Le ferie del personale assunto con contratto della scuola, sono differenziate in base al tipo di contratto. Si si è assunti con contratto a tempo indeterminato, si ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni. I neo-assunti, di contro, hanno diritto invece a soli 30 giorni di ferie l’anno.
Durante il periodo di ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
Nell’anno dell’assunzione o della cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Le ferie costituiscono per il lavoratore con contratto della scuola un diritto irrinunciabile per il lavoratore e non sono monetizzabili. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
Le ferie devono essere godute dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, è consentito al personale docente di andare in ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La possibilità di usufruire di questi 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale in ferie con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale pagamento di compensi per ore eccedenti.
In caso di particolari esigenze di servizio, di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se queste si siano protratte per l’intero anno scolastico. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state godute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
Da non dimenticare il diritto allo studio e le informazioni su come comportarsi in caso di ferie non godute e in caso di maternità nel contratto scuola.
[Aggiornamento del 15/02/2018] Sul blog è stato pubblicato il rinnovo 2016-2018 del Contratto della Scuola.