Contratto Lavoro

A partire dal 1 gennaio 2015 la durata dell’indennità di disoccupazione ASpI aumenta di due mesi rispetto all’anno precedente con una crescita del 25% se confrontata alla vecchia ordinaria.

Questo incremento, che segue quelli già avvenuti nel triennio 2013-2015 (art. 2, Legge n. 92/2012 Riforma del Lavoro), cioè da quando è stata introdotta questa indennità, ha portato a regime la durata dell’ASpI a:

  • 10 mesi – disoccupati di età inferiore a 50 anni
  • 12 mesi – disoccupati di età pari o superiore ai 50 anni e fino a 54 anni e 364 giorni
  • 16 mesi – disoccupati da 55 anni in su nei limiti della contribuzione degli ultimi due anni
Dal 1 gennaio 2015 poi sono anche aumentati gli importi massimi dell’indennità. 
Nelle ultime settimane si è molto parlato di questi ammortizzatori sociali dopo l’approvazione alla Camera del Jobs Act in cui sono presenti gli articoli che prevedono:

  • l’unificazione dell’ASpI e mini-ASpI con l’arrivo della NASpI e il conseguente adattamento della durata dell’indennità ai contributi versati dal lavoratore
  • l’ulteriore incremento della durata massima della disoccupazione per chi ha alle spalle molti anni di contributi versati
  • l’introduzione dal 1 marzo 2015 del contratto a tutele crescenti

In attesa del passaggio al Senato, il Jobs Act è stato approvato il 25 novembre 2014 della Camera che ha apportato alcune modifiche alle norme presenti nel disegno di legge.

Vediamo più nello specifico il testo e le modifiche che avranno un impatto rilevante nel mondo del lavoro italiano.

  • Articolo 18: le modifiche a questo articolo, che ha fatto tanto scalpore, saranno applicate solo per i nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. In poche parole per questi contratti è esclusa la possibilità di reintegro in caso di licenziamenti economici per i quali è però previsto un indennizzo economico legato all’anzianità di servizio. Restano invece inalterate le regole per il reintegro legate ai licenziamenti discriminatori
  • Forme contrattuali: entro sei mesi dall’entrata in vigore del Jobs Act sarà presentato un testo di revisione delle tipologie contrattuali. L’intento è quello di puntare alla sola forma contrattuale del tempo indeterminato a tutele crescenti con la conseguente estinzione dei contratti a progetto e tempo determinato
  • ASpI: è prevista l’unificazione tra ASpI e mini-ASpI (NASpI) con l’estensione di questo ammortizzatore anche alle collaborazioni coordinate e continuative. Tra le novità introdotte c’è anche l’assegno di disoccupazione che scatta al termine della NASpI.
  • Demansionamento: l’interesse dell’impresa deve essere bilanciato con il diritto del lavoratore alla tutela della propria professionalità. Per questo sono stati previsti dei limiti alla modifica dell’inquadramento lavorativo (art. 13 Statuto dei Lavoratori)
  • Maternità: sono state modificate le norme relative a congedo obbligatorio e facoltativo, con l’obiettivo di allungare i tempi e rendere più flessibile la loro fruizione
Leggi il testo del disegno di legge Jobs Act (pdf) dopo il passaggio alla Camera.

[Aggiornamento del 04/12/2014] Il testo così come approvato dalla Camera è passato anche al Senato e quindi dal 3 dicembre 2014 il Jobs Act con le modifiche riportate sopra sono legge. 

Con l’arrivo dell’ASpI il panorama degli ammortizzatori sociali è cambiato non di poco. Oltre ai nuovi requisiti, è bene conoscere anche i termini della decadenza di questa indennità.

Quando c’è la perdita dello stato di disoccupazione? L’ASpI viene sospesa non soltanto per contratti di lavoro subordinato ma anche per le cosiddetta collaborazione coordinata e continuativa, in poche parole per il contratto a progetto.

La Cassazione (sentenza n.20826 del 2 ottobre 2014) ha affermato che in caso di attività lavorativa autonoma, come i contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.), si perde lo stato di disoccupazione e quindi il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI e anche l’indennità di mobilità.

Il 12 marzo 2014 è stato approvato il decreto legge n.34/2014 (Jobs Act) con importanti provvedimenti a favore dell’occupazione e della semplificazione nel mercato del lavoro.

A partire dal 19 maggio (Gazzetta Ufficiale n. 114) il Jobs Act è legge e nella conversione sono state modificate alcune delle indicazioni che trovate sotto.

  • Contratto di lavoro a tempo determinato: cambiano le regole rispetto alla recente Riforma del Lavoro. Viene portato da 12 a 36 mesi il limite massimo della durata di un contratto di lavoro a termine senza causale. C’è inoltre la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte questa tipologia di contratto entro il limite dei tre anni. Infine il numero massimo di contratti a tempo determinato che un’azienda può stipulare è il 20% dell’intero organico. 
  • Contratto di apprendistato: non è più necessario aver confermato in precedenza apprendisti per assumerne di nuovi. Inoltre non è più obbligatorio presentare in forma scritta il piano formativo individuale e durante le ore di formazione la retribuzione è del 35% della normale paga. 
  • Ammortizzatori sociali: sono state individuate le linee guida per garantire un maggiore tutela per tutti i lavoratori. L’intenzione del governo è rivedere la distinzione tra ASpI e mini-ASpI, di incrementare la durata della disoccupazione ed estenderla ai contratti a progetto con l’arrivo da maggio 2015 della NASpI.
  • Forme contrattuali: tentare di omogenizzare, in altre parole di ridurre, i tanti CCNL esistenti in Italia e introdurre un nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
  • Maternità: si vuole garantire a tutte le madri, anche con contratto di lavoro parasubordinato, il diritto alla maternità, con un sistema di tutela universale.
[Aggiornamento del 27/11/2014] Con il passaggio alla Camera del testo del disegno di legge, sono stati modificati alcuni articoli relativi all’articolo 18 e forme contrattuali. 

Il Ministero del Lavoro ha varato il decreto che prevede incentivi per l’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (Decreto Direttoriale n. 264/2013).

Nello specifico il premio spetta a tutti i datori di lavoro che assumono nel corso del 2013 a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o in somministrazione, i lavoratori che nei dodici mesi precedenti l’assunzione siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

L’incentivo per l’assunzione è pari a 190,00 euro mensili per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Nel caso invece di assunzione a tempo determinato, il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi.

Sul blog trovate anche tutti gli incentivi all’assunzione dopo l’introduzione della Legge di Stabilità e il Pacchetto Lavoro del Governo Letta per l’occupazione dei giovani.

[Aggiornamento del 17/03/2014] La circolare Inps n. 32 del 13 marzo 2014 chiarisce alcuni punti riguardo l’incentivo. In caso di contratto a tempo determinato inferiore ai 6 mesi, il bonus spetta in misura proporzionale al periodo lavorato.
Per ottenere l’incentivo le aziende devono presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare attraverso il modulo “Lice” presente nel Cassetto previdenziale aziende sul sito Inps.it.

Dopo i chiarimenti introdotti da un emendamento del senato, che ha determinato il salario base e altri importanti elementi, per i collaboratori coordinati e continuativi prosegue anche nel 2014 la possibilità di richiedere la disoccupazione.

Novità! Per il 2015 cambiano le regole per ottenere l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto e non solo, da maggio arriva infatti la NASpI. Da non dimenticare poi che dal 1 gennaio 2016 il contratto a progetto inizierà a sparire a favore delle nuove tipologie contrattuali previste nel Jobs Act.

Per ottenere l’indennità una tantum per i Co.co.pro. (contratto a progetto) sono necessari alcuni requisiti:

  • monocommittenza, con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro
  • dato reddituale riferito all’anno precedente
  • accredito contributivo di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente
  • assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi

La domanda per la disoccupazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dei requisiti suddetti entro comunque il 31 dicembre 2014.

Per il 2014 è necessario presentare un nuovo modello per richiedere l’indennità, codice SR 140.

E’ bene sapere che l’indennità una tantum è concessa a che ha avuto solo contratti a progetto e non è assicurato presso altre casse previdenziali. Per quanto riguarda il reddito lordo nell’anno precedente, deve essere non superiore a 20.220 euro con un numero di mensilità non inferiore a uno.

A partire dal 1 gennaio 2014 cambiano gli importi dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpi. Ma non solo, l’Inps ha pubblicato anche gli importi massimi del trattamento di integrazione salariale e indennità di mobilità.

ASpI e mini-ASpI 2014
L’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI hanno uno stesso importo mensile massimo, 1.165,58 euro, con una retribuzione di riferimento sempre per quest’anno di 1.192,98 euro.

Integrazione salariale 2014

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04 euro – importo massimo netto è di 913,14 euro
  • retribuzione superiore a 2.098,04 euro – importo massimo netto è di 1.097,51 euro
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità 2014
La mobilità per quest’anno ha gli stessi importi dell’integrazione salariale, riportati sopra.

Disoccupazione agricola 2014
Per la disoccupazione agricola valgono gli stessi tetti dei due trattamenti appena illustrati:

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04 euro – importo massimo lordo è di 959,22 euro
  • retribuzione superiore a 2.098,04 euro – importo massimo lordo è di 1.152,90 euro


[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.


[Aggiornamento del 21/03/2016] Sono stati pubblicati gli importi massimi per il 2016.

Dal 1 gennaio 2014 aumenta il cosiddetto ticket licenziamento in caso di risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Questo contributo è dovuto nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera il diritto all’ASpI. Le quote infatti versate dall’azienda all’Inps servono proprio a finanziare questa indennità di disoccupazione.

A partire dal 1 gennaio il ticket licenziamento passa da 483,80 a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 3 anni. La quota massima prevista è di 1.466,83 euro.

Questo contributo in caso di licenziamento è dovuto anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendone diritto, non percepisca effettivamente l’indennità ASpI. Ci sono però alcune eccezioni, nel caso di:

  • dimissioni volontarie (tranne quelle avvenute durante il periodo di maternità)
  • risoluzione consensuali (tranne quelle avvenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo)
  • decesso del lavoratore
  • licenziamenti dopo cambi di appalto, ai quali però siano seguite assunzioni presso altri datori di lavoro
  • licenziamenti nel settore edile per completamento delle attività e chiusura del cantiere

A volte i lavoratori dimenticano che per poter avere l’ASpI è necessaria la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

In poche parole in caso di disoccupazione involontaria (es. licenziamento o cessazione di un contratto), il lavoratore è obbligato a recarsi presso il Centro per l’impiego di competenza per dare la dichiarazione di immediata disponibilità.

Questa dichiarazione è uno dei requisiti per poter ottenere l’ASpI o la mini-ASpI. Tuttavia, proprio per semplificare l’iter, è possibile rilasciare questa dichiarazione al momento della presentazione della domanda di disoccupazione.

Sarà poi la stessa Inps a mettere a disposizione dei Centri per l’impiego le dichiarazioni dei lavoratori.

Per facilitare quindi la procedura relativa alla disoccupazione, sono stati anche modificati i moduli per la richiesta di ASpI e mini-ASpI:

L’indennità di disoccupazione ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una delle novità introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro e che andrà a sostituire la disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.

A partire dal 1 gennaio 2013 i lavoratori che hanno perso il lavoro possono richiedere l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di disoccupazione mini-ASpI, attiva anche per i periodi relativi al 2012 anche grazie al contributo licenziamento che le aziende devono versare all’Inps.

Novità! Dal 1 maggio 2015 l’ASpI e la mini-ASpI si fondono per dare vita alla NASpI.

Queste due nuove prestazioni a sostegno del reddito andranno a sostituire la disoccupazione ordinaria, la disoccupazione con requisiti ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità.

A chi spetta? L’ASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, e ai soci lavoratori di cooperativa. Non possono richiedere l’indennità di disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Diversa è invece la situazione per i lavoratori con contratto a progetto.

Tra le novità introdotte nel corso del 2013, c’è la possibilità di richiedere l’ASpI e la mini-ASpI anche per i soci lavoratori delle cooperative. Per questi l’importo sarà pari al 20% della misura delle indennità, in proporzione all’effettiva aliquota di contribuzione.

Quali sono i requisiti? Possono accedere all’ASpI i lavoratori in stato di disoccupazione che non abbiamo cessato il contratto per dimissioni o risoluzione consensuale, tranne che le donne nel periodo tutelato (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento del primo anno di vita del figlio) e per le dimissioni per giusta causa. Sul blog si trovano le informazioni su ASpI e dimissioni.

Per richiedere l’indennità di disoccupazione i lavoratori devono avere almeno un contributo versato nel biennio precedente alla richiesta e inoltre devono avere almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributi ASpI). Per avere un quadro chiaro della vostra situazione contributiva potete controllare i contributi versati dal sito Inps.

In caso di nuova occupazione, l’indennità viene sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi. Se il rapporto di lavoro cessa, l’ASpI riprende ad essere corrisposta  per il periodo residue spettante. Sia la sospensione che la ripresa avvengono d’ufficio, il lavoratore non deve dare comunicazioni. In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato superiore ai 6 mesi, l’indennità decade. Per eventuali dubbi sul blog trovate tutti i casi in cui si perde l’ASpI.

I periodi validi al raggiungimento dei requisiti sono anche quelli figurativi della maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero e l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino ad 8 anni di età nel limite dei 5 giorni lavorativi nell’anno solare.

Qual’è l’importo dell’indennità? Questa è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso questa sia inferiore ad un determinato importo fissato annualmente. Per il 2014 la retribuzione di riferimento è di 1.192,98 euro. Superato tale importo di retribuzione si calcola il 75% più una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo massimo.

A questa indennità di applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi ed un ulteriore 15% oltre i 12 mesi.

Quale è la durata dell’indennità? L’ASpi prevede un graduale aumento della durata in base all’età anagrafica. Esistono tre diverse fasce di età che corrispondono a tre diverse durate dell’ASpI. Sul blog si trovano i dati aggiornati dal 1 gennaio 2015.

Quale è il termine di presentazione della domanda? Per poter avere l’indennità di disoccupazione il lavoratore deve presentare domanda in via telematica, insieme con la dichiarazione di immediata disponibilità, entro due mesi dalla data in cui ha diritto al trattamento e cioè dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (es. il contratto termina il 1 febbraio, si ha diritto all’indennità a partire dal 9 febbraio, il termine delle domanda è il 9 aprile).

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