Contratto Lavoro

Cassa integrazione e Naspi - importi
Cassa integrazione e Naspi - importi

 
Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi dal 1 gennaio 2023 per integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e FIS) e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sempre dal gennaio di quest’anno cambia per i requisiti.

Integrazione salariale

Per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) gli importi dal 1 gennaio 2023 sono:

  • importo lordo 1.321,53 euro
  • importo netto 1.244,36 euro

Gli importi dei trattamenti è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%.

Assegno ordinario

Da inizio gennaio gli importi dell’assegno di integrazione salariale sulla base della retribuzione mensile lorda sono:

  • se inferiore a 2.406,02 il massimale è di 1.306,75
  • se compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 il massimale è di 1.506,19
  • se superiore a 3.803,33 il massimale è di 1.902,81

NASpI e DIS-COLL

Gli importi dell’indennità di disoccupazione variano sulla base della retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2023 se la retribuzione è:

  • Inferiore a 1.352,19, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile
  • Superiore a 1.352,19, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente. Il tetto massimo dell’importo erogabile per i primi 3 mesi è di 1.470,99 (successivamente ai 9o giorni l’importo si riduce)
Cassa integrazione e Naspi - importi
Cassa integrazione e Naspi - importi

 

Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi dal 1 gennaio 2022 per integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e FIS) e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sempre dal gennaio di quest’anno cambia per i requisiti.

Integrazione salariale

Per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) gli importi dal 1 gennaio 2022 non prendono più in considerazione la retribuzione lorda di riferimento e sono:

  • importo lordo 1.222,51 euro
  • importo netto 1.151,12 euro

Gli importi dei trattamenti è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%.

Assegno ordinario

Da inizio gennaio gli importi dell’assegno ordinario sulla base della retribuzione mensile lorda sono:

  • se inferiore a 2.225,74, massimale di 1.208,83
  • se compresa tra 2.225,74 e 3.518,34, massimale di 1.393,33
  • se superiore a 3.518,34, massimale di 1.760,23

NASpI e DIS-COLL

Gli importi dell’indennità di disoccupazione variano sulla base della retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2022 se la retribuzione è:

  • Inferiore a 1.250,87, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile
  • Superiore a 1.250,87, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente. Il tetto massimo dell’importo erogabile per i primi 3 mesi è di 1.360,77 (successivamente ai 9o giorni l’importo si riduce)

 

[Aggiornamento del 21/03/2023] Sono stati pubblicati i nuovi importi massimi 2023.

Cassa integrazione e Naspi - importi
Naspi e Dis-coll

 

Con la Manovra 2022 gli ammortizzatori sociali legati alla disoccupazione estendono il loro raggio di azione sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori.

Naspi e Dis-coll infatti dal 1 gennaio 2022 cambiano sostanzialmente su:

  • requisiti
  • durata
  • destinatari
  • importo

Vediamo più nel dettaglio, partiamo dai requisiti. Dal prossimo anno non valgono più le 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione. Per avere diritto alla Naspi bastano le 13 settimane minime lavorate nei quattro anni precedenti alla perdita del lavoro

Per quanto riguarda la durata, la Dis-coll, cioè la disoccupazione per co.co.co, dottorandi e ricercatori, viene estesa ai mesi di contribuzione accreditata dal 1 gennaio dell’anno precedente quello di cessazione del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di 12 mesi. Precedentemente erano la metà dei mesi accreditati fino ad un massimo di 6.

Dal 2022 la Naspi viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative agricole e consorzi (Oti). Importante notare quindi che questa categoria di operai agricoli esce dalla tutela della disoccupazione agricola.

Infine l’importo che cambia per Naspi e Dis-coll. Per chi entrerà in disoccupazione dal 1 gennaio 2022 la riduzione di tre punti percentuali per ogni mese si applica solo a partire dal sesto mese mentre precedentemente era dal quarto.

Cassa integrazione e Naspi - importi
Cassa integrazione e Naspi - importi

 

Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi dal 1 gennaio 2021 per integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e FIS) e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Integrazione salariale

Per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) gli importi dal 1 gennaio 2021 sono:

  • per retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48
    • importo lordo 998,18
    • importo netto 939,89
  • per retribuzione superiore a 2.159,48
    • importo lordo 1.199,72
    • importo netto 1.129,66

Gli importi dei trattamenti è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%.

Assegno ordinario

Da inizio gennaio gli importi dell’assegno ordinario sulla base della retribuzione mensile lorda sono:

  • se inferiore a 2.184,24, massimale di 1.186,29
  • se compresa tra 2.184,24 e 3.452,74, massimale di 1.367,35
  • se superiore a 3.452,74, massimale di 1.727,41

NASpI e DIS-COLL

Gli importi dell’indennità di disoccupazione variano sulla base della retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2021 se la retribuzione è:

  • Inferiore a 1.227,55, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile
  • Superiore a 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente. Il tetto massimo dell’importo erogabile per i primi 3 mesi è di 1.335,40 (successivamente ai 9o giorni l’importo si riduce)

 

[Aggiornamento del 21/03/2023] Sono stati pubblicati i nuovi importi massimi 2023.

[Aggiornamento del 17/11/2021] Dal 1 gennaio 2022 cambiano i requisiti e gli importi della Naspi e della Dis-coll.

Assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione prende ufficialmente il via dal 3 aprile 2018. Ora chi è disoccupato può contare su un importo medio di 3.500 euro da utilizzare per ritrovare un posto di lavoro.

Questo assegno è previsto dal Jobs Act e fino ad oggi era stato solo sperimentato su una platea ridotta di disoccupati. A partire da aprile  tutti quelli che ne hanno diritto potranno richiederlo per cercare un posto di lavoro attraverso i centri per l’impiego o le agenzie per il lavoro.

I requisiti per ottenere l’assegno di ricollocazione sono:

  • aver ricevuto la NASpI da almeno 4 mesi
  • chi ha diritto al Reddito di Inclusione con stipula del patto di servizio
  • lavoratori impiegati in aziende in crisi, ad esempio in cassa integrazione straordinaria

L’importo varia dai 250 ai 5.000 euro e varia in base al profilo del disoccupato e dalla difficoltà di ricollocare il lavoratore. Sono valutati elementi come il luogo di lavoro o la formazione.
I lavoratori che usufruiranno di questo incentivo riceveranno un accredito e potranno presentarsi in un ente, anche patronati e consulenti del lavoro. Se la procedura va a buon fine, cioè al disoccupato viene fatto un contratto di lavoro, allora l’ente o agenzia riceveranno la quota dell’assegno di ricollocazione.

[Aggiornamento del 02/02/2019] Vista l’istituzione del Reddito di cittadinanza (DL 28 gennaio 2019 n. 4) l’Anpal ha comunicato che non è più possibile richiedere l’assegno di ricollocazione.


[Aggiornamento del 17/05/2018] L’Anpal ha comunicato che a partire dal 14 maggio 2018 è entrato a regime l’assegno di ricollocazione.


[Aggiornamento del 12/04/2018] Sono emersi alcuni problemi sui sistemi informatici e quindi l’avvio dell’assegno di ricollocazione è stato rinviato a inizio maggio.

Disoccupazione all'estero

Sono state finalmente allineate le regole italiane a quelle della comunità europea per quanto riguarda la possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI all’estero.

Naturalmente quando parliamo di paesi esteri intendiamo i paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Per questi il regolamento comunitario prevede il mantenimento della disoccupazione fino a tre mesi nel caso in cui la persona cerchi lavoro all’estero.

Ci sono però degli obblighi che il lavoratore deve soddisfare per mantenere la NASpI maturata in Italia anche all’estero:

  • Rilascio della Did (dichiarazione di immediata disponibilità) entro 15 giorni dalla presentazione dalla domanda
  • Per quattro settimane si deve rimanere a disposizione degli operatori dei servizi per il lavoro
  • Deve iscriversi come richiedente lavoro negli uffici dello stato in cui si reca (e sottostare agli obblighi previsti dal paese ospitante)

In poche parole, per i primi tre mesi di percezione della NASpI i Centri per l’Impiego non possono convocare questi lavoratori disoccupati o applicare le sanzioni relative al non rispetto del Patto di servizio
Dal primo giorno del quarto mese le persone che percepiscono l’indennità di disoccupazione dovranno partecipare attivamente alle iniziative di politica attiva, altrimenti rientrano le sanzioni viste sopra.
Tutte queste indicazioni, in caso di ricerca di lavoro all’estero, sono valide per le varie indennità di disoccupazione: NASpI, Dis-Coll, ASDI. Per approfondimenti si può consultare la circolare Inps n. 177 del 28 novembre 2017.
DIS-COLL

Dopo il decreto Milleproroghe, ora è il Jobs Act del Lavoro Autonomo a prolungare la durata della DIS-COLL oltre il 30 giugno 2017.

Torniamo indietro di qualche mese: a febbraio l’Inps aveva comunicato l’abolizione della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Naturalmente questa notizia aveva destato scalpore tra i tanti lavoratori a progetto in Italia e alla fine il governo decise di inserire una proroga dal 1 gennaio al 30 giugno di quest’anno per questo ammortizzatore sociale.

Ora grazie al Jobs Act del Lavoro Autonomo (circolare n. 115 del 19 luglio 2017) sono stati trovate le risorse per stabilizzare e estendere questa indennità di disoccupazione dal 1 luglio fino alla fine del 2017. Come già abbiamo anticipato nelle novità del Jobs Act, ora questa prestazione viene estesa anche ad assegnesti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Quindi buone notizie non solo per lavoratori co.co.co, anche a progetto (iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps), ma anche per tutti gli studiosi italiani delle università e istituti di ricerca.

I requisiti, le modalità di presentazione della domande e la durata dell’indennità restano quelle già indicate nel post della DIS-COLL. Per quanto riguarda invece gli importi, sono stati pubblicati sul blog quelli massimi relativi al 2017.

Lavoro autonomo

Sono molte le novità che il Jobs Act del lavoro autonomo introduce per gli oltre 2 milioni di professionisti in Italia.

Le misure destinate a professionisti iscritti agli Albi, partite Iva e collaborati introducono maggiori tutele su molti temi cari ai lavoratori autonomi. Dopo l’approvazione della Camera il 9 marzo 2017, ora il Ddl passa al Senato.

Vediamo in dettaglio le principali novità:

  • Malattia: in caso di malattia o infortunio, se si svolte un’attività lavorativa continuativa, il rapporto di lavoro non si estingue e può essere sospeso fino a 150 giorni. Nel caso di eventi gravi si può anche sospendere il versamento dei contributi fino a due anni
  • Maternità: viene esteso da 3 a 6 mesi la durata del congedo parentale che ora si potrà utilizzare fino al terzo anno del bambino
  • Pagamenti: diventano illegali le clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o contratti che prevedono il pagamento ad oltre 60 giorni dall’emissione della fattura
  • Formazione: diventano totalmente deducibili, nel limite massimo di 10mila euro, le spese per l’iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi. Il limite della deducibilità scende a 5mila euro annui in caso di spese legate a certificazioni, orientamento e attività a sosteno dell’autoimprenditorialità
  • Appalti: le pubbliche amministrazioni possono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l’assegnazione di incarichi specifici. Inoltre è possibile accedere ai piani operativi regionali e nazionali che utilizzano i fondi europei
  • Dis-Coll: grazie ad un’altra modifica la disoccupazione per i collaboratori a progetto diventa strutturale e viene estesa anche ad assegnesti e dottorandi di ricerca con borsa di studio (previsto un incremento di aliquota contributiva dello 0,51%)
  • Smart working: ai professionisti che lavorano in modalità “agile” non potrà essere corrisposto un compenso inferiore a quello dei colleghi che svolgono le stesse mansioni in azienda. Inoltre vengono disciplinati i tempi di riposo (diritto alla disconnesione)
  • Invenzioni: già previsto per i lavoratori dipendenti, viene esteso anche a quelli autonomi il diritto di utilizzazione economica degli apporti originali e delle invenzioni realizzati durante il rapporto di lavoro
Scarica il testo (pdf) del Ddl sul lavoro autonomo.


[Aggiornamento del 23/08/2017] Dal 1 luglio 2017 continua la disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa grazie ai fondi trovati dal Jobs Act dei Lavoratori Autonomi.


[Aggiornamento del 11/05/2017] E’ stato definitivamente approvato al Senato il disegno di legge che prevede le tutele per il lavoro autonomo.

Importi massimi 2016 disoccupazione

L’Inps ha pubblicato gli importi massimi attivi dal 1 gennaio 2017 per le due indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Oltre a questi importi sono stati pubblicati dall’Istituto Previdenziale anche i valori del trattamento di integrazione salariale e dell’indennità di mobilità.

NASpI

Per il 2017 non cambiano i valori rispetto all’anno precedente. La retribuzione di riferimento è 1.195 euro: nel caso sia uguale o inferiore l’indennità è pari al 75% dell’importo percepito. Il valore massimo dell’indennità, in caso di retribuzione superiore a tale soglia, è di 1.300 euro (cioè il 75% più il 25% del differenziale tra la retribuzione percepita e 1.195 euro).

DIS-COLL
Per ora questo ammortizzatore sociale è previsto fino al 30 giugno 2017 grazie al decreto Milleproroghe, anche se ad inizio anno l’Inps aveva comunicato la sua abolizione. L’obiettivo è quello di far rientrare la DIS-COLL all’interno della Legge delega sul Lavoro autonomo in modo da renderla strutturale.

Gli importi e il funzionamento della disoccupazione per i contratti a progetto è la stessa della NASpI.


Integrazione salariale

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 914,96 euro 
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 1.099,70 euro 
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità 
La mobilità è stata abrogata dalla Riforma Fornero a partire dal 1 gennaio 2017.

Disoccupazione agricola 
Per la disoccupazione agricola valgono gli stessi importi dell’Integrazione salariale.

[Aggiornamento del 23/08/2017] Dal 1 luglio 2017 continua la disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa grazie ai fondi trovati dal Jobs Act dei Lavoratori Autonomi.

Abrogata la mobilità, c'è solo la NASpI

Dal 1 gennaio 2017 la Riforma Fornero (legge n.92/2012) introduce importanti novità negli ammortizzatori sociali. Da inizio anno infatti nei casi di disoccupazione volontaria:


Per i lavoratori disoccupati quindi resta un’unica indennità, la NASpI. Quindi per chi viene licenziato dopo il 31 dicembre 2016 deve richiedere, se ha i requisiti, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” che spetta a lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa. 

Restano invece esclusi dalla richiesta di questa tipologia di ammortizzatori sociali i dipendenti pubblici, operai agricoli, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale e collaboratori a progetto che hanno un’indennità dedicata a loro, la DIS-COLL.
Naturalmente, insieme con l’abrogazione della mobilità, cessa anche il contributo pagato dalle aziende di 0,30% (0,80% per l’edilizia) sulla retribuzione imponibile: cala quindi il costo del lavoro. Ma accanto a questa abrogazione, viene introdotto il ticket licenziamento pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettivo e per un massimo di tre anni per i lavoratori a tempo indeterminato.
Gli importi dell’indennità di disoccupazione sono leggermente diversi rispetto a quelli della mobilità, infatti l’importo massimo della NASpI è di 1.300 euro, sicuramente inferiore rispetto a quanto avrebbe percepito un lavoratore in mobilità. Cambiano però anche i requisiti, più stringenti quelli della mobilità, mentre ora bastano 13 settimane per ottenere l’indennità di disoccupazione.

[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la NASpI si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.

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