Entro fine marzo 2015 poi, secondo quanto riportato nel Jobs Act, dovranno essere indicate con un decreto:

  • le soglie ISEE per accedere all’ASDI
  • i criteri di priorità per ottenere l’assegno
  • i limiti di reddito per il proseguimento della sua fruizione
  • le regole relative alle attività di orientamento e formazione

Sul blog si trova il testo della legge 183/2014 sull’Assegno di disoccupazione (ASDI) e una cronistoria di come è cambiata la disoccupazione negli ultimi anni.

[Aggiornamento del 18/01/2018] Dal 1 gennaio 2018 l’Inps ha comunicato che l’ASDI è stato abrogato, ora tra le misure a contrasto della povertà c’è il Reddito di Inclusione.


[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora l’ASDI si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.


[Aggiornamento del 11/04/2016] Sono stati pubblicati alcuni importanti chiarimenti su requisiti e funzionamento dell’assegno di disoccupazione con anche la definizione di “condizione economica di bisogno”.


[Aggiornamento del 08/03/2016] Sono stati chiariti alcuni punti per la concessione dell’ASDI (circolare Inps n. 47 del 3 marzo 2016).
Almeno uno dei due seguenti requisiti devono essere soddisfatti per ottenere l’assegno di disoccupazione:

  • presenza nel nucleo familiare di un minore di 18 anni
  • età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.

Da sottolineare che non ha diritto all’ASDI chi ha richiesto l’anticipazione della NASpI e chi ha iniziato la disoccupazione entro il 1 maggio 2015.

[Aggiornamento del 10/09/2015] Con l’approvazione del decreto sul riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive è stato introdotto il Patto di servizio personalizzato che ogni disoccupato deve sottoscrivere per poter continuare a percepire l’ASDI.

Come cambia la disoccupazione con il Patto di servizio

Con l’approvazione del decreto attuativo del Jobs Act sul riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive (4 settembre 2015 – legge n. 183/2014) è stato introdotto il “Patto di servizio personalizzato” che prevede l’obbligo da parte di chi percepisce la disoccupazione di frequentare una serie di iniziative o incontri pena la perdita dell’indennità.

Gli ammortizzatori sociali toccati da questo nuovo patto sono la NASpI, la Dis-Coll e l’ASDI. Con il nuovo decreto la domanda fatta per uno degli ammortizzatori elencati sopra equivale a dare una dichiarazione di immediata disponibilità da parte del disoccupato a frequentare corsi di formazione, riqualificazione o ad accettare offerte di lavoro adeguate.

I lavoratori disoccupati devono entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di NASpI o Dis-Coll recarsi nei Centri per l’impiego per sottoscrivere il Patto di servizio, in caso contrario sarà il centro a convocarli. Sono proprio questi centri, eredi dei vecchi uffici di collocamento, ad essere il fulcro di queste nuove politiche attive previste nel decreto.

Nel caso in cui non si rispetti il patto, e cioè una delle attività o iniziative programmate dai Centri per l’impiego, sono previste delle sanzioni diversificate in base all’indennità di disoccupazione che si percepisce ed al numero di assenze:

  • NASpI e DIS-COLL: decurtazione di un quarto o di una mensilità alla prima e seconda assenza in caso di convocazioni, dalla terza si perde lo stato di disoccupazione. Decurtazione di una mensilità in caso di assenza alle iniziative di carattere formativo, alla seconda si perde lo stato di disoccupazione
  • ASDI: per le convocazioni vale quanto detto sopra. Tuttavia in caso di assenza alle iniziative di carattere formativo, si perde lo stato di disoccupazione già alla prima assenza
  • Per tutte le tre le indennità in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua (legata cioè alle esperienze lavorative, al proprio curriculum professionale, alla distanza dal domicilio e alla retribuzione che deve essere superiore del 20% rispetto all’ultima indennità percepita) lo stato di disoccupazione decade subito
I vari centri, agenzie, istituti, sia pubblici che privati, coinvolti in questo riordino saranno coordinati da una nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (Anpal), attiva dal 1 gennaio 2016. Tra i compiti più importanti di questa agenzia c’è quello di definire il funzionamento dell’assegno di ricollocazione, una delle novità previste dalle politiche attive insieme al già citato Patto di servizio personalizzato.




[Aggiornamento del 11/04/2018] Ha ufficialmente preso il via l’assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018: fino a 5.000 euro per i disoccupati.


[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la disoccupazione si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.

Gli ultimi anni hanno portato forti cambiamenti ammortizzatori sociali e in particolare per l’indennità di disoccupazione che da ordinaria e ridotta è passata ad ASpI e mini-ASpI e ora, dal 1 maggio 2015, a NASpI.

Per capire com’è cambiata, sotto trovate una cronistoria della disoccupazione con alcune informazioni che vi faranno capire la sua evoluzione nel tempo:

  • NASpI – attiva dal 1 maggio 2015 (sostituisce ASpI e mini-ASpI)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni
    • Quanto dura – la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta sulla base degli ultimi 4 anni
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile per importi pari o inferiori a 1.195 euro. Per importi superiori si dovrà aggiungere il 25% del differenziale tra retribuzione mensile e l’importo sopra riportato
  • ASpI – non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – almeno 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto dura – da 10 a 16 mesi, in base all’età
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile 
  • Mini-ASpI – non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto dura – la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile 
  • Indennità di disoccupazione ordinaria – non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava – Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava – 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto durava – 8 mesi per disoccupati sotto i 50 anni e 12 mesi per disoccupati sopra i 50 anni
    • Importo – 60% della retribuzione media lorda degli ultimi tre mesi lavorati per 6 mesi (50% per i due mesi seguenti e 40% per gli altri)
  • Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti – non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava – Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava – 78 giornate di lavoro con 2 anni di anzianità contributiva
    • Quanto durava – 180 giorni
    • Importo – 35% della retribuzione per i primi 120 giorni (40% per successivi)

Gli ultimi anni hanno portato significative modifiche al mondo della “disoccupazione” che ora, a partire dal 1 maggio 2015, si chiamerà NASpI.

Una cronistoria degli ammortizzatori sociali può far capire meglio cosa è cambiato, non solo in termini di nomi, prima disoccupazione ordinarie e ridotta, poi ASpI e mini-ASpI, ora, con il Jobs Act del Governo Renzi, “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) che insieme al contratto a tutele crescenti è una delle novità più importanti delle norme sul mondo del lavoro da poco introdotte.

Come funziona? La nuova disoccupazione, che partirà il 1 maggio di quest’anno, prende il posto delle due precedenti e per la prima volta si avrà un’unica indennità sia per periodi di contribuzione lunghi sia per quelli brevi.

Chi ne ha diritto? La nuova disoccupazione ha gli stessi destinatari della precedente: lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa. Anche le esclusioni restano le stesse e cioè dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale e collaboratori a progetto che hanno un’indennità dedicata a loro, la DIS-COLL.

Quali sono i requisiti? Per ottenere la NASpI è necessario aver perso in modo involontario il lavoro, avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e aver lavorato almeno 18 giornate nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione. L’indennità può essere richiesta anche da chi si dimette per giusta causa.

Quanto dura? A differenza dei suoi predecessori, la durata della NASpI è legata alla contribuzione
degli ultimi 4 anni. L’indennità infatti ha una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo quadriennio, quindi per chi perde il lavoro dopo tanti anni di contribuzione, la durata della
disoccupazione è sensibilmente più lunga.

Nel caso in cui si riesca ad ottenere un nuovo contratto di lavoro non superiore ai 6 mesi, l’indennità viene sospesa d’ufficio fino ad un massimo sempre di 6 mesi. In caso di contratti di durata superiore, se rientrano nei limiti del reddito minimo, l’indennità si mantiene, in caso contrario decade. In tutti i casi, sia contratti di lavoro subordinati che autonomi, è obbligatoria la comunicazione all’Inps pena la perdita dell’indennità. Nel caso in cui si sia terminata la NASpI, si può richiedere l’assegno di disoccupazione per ulteriori 6 mesi.


Come si calcola l’indennità? Nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, l’indennità è pari al 75% di tale retribuzione. Se invece questa è superiore all’importo appena citato, si calcola il 75% su 1.195 euro più il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.195 euro. Per il 2015 il valore massimo dell’indennità di disoccupazione è di 1.300 euro mensili e a partire dal quinto mese di fruizione all’importo spettante va tolto il 3%.

Come si fa ad ottenerla? E’ necessario presentare una domanda in via telematica all’Inps entro 68 giorni dal termine del contratto di lavoro.

Leggi il testo della legge 183/2014 sulla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e una breve cronistoria di come è cambiata la disoccupazione nel tempo.

 

[Aggiornamento del 17/11/2021] Dal 1 gennaio 2022 cambiano i requisiti e gli importi della Naspi e della Dis-coll.


[Aggiornamento del 11/04/2018] Ha ufficialmente preso il via l’assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018: fino a 5.000 euro per i disoccupati.


[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la NASpI si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.


[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.


[Aggiornamento del 20/06/2016] Un provvedimento correttivo del Jobs Act ha chiarito i casi in cui si può percepire la NASpI anche lavorando.


[Aggiornamento del 21/03/2016] Sono stati pubblicati gli importi massimi per il 2016.


[Aggiornamento del 10/09/2015] Con l’approvazione del decreto sul riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive è stato introdotto il Patto di servizio personalizzato che ogni disoccupato deve sottoscrivere per poter continuare a percepire la NASpI.

Il Ministero del Lavoro ha varato il decreto che prevede incentivi per l’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (Decreto Direttoriale n. 264/2013).

Nello specifico il premio spetta a tutti i datori di lavoro che assumono nel corso del 2013 a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o in somministrazione, i lavoratori che nei dodici mesi precedenti l’assunzione siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

L’incentivo per l’assunzione è pari a 190,00 euro mensili per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Nel caso invece di assunzione a tempo determinato, il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi.

Sul blog trovate anche tutti gli incentivi all’assunzione dopo l’introduzione della Legge di Stabilità e il Pacchetto Lavoro del Governo Letta per l’occupazione dei giovani.

[Aggiornamento del 17/03/2014] La circolare Inps n. 32 del 13 marzo 2014 chiarisce alcuni punti riguardo l’incentivo. In caso di contratto a tempo determinato inferiore ai 6 mesi, il bonus spetta in misura proporzionale al periodo lavorato.
Per ottenere l’incentivo le aziende devono presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare attraverso il modulo “Lice” presente nel Cassetto previdenziale aziende sul sito Inps.it.

Dopo i chiarimenti introdotti da un emendamento del senato, che ha determinato il salario base e altri importanti elementi, per i collaboratori coordinati e continuativi prosegue anche nel 2014 la possibilità di richiedere la disoccupazione.

Novità! Per il 2015 cambiano le regole per ottenere l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto e non solo, da maggio arriva infatti la NASpI. Da non dimenticare poi che dal 1 gennaio 2016 il contratto a progetto inizierà a sparire a favore delle nuove tipologie contrattuali previste nel Jobs Act.

Per ottenere l’indennità una tantum per i Co.co.pro. (contratto a progetto) sono necessari alcuni requisiti:

  • monocommittenza, con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro
  • dato reddituale riferito all’anno precedente
  • accredito contributivo di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente
  • assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi

La domanda per la disoccupazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dei requisiti suddetti entro comunque il 31 dicembre 2014.

Per il 2014 è necessario presentare un nuovo modello per richiedere l’indennità, codice SR 140.

E’ bene sapere che l’indennità una tantum è concessa a che ha avuto solo contratti a progetto e non è assicurato presso altre casse previdenziali. Per quanto riguarda il reddito lordo nell’anno precedente, deve essere non superiore a 20.220 euro con un numero di mensilità non inferiore a uno.

L’indennità di disoccupazione ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una delle novità introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro e che andrà a sostituire la disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.

A partire dal 1 gennaio 2013 i lavoratori che hanno perso il lavoro possono richiedere l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di disoccupazione mini-ASpI, attiva anche per i periodi relativi al 2012 anche grazie al contributo licenziamento che le aziende devono versare all’Inps.

Novità! Dal 1 maggio 2015 l’ASpI e la mini-ASpI si fondono per dare vita alla NASpI.

Queste due nuove prestazioni a sostegno del reddito andranno a sostituire la disoccupazione ordinaria, la disoccupazione con requisiti ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità.

A chi spetta? L’ASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, e ai soci lavoratori di cooperativa. Non possono richiedere l’indennità di disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Diversa è invece la situazione per i lavoratori con contratto a progetto.

Tra le novità introdotte nel corso del 2013, c’è la possibilità di richiedere l’ASpI e la mini-ASpI anche per i soci lavoratori delle cooperative. Per questi l’importo sarà pari al 20% della misura delle indennità, in proporzione all’effettiva aliquota di contribuzione.

Quali sono i requisiti? Possono accedere all’ASpI i lavoratori in stato di disoccupazione che non abbiamo cessato il contratto per dimissioni o risoluzione consensuale, tranne che le donne nel periodo tutelato (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento del primo anno di vita del figlio) e per le dimissioni per giusta causa. Sul blog si trovano le informazioni su ASpI e dimissioni.

Per richiedere l’indennità di disoccupazione i lavoratori devono avere almeno un contributo versato nel biennio precedente alla richiesta e inoltre devono avere almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributi ASpI). Per avere un quadro chiaro della vostra situazione contributiva potete controllare i contributi versati dal sito Inps.

In caso di nuova occupazione, l’indennità viene sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi. Se il rapporto di lavoro cessa, l’ASpI riprende ad essere corrisposta  per il periodo residue spettante. Sia la sospensione che la ripresa avvengono d’ufficio, il lavoratore non deve dare comunicazioni. In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato superiore ai 6 mesi, l’indennità decade. Per eventuali dubbi sul blog trovate tutti i casi in cui si perde l’ASpI.

I periodi validi al raggiungimento dei requisiti sono anche quelli figurativi della maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero e l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino ad 8 anni di età nel limite dei 5 giorni lavorativi nell’anno solare.

Qual’è l’importo dell’indennità? Questa è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso questa sia inferiore ad un determinato importo fissato annualmente. Per il 2014 la retribuzione di riferimento è di 1.192,98 euro. Superato tale importo di retribuzione si calcola il 75% più una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo massimo.

A questa indennità di applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi ed un ulteriore 15% oltre i 12 mesi.

Quale è la durata dell’indennità? L’ASpi prevede un graduale aumento della durata in base all’età anagrafica. Esistono tre diverse fasce di età che corrispondono a tre diverse durate dell’ASpI. Sul blog si trovano i dati aggiornati dal 1 gennaio 2015.

Quale è il termine di presentazione della domanda? Per poter avere l’indennità di disoccupazione il lavoratore deve presentare domanda in via telematica, insieme con la dichiarazione di immediata disponibilità, entro due mesi dalla data in cui ha diritto al trattamento e cioè dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (es. il contratto termina il 1 febbraio, si ha diritto all’indennità a partire dal 9 febbraio, il termine delle domanda è il 9 aprile).

L’Inps ha pubblicato gli importi massimi mensili 2013 dell’ASpI, mini-ASpI, trattamento di integrazione salariale e indennità di mobilità.

Dal 1 gennaio 2013 l’importo massimo mensile di ASpI e mini-ASpI è di 1.152,90 euro.

Per quanto riguarda invece la mini-ASpI 2012, come per la disoccupazione agricola, gli importi massimi sono:

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.075,21 euro – importo massimo è di 931,28 euro
  • retribuzione superiore a 2.075,21 euro – importo massimo è di 1.119,32 euro
Per l’integrazione salariale l’importo massimo netto per il 2013 è di:
  • retribuzione inferiore o uguale a 2.075,21 euro – importo massimo è di 903,20 euro
  • retribuzione superiore a 2.075,21 euro – importo massimo è di 1.085,57 euro
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.



[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.


[Aggiornamento del 21/03/2016] Sono stati pubblicati gli importi massimi per il 2016.

In molti si stanno chiedendo come richiedere la mini-ASpI per i periodi di disoccupazione relativi al 2012. L’INPS ha chiarito i requisiti delle nuove modalità, in particolare con riferimento all’anno precedente, ma in molti hanno forti dubbi sul funzionamento soprattutto dopo l’eliminazione dei requisiti ridotti.

La novità dell’indennità di disoccupazione ASpI 2013, come anche i requisiti della mini-ASpI 2013, sono attive dal 1 gennaio ma cerchiamo di chiarire cosa accade per i periodi relativi al 2012:

  • i requisiti per richiedere la mini-ASpI sono almeno 78 giornate di lavoro nel 2012 e almeno un contributo nel biennio precedente. E’ importante sapere che non è richiesto lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda
  • la durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012
  • l’importo dell’indennità è calcolata in base a quanto stabilito dalla mini-ASpI. Sono stati pubblicati anche gli importi massimi.
  • la domanda deve essere presentata dal 1 gennaio al 2 aprile 2013. Le domande possono essere presentate via web, Contact Center (803.164), Patronati 
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