Contratto Lavoro

Ferie maturate e godute

E’ una norma che c’è ormai da oltre 10 anni ma quando si arriva a dicembre è sempre il caso di rinfrescarla. Entro il 31 del mese è necessario aver preso almeno due settimane delle ferie maturate nell’anno di riferimento.

Le ferie non godute sono un tema che già abbiamo trattato nel blog e che solleva molte perplessità nei lavoratori: scadono? E quando? Possono essere monetizzate? Le risposte non sempre sono a portata di mano visto anche che spesso gli ufficio del personale danno versioni differenti rispetto a quelle previste dalla legge.

Come già anticipato nei molti post relativi alla ferie dei vari CCNL, queste sono un diritto irrinunciabile, devono essere retribuite e non inferiori a 4 settimane all’anno. Di queste 2 settimane devono essere obbligatoriamente utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state maturate. Quindi per esempio:

  • due settimane devono essere utilizzate entro l’anno di maturazione
  • due settimane entro giugno dei due anni successivi alla maturazione (es. ferie 2015 consumate entro giugno 2017)

Per i datori di lavoro che non concedono le ferie spettanti, esistono delle specifiche sanzioni che variano di importo in base ai lavoratori coinvolti (da un minimo di 100 euro ad un massimo di 4.500 euro).

Cerchiamo di fare chiarezza sui dubbi per le ferie non godute e rispondiamo ad alcune domande. Vengono pagate? Quando scadono? Come comportarsi e cosa ci si deve aspettare in caso di licenziamento o  dimissioni. Ma soprattutto cosa è cambiato con la Spending Review e lo stop alla monetizzazione delle ferie?

Per prima cosa è bene sottolineare il fatto che le ferie non godute non possono essere pagate, a differenza invece dei permessi non goduti. Le ferie maturate e scadute (quindi non utilizzate), non possono essere monetizzate. Questo è quello che affermano i decreti legislativi n.66 del 2003 e n.213 del 2004.

Novità! L’unico modo per vedersi pagate le ferie non godute è in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni, licenziamento o termine del contratto a tempo determinato. Tuttavia, mentre non cambia nulla nel settore privato, in quello pubblico questa regola rimane valida solo per quest’anno nei contratti cessati prima del 7 luglio 2012. Infatti l’articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 (convertito in legge 135/2012 o Spending Review) prevede il divieto di monetizzazione per le ferie anche in caso di contratti scaduti o terminati. Questa norma naturalmente ha sollevato molte perplessità e proteste in particolare tra i docenti a tempo della scuola.

Quando scadono le ferie? Secondo il decreto legislativo n.66 le ferie sono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore a cui spettano almeno quattro settimane di ferie retribuite. Due devono essere fatte entro l’anno di maturazione, e per le restanti? Le ferie non godute devono essere utilizzate nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Quindi scadono entro il 30 giugno dei due anni successivi alla maturazione.

Nel Collegato Lavoro ci sono nuove sanzioni per il mancato riconoscimento delle ferie che, come detto sopra, sono un diritto irrinunciabile. Nel caso in cui vi rimangano molte ferie da utilizzare e siete a ridosso della scadenza, di solito sarete forzati dal vostro datore di lavoro a prendere le ferie fino a esaurire quelle in scadenza. Se non ricevete comunicazione, vi consiglio di recarvi all’ufficio del personale e chiedere spiegazioni.

Leggi tutte le informazioni su ferie nel commercio, colf e badanti, metalmeccanici, scuola e i diritti dei lavoratori sulle ferie.

[Aggiornamento del 20/06/2018] Ecco quali ferie è necessario consumare entro il 30 giugno di ogni anno.


[Aggiornamento del 25/08/2014] Oltre che in caso di ferie residue al momento del termine del rapporto di lavoro (come già detto sopra), si possono monetizzare le ferie anche quando queste siano eccedenti il periodo minimo di quattro settimane (sentenza Corte di Cassazione n.16735/2014). Naturalmente, in quest’ultimo caso, la condizione è avere ferie in scadenza, cioè non utilizzate nei 18 mesi successivi alla maturazione.

[Aggiornamento del 14/12/2015] E’ bene sapere che al termine di ogni anno per legge è necessario consumare almeno due settimane di ferie maturate in corso d’anno.

Viste le molte richieste, cerchiamo di chiarire come funzionano le regole relative ad orario di lavoro e riposi e soprattutto le sanzioni previste per i datori di lavoro che non rispettano la normativa.

Orario settimanale
Il normale orario lavorativo è di 40 ore settimanali. La durata massima non può superare la media di 48 ore ogni 7 giorni, tra lavoro ordinario e straordinario, svolte nell’arco di 4 mesi o in un lasso di tempo più ampio in base alla contrattazione collettiva.
In caso di superamento dell’orario la sanzione amministrativa è:

  • da 200 a 1.500 euro
  • da 800 a 3.000 euro in caso si riferisca a più di 5 lavoratori e per almeno tre periodi
  • da 2.000 a 10.000 euro in caso si riferisca a più di 10 lavoratori e per almeno cinque periodi

Riposi settimanali
La durata del riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore ogni 7 giorni, fruito di regola la domenica e cumulato al riposo giornaliero. Questo riposo deve essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
In mancato rispetto dei riposi, la sanzione amministrativa è:

  • da 200 a 1.500 euro
  • da 800 a 3.000 euro in caso si riferisca a più di 5 lavoratori e per almeno tre periodi
  • da 2.000 a 10.000 euro in caso si riferisca a più di 10 lavoratori e per almeno cinque periodi

Riposi giornalieri
Ogni 24 ore, al lavoratore spettano almeno 11 ore di riposo consecutivo. In mancato rispetto dei riposi, la sanzione amministrativa è:

  • da 100 a 300 euro
  • da 600 a 2.000 euro in caso si riferisca a più di 5 lavoratori e per almeno tre periodi di 24 ore
  • da 1.800 a 3.000 euro in caso si riferisca a più di 10 lavoratori e per almeno cinque periodi di 24 ore
Oltre a quelle elencate sopra, esistono anche delle sanzioni a carico del lavoratore nel caso di mancato rispetto dell’orario di lavoro che possono portare fino alla sospensione.

Le ferie sono tra i diritti del lavoratore più importanti, a cui non si può rinunciare. Tra la richiesta dei giorni e le ferie maturate è bene conoscere alcuni elementi fondamentali per difendere i proprio diritti.

L’articolo 2109 del Codice Civile prevede un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Questo periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione. Le due settimane restanti di quelle maturate, vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

In caso di mancato godimento, è bene sapere come comportarsi in caso di ferie non godute, con tutte le informazioni anche sulla scadenza.

Da leggere anche tutte le indicazioni sulle ferie nel contratto commercio, metalmeccanici, colf e badanti, scuola e telecomunicazioni.

Non molti sanno che le regole per i permessi (o ROL) non goduti sono molto differenti rispetto a quelli applicati alle ferie.

Mentre per le ferie non godute non ci può essere monetizzazione, i permessi non goduti devono essere pagati, secondo la retribuzione del livello, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza.

Quando scadono i permessi? I permessi non utilizzati entro l’anno in cui sono stati maturati decadono. Tuttavia possono essere utilizzati fino alla scadenza del 30 giugno (dell’anno successivo). Entro tale data, se non utilizzati, devono essere pagati.

Spesso accade che, proprio a ridosso della scadenza, i datori di lavoro forzino i lavoratori a prendere i permessi residui per evitare il pagamento.

Leggi le novità dei permessi per il contratto commercio 2011,  le informazioni su ferie e permessi dei CCNL, sui permessi ex-festività, sui permessi per visita medica e sulla banca ore.

Nel Collegato Lavoro 2010 cambiano le sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le normative su orario di lavoro, ferie e riposi.

Le nuove sanzioni del Collegato Lavoro introducono un sistema progressivo: cioè l’aumento della somma da pagare se le violazioni riguardano più lavoratori e se sono ripetute nel tempo.

Superamento della durata media dell’orario di lavoro – Non deve superare le 48 ore in 7 giorni. In caso di inosservanza sanzione da 100 a 750 euro; da 400 a 1.500 euro se la violazione è rilevata su più di 5 dipendenti o almeno in 3 periodi (4, 6 o 12 mesi). Leggi tutte le regole per orario di lavoro e riposi.

Mancata concessione del riposo H24 – Il riposo deve essere di almeno 24 ore ogni 7 giorni. Il riposo settimanale (di solito la domenica) cumula con le ore di riposo giornaliero. Multa da 1.000 a 5.000 euro se l’inosservanza si riferisce a più di 10 dipendenti o è stata rilevata in 5 periodi.

Mancato riconoscimento delle ferie – Al datore di lavoro che non riconosce le ferie e il riposo la sanzione è da 100 a 600 euro; da 400 a 1.500 euro se si riferisce a più di 5 lavoratori o si è protratta per almeno 2 anni; da 800 a 4.500 se si riferisce a più di 10 lavoratori o si è protratta per almeno 4 anni.

Mancata concessione del riposo giornaliero – Sanzione da 50 a 150 euro; da 300 a 1.000 euro se si riferisce a più di 5 lavoratori o si riferisce ad almeno 3 periodi di 24 ore; da 900 a 1.500 euro se si riferisce a più di 10 lavoratori o si riferisce ad almeno 5 periodi di 24 ore.

Leggi tutte le novità del Collegato Lavoro 2010, i diritti dei lavoratori sulle ferie, le informazioni sul riposo settimanale e sulle ferie non godute.

[Aggiornamento del 20/06/2018] Ecco quali ferie è necessario consumare entro il 30 giugno di ogni anno.

Il diritto allo studio, e i permessi retribuiti ad esso legati, possono essere usufruiti da tutti i lavoratori con regolare contratto CCNL (indeterminato o determinato) a carico del monte ore triennale. Di seguito tutte le informazioni utili, oltre alle novità dei permessi 2011.

I permessi retribuiti per il diritto allo studio potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

Il monte ore sarà messo a disposizione anche in relazione alla frequenza di corsi di formazione professionale. L’ammontare del monte ore verrà determinato all’inizio di ogni triennio, moltiplicando 7 ore per 3 per il numero dei dipendenti occupati nell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. A tal fine il numero dei dipendenti occupati si determina secondo il criterio del “full time equivalente”.

I lavoratori interessati ai permessi per studio devono produrre, con congruo anticipo, il certificato d’iscrizione al corso, attestante anche la sua durata e, a consuntivo, i relativi certificati di frequenza con l’indicazione delle ore complessive e della concomitanza del corso con gli orari di lavoro.

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla singola unità produttiva per frequentare i corsi di studio o di formazione professionale non dovranno in ogni caso superare la percentuale massima complessiva giornaliera del 2% del totale del personale dell’azienda o dell’unità produttiva, fermo restando che dovranno comunque essere garantiti lo svolgimento dell’attività produttiva e la continuità del servizio.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio per istruzione primaria, secondaria, universitaria, nonché parificati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Su loro richiesta gli stessi saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

Nel contratto telecomunicazioni e nel rinnovo 2013-2014 i lavoratori maturano ogni anno un periodo di ferie, con pagamento della retribuzione, pari a 4 settimane corrispondenti a 24 giorni lavorativi.

Ogni settimana di ferie dovrà essere equiparata a 6 giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio di oltre 10 anni hanno diritto a 1 giorno in più rispetto al periodo sopra indicato.

In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa.

I giorni festivi che capitano nel periodo di godimento delle ferie non sono considerati come ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo e devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza.

In ogni caso il periodo delle ferie deve essere godute per una durata non inferiore a 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza.

Da non dimenticare il diritto allo studio, le sanzioni per chi non rispetta le ferie dei dipendenti, come comportarsi in caso di ferie non godute e i diritti dei lavoratori sulle ferie.

Le ferie del personale assunto con contratto della scuola, sono differenziate in base al tipo di contratto. Si si è assunti con contratto a tempo indeterminato, si ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni. I neo-assunti, di contro, hanno diritto invece a soli 30 giorni di ferie l’anno.

Durante il periodo di ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Nell’anno dell’assunzione o della cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Le ferie costituiscono per il lavoratore con contratto della scuola un diritto irrinunciabile per il lavoratore e non sono monetizzabili. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

Le ferie devono essere godute dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, è consentito al personale docente di andare in ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La possibilità di usufruire di questi 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale in ferie con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale pagamento di compensi per ore eccedenti.

In caso di particolari esigenze di servizio, di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se queste si siano protratte per l’intero anno scolastico. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state godute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

Da non dimenticare il diritto allo studio e le informazioni su come comportarsi in caso di ferie non godute e in caso di maternità nel contratto scuola.

[Aggiornamento del 15/02/2018] Sul blog è stato pubblicato il rinnovo 2016-2018 del Contratto della Scuola.

Le ferie retribuite nel contratto metalmeccanici sono, per ogni anno di lavoro, 4 settimane.

Questo vale in linea generale. Infatti, i lavoratori nella metalmeccanica che maturano un’anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno di ferie in più. Invece, ai lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti spetta una settimana in più di ferie retribuite. Diverse sono invece le regole in caso di permessi retribuiti.

Ogni settimana di ferie dovrà essere equiparata a 5 o a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale del lavoratore sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Le festività del contratto metalmeccanici che capitano nel periodo prestabilito di ferie del lavoratore non sono calcolabili come ferie, ciò implica che verrà aumentato il numero dei giorni di ferie da godere.

Le ferie avranno normalmente carattere collettivo, ovvero saranno considerate per stabilimento, per reparto e per scaglione. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà superare le 3 settimane, salvo diverse comunicazioni aziendali. Il periodo di spettanza delle ferie collettive sarà stabilito dalla Direzione, mediante esame congiunto in sede aziendale del desiderio dei lavoratori e delle esigenze di lavoro dell’azienda.

Al lavoratore che non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di dimissioni e licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il contratto della metalmeccanica non prevede la rinuncia da parte del lavoratore al godimento annuale delle ferie. Nei casi in cui, a causa di imprescindibili esigenze di lavoro dell’azienda, il lavoratore non possa andare in ferie non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione del periodo di ferie inizierà non appena conclusa l’esigenza lavorativa da parte dell’azienda.

L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto, legata ai livelli retributivi.

In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

Non dimenticate di leggere le informazioni sul diritto allo studio, le sanzioni per chi non rispetta le ferie dei dipendenti, come comportarsi in caso di ferie non godute e i diritti dei lavoratori sulle ferie.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.